CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Marco avverso il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare in carcere a seguito di giudizio di convalida di arresto in flagranza per il reato di trasporto di circa 789 grammi di cocaina, rinvenuta all'interno di portellone posteriore di veicolo dallo stesso condotto in transito dagli imbarchi per la Sicilia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Acclarata la gravità indiziaria a carico del ricorrente il Tribunale del riesame ravvisava, a disparte il valore indiziario costituito da una lettera di accompagnamento rinvenuta all'esterno di uno dei sacchi in cui era contenuto lo stupefacente, pure riconosciuto dal giudice della cautela, elementi per inferire che il trasporto, in ragione delle modalità dello stesso e del quantitativo della droga, si inserisse nell'ambito di salde relazioni affaristiche tra trafficanti operanti nei territori separati dallo stretto e fosse diretto ad alimentare la distribuzione al minuto sul territorio siciliano. A tale proposito assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere persona di fiducia a disposizione di strutture criminali organizzate, dedite al commercio di cocaina in quanto soggetto ritenuto affidabile per il trasporto, come poteva desumersi dalle collaudate modalità di occultamento. Riconosceva pertanto la ricorrenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato. Affermava altresì la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in costanza di indagini in corso dirette alla individuazione dei soggetti committenti la spedizione e dei destinatari dello stupefacente, mentre l'applicazione di misura non detentiva avrebbe potuto compromettere l'esito delle investigazioni, in quanto il ricorrente avrebbe potuto veicolare messaggi tesi a concordare versioni di comodo. Evidenziava che una misura diversa da quella custodiale non sarebbe valsa a prevenire il pericolo di collegamento e di interazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e i correi in libertà. Rilevava non suscettibile di vaglio la richiesta di collocamento domiciliare dell'indagato in altra regione (Piemonte), a fronte della mera disponibilità manifestata dal fratello del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un più specifico riferimento al titolo di disponibilità dell'alloggio in Torino ed in assenza di dichiarazione di disponibilità a prestare assistenza economica e materiale al fratello in costanza di restrizione. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Marco mediante la proposizione di un unico articolato motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione l all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento agli art.125 comma 3, 274, 191 e 240 cod.proc.pen. Rileva che l'esigenza di inquinamento probatorio era stata surrettiziamente introdotta sulla base di elementi fattuali non presenti agli atti del procedimento e attraverso un argomentare meramente ipotetico che presuppone una interazione tra il ricorrente e gruppi di complici e la possibilità che lo stesso si possa ad essi rapportare, a fronte di contestazione nnonosoggettiva e priva di riferimenti a collegamenti criminosi. Anche con riferimento alla natura degli atti investigativi da compiere per cui sarebbe indispensabile escludere l'interferenza dell'indagato in stato di libertà-lre si assume il vizio di motivazione apparente, in quanto ipotetica e priva di riferimenti a specifici atti di indagine. In relazione al pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie la difesa ricorrente stigmatizza l'illegittimo riferimento ad un documento anonimo e quindi inutilizzabile (lo scritto presente su uno dei sacchi della droga) per trarre il convincimento della presenza di un traffico coinvolgente una pluralità di soggetti con implicazioni associative, richiamando sul punto le considerazioni svolte dinanzi al Tribunale del Riesame con memoria difensiva volta ad evidenziare la inutilizzabilità dello scritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure l'inattualità e l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione 4, 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Paviglianiti, Rv.270628). 2. Nel caso in specie corretto è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla ricorrenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie e del pericolo di inquinamento probatorio, sia in relazione alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. LC 3. Infondata è invero la censura tesa ad escludere le esigenze cautelari ravvisate sul presupposto della ipoteticità e congetturalità degli elementi indicati dal giudice del riesame a sostegno del periculum, dell'assenza di patrimonio indiziario idoneo a suffragare il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri complici a fronte di contestazione monosoggettiva, nonché della mancanza della specifica indicazione degli atti investigativi da compiersi senza il pericolo di inquinamento da parte del cautelato. 3.1 In primo luogo va osservato come il Tribunale del Riesame abbia operato la propria valutazione con riferimento ad una ordinanza custodiale emessa a seguito di giudizio di convalida di arresto in flagranza, ponendo in rilievo le circostanze che denotavano professionalità e non episodicità nel trasporto, in ragione del dato ponderale dello stupefacente, delle modalità di occultamento, della destinazione dello stesso (mercato siciliano), della scelta di un corriere incensurato e fidato, della lettera di accompagnamento chiaramente indirizzata dal fornitore al destinatario dello stupefacente. Trattasi di dati obiettivi, non congetturali e neppure contestati, a parte la utilizzabilità del documento, dai quali il giudice distrettuale ha tratto argomenti logici per affermare la ricorrenza di esigenze cautelari che giustificavano l'applicazione di una cautela custodiale. 3.2 Del tutto destituita di fondamento è poi la censura tesa ad insinuare una incompatibilità logica tra la contestazione monosoggettiva dell'illecito in capo al [OSCURATO:PERSONA] e l'inferenza tratta dal giudice del riesame secondo la quale il corriere avrebbe operato in un ambito più articolato, con collegamenti nel mondo del narcotraffico, su una rotta collaudata ([OSCURATO:PERSONA]), in presenza di complici atteso che, anche su questo punto, il giudice del riesame ha congruamente e logicamente motivato, valorizzando il ruolo assegnato al [OSCURATO:PERSONA] (corriere di una rilevante partita di stupefacente e la lettera di accompagnamento inserita in uno dei sacchi) per affermare l'esistenza di uno o più soggetti che fornivano lo stupefacente e di uno o più soggetti che lo avrebbero ricevuto, nell'ambito di un accordo criminoso collaudato e plurisoggettivo. 3.3 Appare pertanto del tutto logica e comunque non manifestamente contraddittoria l'inferenza del Tribunale del Riesame secondo la quale, in ragione degli accorgimenti operativi, della rilevante capacità diffusiva del carico di stupefacente, della presenza di accordi tra correi, della disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a svolgere il ruolo di corriere e pertanto a fare da tramite tra fornitore e destinatario del carico, che il ricorrente costituisse elemento affidabile e non occasionale, nell'ambito di traffici di sostanza stupefacente ripetuti e collaudati verso la Sicilia (sul punto la lettera di accompagnamento ne costituisce riscontro non indifferente). 3.4 Quanto infine all'asserito divieto di utilizzabilità dello scritto che accompagnava la sostanza stupefacente quale elemento indiziario a riscontro della non occasionalità delle forniture e della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di operare nell'ambito di un collaudato ed organizzato sistema di traffico di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicchè la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte (sez.6, n.12655 del 26/02/2016, Bambini, Rv.266950), sicchè correttamente il Tribunale del Riesame ha indicato il documento di accompagnamento dello stupefacente non già nella sua valenza rappresentativa di quanto in esso affermato, ma quale fatto storico, idoneo a rappresentare l'esistenza di accordi ben precisi nell'ambito di una illecita relazione criminosa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato reso latore oltre a fungere da trasportatore dello stupefacente, a sostegno di una compenetrazione dello stesso nell'alveo di illecite relazioni. 4. Quanto poi ai profili di attualità delle esigenze cautelari esse non costituiscono un predicato della loro "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione 3, 18/12/2015, Gattuso). In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24/04/2018 Ruggerini, Rv.273674.01; sez.2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv.282767). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle caratteristiche e dalle modalità del fatto reato, sia dall'analisi della personalità dell'indagato. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (modalità esecutive dell'azione delittuosa condotta, pluralità di correi, organizzazione del traffico e predisposizione di particolari cautele nel trasporto dello stupefacente, rifornimenti abbondanti e ripetuti secondo schemi collaudati) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa. 5. Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità il giudice del riesame, ha altresì escluso, con motivazione del tutto adeguata, che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, che i suddetti pericula possano essere contenuti mediante una cautela domiciliare, in ragione della pluralità e della gravità delle esigenze cautelari da soddisfare, dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo del cautelato, in considerazione dei collegamenti intrattenuti dal corriere con i propri referenti e, della genericità della disponibilità fornita da un prossimo congiunto del [OSCURATO:PERSONA] (fratello) di ospitarlo presso un'abitazione posta distante dal luogo di commissione del reato, in assenza di alcuna indicazione in ordine al titolo di possesso dell'immobile. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli incombenti