CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 39343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Napoli — in fun- zione di giudice dell'esecuzione — ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con 1) la sentenza della Corte di appello in sede dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile 8/4/2004, per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed altri, commessi dal 1994 con permanenza, già riuniti in continuazione con i reati di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 14/6/2012, irrevocabile il 31/12/2012, per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., e 2) con la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 28/11/2003, irrevocabile il 16/3/2005, per i delitti di omicidio ed altri commessi nel 1996. Il giudice dell'esecuzione ha fissato la pena complessiva in anni 26 mesi 6 di reclusione, indicando - ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - come reato base le condotte punite con la sentenza sub 2), che aveva comminato la pena finale di anni 20 di reclusione, aumentata di anni 4 per i reati accertati con la sentenza sub 1) e di anni 2 mesi 6 per i reati di cui alla sentenza n. 1492/2012. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen. Denuncia il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha indebitamente aumentato ad anni due e mesi sei di reclusione la pena di due anni che, in sede di cognizionegera stata applicata a titolo di continuazione per i delitti accertati con la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 14/6/2012, irrevocabile il 31/12/2012, così contrastando con l'orientamento di legittimità che vieta in sede di esecuzione una quantificazione degli aumenti maggiore di quella effettuata in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. A tenore dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., espressamente dettato per il riconoscimento della continuazione in executivis, il giudice dell'esecuzione è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferi- mento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminu- zione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088). 1.2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto al descritto modulo operativo, avendo calcolato la sanzione globale aumentando la pena per il gruppo di reati accertati con la sentenza n. 1492/2012 in misura maggiore rispetto a quella determinata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La necessità di rispettare le determinazioni in punto di pena assunte dal giudice della cognizione discende dal carattere integrativo e sussidiario della funzione esecutiva, pur sempre subordinata alla decisione del giudice del processo circa ogni accertamento finalizzato all'applicazione della continuazione. Nella citata pronuncia delle Sezioni Unite (n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino), si è evidenziato che l'art. 671 cod. proc. pen. viene tradizionalmente ritenuto norma di confine tra cognizione ordinaria ed esecuzione penale, posto che essa conferisce al giudice dell'esecuzione poteri più incisivi di quelli tradizionalmente riconosciutigli dall'ordinamento (come ad esempio in materia di amnistia, indulto, verifica del divieto di bis in idem, ecc.), in quanto gli sono demandati poteri di rivalutazione del fatto sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione. Resta inteso che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Nel caso di specie, non si è al cospetto della ridefinizione strutturale della continuazione, che ricorre se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima (situazioni alle quali si riferisce la sentenza delle Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653, citata dal Procuratore generale nella sua requisitoria), bensì della modifica del trattamento sanzionatorio già impostato dal giudice di cognizione. 2. L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata onde procedere alla corretta determinazione della pena da applicarsi per il reato continuato global- mente definito, operazione che - dovendosi riferire alla quantificazione del segmento di pena già fissato in sede di cognizione, eliminando la maggiorazione di mesi sei di reclusione applicata dal giudice dell'esecuzione - può essere effet- tuata direttamente da questa Corte, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità della pena, che ridetermina in anni ventisei di reclusione. Così deciso il giorno 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]