CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (capo A) e 55 d. Igs.n. 231 del 2007 (ora 493er cod. pen.), commessi il 9 aprile 2010, riconoscendo la recidiva reiterata e specifica; 2. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, rispettivamente, il 9 febbraio 2021 e il 9 aprile 2020 sono decorsi i termini di prescrizione dei reati di cui al capo A) e di cui al capo B), in quanto: - ai fini del calcolo del termine ordinario di prescrizione, l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. non può essere superiore, ai sensi dell'art. 99 comma sesto, alla entità della pena irrogata con le precedenti condanne (nella specie sei mesi); - ergo, per il reato di furto in abitazione (all'epoca punito con la pena detentiva massima di sei anni), il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni sei e mesi sei e quello massimo ex art. 161 cod. pen. (in ragione della recidiva) è pari ad anni dieci e mesi dieci; - per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (punito con la pena detentiva massima di cinque anni) il termine ordinario è di anni sei di reclusione, quello massimo di anni dieci; - non risultano periodi di sospensione del corso del corso della prescrizione. 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1orosini [OSCURATO:PERSONA]