Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 05961/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7108/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Bruno; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoRoberto Bocchini; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 11 ottobre 2021 n. 1478; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocato dal crollo di un palo già di proprietà dell’ENEL, soggetto dante causa della società convenuta.

Dedusse che il crollo aveva danneggiato in particolare il muro di cinta della sua proprietà, e chiese di essere risarcito “di tutti i danni arrecati, sia per il materiale ripristino dei luoghi e sia per il disagio all’intero nucleo familiare che non ha potuto godere pienamente della propria proprietà in modo libero Oggetto: ricorso per cassazione - vizio di “omesso esame del fatto” - omessa valutazione di fonti di prova - sussistenza -esclusione.

N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 e pieno per lunghi mesi e sia per la mancata coltivazione del fondo o di parte dello stesso”.

Quantificò i danni in euro 8.000.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dante causa dell’odierna parte intimata) si costituì,contestando molto genericamente la pretesa attorea.

3. Con sentenza 24.1.2019 n. 27 il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò la domanda per mancanza della prova che l’attore fosse il proprietario dell’immobile danneggiatoe fosse, di conseguenza , legittimato a proporre la domanda di risarcimento.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 11.10.2021 n. 1478 la Corte d’appello di Salerno rigettò il gravame,così motivando: -) si era formato il giudicato sulla circostanza che l ’ attore non fosse proprietario del bene danneggiato; -) egli poteva tuttavia domandare il risarcimento adducendo la propriaqualità di possessore; -) nondimeno, sebbene l’attore avesse la legitimatio ad causam in tale veste, egli non aveva fornito la prova di avere subito un danno da lesione delpossesso, né un danno da ridotta coltivazione del fondo, né un danno da “disagio”per ridotto godimento dell’immobile; -) i documenti prodotti dal danneggiato a dimostrazione ed indicati nell’atto d’appello erano inutilizzabili, in quanto non era stato depositato dall’appellante il fascicolo di primo grado, cui quei documenti erano allegati; -) in ogni caso i documenti suddetti erano irrilevanti ai fini del decidere, in quanto “ attenevano alla prova del possesso ma non consentivano di provare la lesione del possesso”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso.

Va esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276, secondo comma, c.p.c., il secondo motivo di ricorso.

Con tale motivo, infatti, la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha ritenuto di decidere la causa nonostante la mancanza di atti del fascicolo di primo grado di parte attrice, senza disporne le ricerche ola ricostruzione.

Il ricorrente deduce che la mancanza del fascicolo fu dovuta non ad una propria scelta, ma al fatto imputabile alla struttura giudiziaria.

Infatti quel fascicolo non solo non fu ritirato, ma nell’atto d’appello l’odierno ricorrente dichiarò espressamente di non averlo fatto, instando affinché fosse acquisito insieme al fascicolo d’ufficio di primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

La Corte d’appello,infatti, pur dichiarando di “ rimarcare ” la mancanza del fascicolo di parte di primo grado, ha soggiunto che gli atti ivi contenuti erano irrilevanti ai fini del decidere: dunque il non avere dispostole ricerche o la ricostruzione di quel fascicolo non fu scelta che incise sull ’ esito della lite.

2. Il primo motivo di ricorso.

Col primomotivo è prospettato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

I fatti decisivi non esaminati dalla corte territoriale sarebbero tre: -) la circostanza che il danneggiato sin dal 2009 aveva spedito all’Enel due preventivi per la ricostruzione del muro di cinta ( circostanza indicata nell’atto di citazione e provata dalle ricevute delle relative raccomandate); -) la circostanza che il danneggiato risultava avere effettuato un pagamento in favore della società commerciale che, secondo la prospettazione attorea, aveva eseguito i lavori ( circostanza dichiara ta in udienza e provata dalla fattura allegata alla seconda memoria istruttoria); N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 -) la circostanza che l’amministratore della società in accomandita cui erano stati affidati i suddetti lavori, chiamato a deporre come teste, confermò di avere ricevuto il pagamento.

2.1. La società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di questo motivo di ricorso, invocando il divieto di prospettare il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo quando vi siano state due decisioni conformi nei gradi di merito.

L’eccezione è infondata.

Infatti, mentre il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto della prova di legittimazione sostanziale attiva, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legitimatio ad causam dell ’ appellante, ma ha rigettato ugualmente la domanda per difetto di prova del danno.

2.2. Il motivo è,tuttavia, inammissibile per altra ragione .

Il vizio di “omesso esame di fatti decisivi”, previsto come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360, n. 5, c.p.c., non consiste nella omessa valutazione di fonti di prova.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nella cuimotivazione si legge che “ l ’ omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

2.3. Questa è esattamente l’ipotesi ricorrente nel caso di specie.

Il “fatto storico” dell’esistenza del danno è stato preso in esame dalla Corte territoriale, la quale l’ha ritenuto indimostrato.

Lo stabilire poi se abbia esaminato a tal fine tutte le prove; se ve n’erano di concludenti; se la conclusione del giudice di merito, in definitiva, sia stata coerente con gli atti raccolti nel corso dell’istruttoria, sono altrettante questioni di fatto, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità.

N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di E - [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrenteal competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7108/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Bruno; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoRoberto Bocchini; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 11 ottobre 2021 n. 1478; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocato dal crollo di un palo già di proprietà dell’ENEL, soggetto dante causa della società convenuta. Dedusse che il crollo aveva danneggiato in particolare il muro di cinta della sua proprietà, e chiese di essere risarcito “di tutti i danni arrecati, sia per il materiale ripristino dei luoghi e sia per il disagio all’intero nucleo familiare che non ha potuto godere pienamente della propria proprietà in modo libero Oggetto: ricorso per cassazione - vizio di “omesso esame del fatto” - omessa valutazione di fonti di prova - sussistenza -esclusione. N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 e pieno per lunghi mesi e sia per la mancata coltivazione del fondo o di parte dello stesso”. Quantificò i danni in euro 8.000. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dante causa dell’odierna parte intimata) si costituì,contestando molto genericamente la pretesa attorea. 3. Con sentenza 24.1.2019 n. 27 il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò la domanda per mancanza della prova che l’attore fosse il proprietario dell’immobile danneggiatoe fosse, di conseguenza , legittimato a proporre la domanda di risarcimento. La sentenza fu appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 11.10.2021 n. 1478 la Corte d’appello di Salerno rigettò il gravame,così motivando: -) si era formato il giudicato sulla circostanza che l ’ attore non fosse proprietario del bene danneggiato; -) egli poteva tuttavia domandare il risarcimento adducendo la propriaqualità di possessore; -) nondimeno, sebbene l’attore avesse la legitimatio ad causam in tale veste, egli non aveva fornito la prova di avere subito un danno da lesione delpossesso, né un danno da ridotta coltivazione del fondo, né un danno da “disagio”per ridotto godimento dell’immobile; -) i documenti prodotti dal danneggiato a dimostrazione ed indicati nell’atto d’appello erano inutilizzabili, in quanto non era stato depositato dall’appellante il fascicolo di primo grado, cui quei documenti erano allegati; -) in ogni caso i documenti suddetti erano irrilevanti ai fini del decidere, in quanto “ attenevano alla prova del possesso ma non consentivano di provare la lesione del possesso”. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso. Va esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276, secondo comma, c.p.c., il secondo motivo di ricorso. Con tale motivo, infatti, la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha ritenuto di decidere la causa nonostante la mancanza di atti del fascicolo di primo grado di parte attrice, senza disporne le ricerche ola ricostruzione. Il ricorrente deduce che la mancanza del fascicolo fu dovuta non ad una propria scelta, ma al fatto imputabile alla struttura giudiziaria. Infatti quel fascicolo non solo non fu ritirato, ma nell’atto d’appello l’odierno ricorrente dichiarò espressamente di non averlo fatto, instando affinché fosse acquisito insieme al fascicolo d’ufficio di primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d’appello,infatti, pur dichiarando di “ rimarcare ” la mancanza del fascicolo di parte di primo grado, ha soggiunto che gli atti ivi contenuti erano irrilevanti ai fini del decidere: dunque il non avere dispostole ricerche o la ricostruzione di quel fascicolo non fu scelta che incise sull ’ esito della lite. 2. Il primo motivo di ricorso. Col primomotivo è prospettato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. I fatti decisivi non esaminati dalla corte territoriale sarebbero tre: -) la circostanza che il danneggiato sin dal 2009 aveva spedito all’Enel due preventivi per la ricostruzione del muro di cinta ( circostanza indicata nell’atto di citazione e provata dalle ricevute delle relative raccomandate); -) la circostanza che il danneggiato risultava avere effettuato un pagamento in favore della società commerciale che, secondo la prospettazione attorea, aveva eseguito i lavori ( circostanza dichiara ta in udienza e provata dalla fattura allegata alla seconda memoria istruttoria); N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 -) la circostanza che l’amministratore della società in accomandita cui erano stati affidati i suddetti lavori, chiamato a deporre come teste, confermò di avere ricevuto il pagamento. 2.1. La società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di questo motivo di ricorso, invocando il divieto di prospettare il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo quando vi siano state due decisioni conformi nei gradi di merito. L’eccezione è infondata. Infatti, mentre il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto della prova di legittimazione sostanziale attiva, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legitimatio ad causam dell ’ appellante, ma ha rigettato ugualmente la domanda per difetto di prova del danno. 2.2. Il motivo è,tuttavia, inammissibile per altra ragione . Il vizio di “omesso esame di fatti decisivi”, previsto come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360, n. 5, c.p.c., non consiste nella omessa valutazione di fonti di prova. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nella cuimotivazione si legge che “ l ’ omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”. 2.3. Questa è esattamente l’ipotesi ricorrente nel caso di specie. Il “fatto storico” dell’esistenza del danno è stato preso in esame dalla Corte territoriale, la quale l’ha ritenuto indimostrato. Lo stabilire poi se abbia esaminato a tal fine tutte le prove; se ve n’erano di concludenti; se la conclusione del giudice di merito, in definitiva, sia stata coerente con gli atti raccolti nel corso dell’istruttoria, sono altrettante questioni di fatto, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità. N.R.G.: 7108/22 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di E - [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrenteal competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se
Sentenza Cassazione n. 05961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris