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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36083/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 72/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOVANNI ORONZO; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvo- catoANDREA LORIOLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1570/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con sentenza resa in data 20/10/2021, la Corte d’appello di L’Aquila,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- calItalia s.r.l. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei dannisubiti dall’azienda agricola attrice a seguito dell’utilizzazione, da partedella stessa, di un prodotto fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]- lias.r.l. per il contrasto alla peronospera; afondamento della decisione assunta, corte territoriale ha eviden- ziato come il primo giudice avesse erroneamente qualificato la do- manda originariamente proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] alla streguadi un’azione di responsabilità extracontrattuale del produttore, dovendo al contrario ritenersi che detta azienda avesse originaria- mente proposto un’azione contrattuale individuando la controparte qualevenditrice del bene dannoso; ciò posto, l’azienda attrice doveva ritenersiincorsa nella decadenza o, in ogni caso, nella prescrizione pre- vistedall’art. 1495 c.c. per la denunzia dei vizi e dei difetti del prodotto acquistatoa far data dalla definitiva scoperta degli stessi; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; laSumitomo [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; laSocietà [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 c.p.c. e 183 VI comma c.p.c.(art. 360 c.p.c. n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificatola domanda originariamente proposta dall’azienda agricola attrice alla stregua di una semplice domanda di natura contrattuale conseguente a una compravendita, travalicando e violando le norme Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridicheche impongono al giudice, nell’esercizio del potere di quali- ficazionedella domanda, di accertare e valutare il contenuto della pre- tesaavanzata in giudizio al di là delle espressioni utilizzate dalle parti, avendoriguardo allo scopo perseguito dall’attore, nella specie diretto a far valere (quantomeno anche) una pretesa d’indole extracontrat- tualenei confronti della controparte in ragione del prodotto difettoso dallastessa diffuso; conil secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla do- manda come effettivamente proposta (art. 360 n. 4), nonché per omessoesame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discus- sionetra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi alla domanda di natura extracon- trattualeeffettivamente proposta dall’azienda agricola attrice e, in ogni caso,per aver omesso di valutare i fatti decisivi per il giudizio dedotti dall’attrice con riguardo ai presupposti di fatto relativi all’azione per responsabilitàextracontrattuale proposta nei confronti della società av- versaria; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), dolendosialtresì della nullità della sentenza per difetto di motivazione omotivazione solo apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeriformato la sentenza di primo grado sulla base di una mo- tivazionemeramente apparente, sostanzialmente fondata su afferma- zioniillogiche e comunque contraddittorie; ilprimo motivo è fondato e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanticensure; osservapreliminarmente il Collegio come la censura dedotta dalla ricorrentecon il primo motivo debba ritenersi correttamente prospet- tata,sul piano sostanziale, alla stregua di una denuncia di violazione, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daparte del giudice d’appello, dei canoni legali di ermeneutica nego- ziale ( pacificamente applicabili, secondo l’insegnamento della giuri- sprudenzadi legittimità, anche all’interpretazione delle domande delle parti:cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022 , Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 , Rv. 629624 – 01 ; Sez.

L,Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez.

L, Sen- tenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01 ; v. anche Sez. 1, Or- dinanzan. 19002 del 31/07/2017 , Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n.21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01 ) ; atale riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giu- risprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale l'onere della specificità exart. 366 n. 4 c.p.c. ( secondo cui il ricorso deve indicare " i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto sucui si fondano " ) non dev’ essere inteso quale assoluta necessità di formaleed esatta indicazione dell’ ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360,co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa indi- viduazionedegli articoli, codici stici o di alti testi normativi ( nei casi di deduzionedi violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o pro- cessuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulatae del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che con- sentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impu- gnantee stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’ impu- gnazione,abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma ine- quivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ip otesi di cui all'art.360 cit . (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 , in mo- tivazione); tantopremesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di citazioneintroduttivo dell’odierno giudizio e, ancor più , dell a memoria di cui all’art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in primo grado dall’azienda Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri agricola ricorrente , sia dato intendere con evidenza come l’originaria attrice abbia chiaramente dedotto tutti i fatti costitutivi ed essenziali suscettibilidi essere ricondotti agli schemi propri della responsabilità extracontrattuale del produttore, avendo l’azienda agricola ricorrente postoin chiara evidenza: 1) la produzione del farmaco de quo da parte dellasocietà avversaria ; 2) l’uso di tale farmaco da parte dell’azienda agricola secondo le prescrizioni allegate al medesimo prodotto e 3) i pregiudizi risultati a carico della coltivazione dell’azienda agricola per effettodell’inefficacia del prodotto così utilizzato ; deltutto correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha agevolmente interpretato alla stregua di tale prospettiva la do- mandaproposta dall’azienda agricola attrice , individuando la respon- sabilitàdella convenuta nell’aver allegato, al farmaco diffuso, prescri- zioniequivoche (e, dunque, non chiare) circa le modalità del relativo uso:equivocità che, proprio in ragione della responsabilità così ascritta allasocietà produttrice , si sono tradotte nella sostanziale inefficacia e , quindi,nella dannosità del prodotto fornito ; datali premesse discende con evidenza l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo errata la qualificazione della domandada parte del giudice di primo grado, si è illegittimamente li- mitataa rilevare la prescrizione del diritto (che ha assunto come) van- tato dall’azienda agricola attrice sulla base del contratto di vendita, senzatener conto della prospettiva extracontrattuale pur regolarmente etempestivamente dedotta in giudizio dall’attrice ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbitirestanti), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è altresì ri- messodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.

M. Accoglieil primo motivo; dichiara assorbiti restanti; cassa la sen- tenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’ap- pellodi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 72/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOVANNI ORONZO; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvo- catoANDREA LORIOLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1570/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con sentenza resa in data 20/10/2021, la Corte d’appello di L’Aquila,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- calItalia s.r.l. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei dannisubiti dall’azienda agricola attrice a seguito dell’utilizzazione, da partedella stessa, di un prodotto fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]- lias.r.l. per il contrasto alla peronospera; afondamento della decisione assunta, corte territoriale ha eviden- ziato come il primo giudice avesse erroneamente qualificato la do- manda originariamente proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] alla streguadi un’azione di responsabilità extracontrattuale del produttore, dovendo al contrario ritenersi che detta azienda avesse originaria- mente proposto un’azione contrattuale individuando la controparte qualevenditrice del bene dannoso; ciò posto, l’azienda attrice doveva ritenersiincorsa nella decadenza o, in ogni caso, nella prescrizione pre- vistedall’art. 1495 c.c. per la denunzia dei vizi e dei difetti del prodotto acquistatoa far data dalla definitiva scoperta degli stessi; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; laSumitomo [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; laSocietà [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 c.p.c. e 183 VI comma c.p.c.(art. 360 c.p.c. n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificatola domanda originariamente proposta dall’azienda agricola attrice alla stregua di una semplice domanda di natura contrattuale conseguente a una compravendita, travalicando e violando le norme Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridicheche impongono al giudice, nell’esercizio del potere di quali- ficazionedella domanda, di accertare e valutare il contenuto della pre- tesaavanzata in giudizio al di là delle espressioni utilizzate dalle parti, avendoriguardo allo scopo perseguito dall’attore, nella specie diretto a far valere (quantomeno anche) una pretesa d’indole extracontrat- tualenei confronti della controparte in ragione del prodotto difettoso dallastessa diffuso; conil secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla do- manda come effettivamente proposta (art. 360 n. 4), nonché per omessoesame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discus- sionetra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi alla domanda di natura extracon- trattualeeffettivamente proposta dall’azienda agricola attrice e, in ogni caso,per aver omesso di valutare i fatti decisivi per il giudizio dedotti dall’attrice con riguardo ai presupposti di fatto relativi all’azione per responsabilitàextracontrattuale proposta nei confronti della società av- versaria; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), dolendosialtresì della nullità della sentenza per difetto di motivazione omotivazione solo apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeriformato la sentenza di primo grado sulla base di una mo- tivazionemeramente apparente, sostanzialmente fondata su afferma- zioniillogiche e comunque contraddittorie; ilprimo motivo è fondato e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanticensure; osservapreliminarmente il Collegio come la censura dedotta dalla ricorrentecon il primo motivo debba ritenersi correttamente prospet- tata,sul piano sostanziale, alla stregua di una denuncia di violazione, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daparte del giudice d’appello, dei canoni legali di ermeneutica nego- ziale ( pacificamente applicabili, secondo l’insegnamento della giuri- sprudenzadi legittimità, anche all’interpretazione delle domande delle parti:cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022 , Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 , Rv. 629624 – 01 ; Sez. L,Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sen- tenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01 ; v. anche Sez. 1, Or- dinanzan. 19002 del 31/07/2017 , Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n.21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01 ) ; atale riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giu- risprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale l'onere della specificità exart. 366 n. 4 c.p.c. ( secondo cui il ricorso deve indicare " i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto sucui si fondano " ) non dev’ essere inteso quale assoluta necessità di formaleed esatta indicazione dell’ ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360,co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa indi- viduazionedegli articoli, codici stici o di alti testi normativi ( nei casi di deduzionedi violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o pro- cessuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulatae del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che con- sentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impu- gnantee stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’ impu- gnazione,abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma ine- quivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ip otesi di cui all'art.360 cit . (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 , in mo- tivazione); tantopremesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di citazioneintroduttivo dell’odierno giudizio e, ancor più , dell a memoria di cui all’art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in primo grado dall’azienda Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri agricola ricorrente , sia dato intendere con evidenza come l’originaria attrice abbia chiaramente dedotto tutti i fatti costitutivi ed essenziali suscettibilidi essere ricondotti agli schemi propri della responsabilità extracontrattuale del produttore, avendo l’azienda agricola ricorrente postoin chiara evidenza: 1) la produzione del farmaco de quo da parte dellasocietà avversaria ; 2) l’uso di tale farmaco da parte dell’azienda agricola secondo le prescrizioni allegate al medesimo prodotto e 3) i pregiudizi risultati a carico della coltivazione dell’azienda agricola per effettodell’inefficacia del prodotto così utilizzato ; deltutto correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha agevolmente interpretato alla stregua di tale prospettiva la do- mandaproposta dall’azienda agricola attrice , individuando la respon- sabilitàdella convenuta nell’aver allegato, al farmaco diffuso, prescri- zioniequivoche (e, dunque, non chiare) circa le modalità del relativo uso:equivocità che, proprio in ragione della responsabilità così ascritta allasocietà produttrice , si sono tradotte nella sostanziale inefficacia e , quindi,nella dannosità del prodotto fornito ; datali premesse discende con evidenza l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo errata la qualificazione della domandada parte del giudice di primo grado, si è illegittimamente li- mitataa rilevare la prescrizione del diritto (che ha assunto come) van- tato dall’azienda agricola attrice sulla base del contratto di vendita, senzatener conto della prospettiva extracontrattuale pur regolarmente etempestivamente dedotta in giudizio dall’attrice ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbitirestanti), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è altresì ri- messodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 72/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q. M. Accoglieil primo motivo; dichiara assorbiti restanti; cassa la sen- tenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’ap- pellodi
Sentenza Cassazione n. 36083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris