CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 37292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/setfle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ratificando l'accordo raggiunto tra le parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di giorni 10 di arresto ed euro 667 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies cod. strada, pena sostituita dai lavori di pubblica utilità; ha disposto la sospensione condizionale della pena ed ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena per avere il Tribunale, ancorché in ragione dell'intervenuto accordo delle parti ex art. 444 coi proc. pen., convertito la pena dell'arresto e dell'ammenda nel lavoro di pubblica utilità e concesso il beneficio della sospensione condizionale. In proposito evidenzia come, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, vi sia incompatibilità tra i due istituti, emergente implicitamente dal tenore dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, • , ti g sicchè non è consentita la contestuale applicazione dellaiconyersaziobe della pena nel lavoro di pubblica utilità e la concessiore del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti al Tribunale d Catanzaro per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza è infondata. 2. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra a richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Attesa, dunque, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena per illegalità della stessa, occorre intendersi sulla nozione di pena illegale. Viene in rilievo a questo proposito il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite "Sacchettino", che, decidendo sulla questione «se configuri "pena illegale", ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.», hanno affermato, in un caso in cui la pena applicata all'imputato su concorde richiesta delle parti era avvenuta previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva semplice, non anche con le plurime ulteriori circostanze che aggravavano il contestato reato di furto - che "La pena determinata a seduito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 ). Nell'affermate il richiamato principio, hanno poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia fermai nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale». Nel ripercorrere gli sviluppi attraverso i quali si è giunti a tale risultato (pag.17 e seguenti), ha ricordato come: «L'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite ha, in concreto, ritenuto l'illegalità della pena, oltre che nel caso (che può dirsi di scuola) in cui la sanzione irrogata fosse ab origine diversa e più gravosa di quelle irrogabile nel rispetto della disciplina vigente alla data di commissione del reato (Sez. U, n. 17 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01: fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), nei seguenti casi: a) declaratorie di illegittimità costituzionale riguardanti i limiti edittali previsti da norme penali incriminatrici (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206-01, riguardante una sentenza di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena determinata sulla base dei parametri edittali originariamente previsti per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale); b) pene di specie diversa di quella legalmente prevista (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-01); c) fenomeni di successione di leggi nel tempo caratterizzati dalla sopravvenienza di una lex mitior (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111-01, che, risolvendo la questione se possa ritenersi illegale una pena irrogata in base ad un quadro normativo sanzionatorio successivamente mutato in senso favorevole all'imputato, qualora la pena risulti comunque formalmente compatibile anche con la nuova forbice edittale prevista per il reato, ha rammentato come il principio costituzionale di lega ità della pena riguardi non solo l'an dell'irrogazione della pena bensì anche il quomodo ed in particolare il quantum di pena inflitta)». Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" (in presenza della quale è consentito il ricorso avverso le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. Dunque, all'esito del percorso esegetico delineato negli anni dalle pronunce richiamate, la nozione di pena illegale è da ritenersi circoscritta a quella di specie diversa cla quella prevista ex lege, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali previsti per la singola fattispecie. Ciò posto, alla luce dei principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi illegale la pena applicata nel caso in esame, sebbene sia stata disposta la conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità e sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese