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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 19324/2026

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i Prato;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 22/12/2025, il Tribunale di Prato, decidendosulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettava larichiesta e confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il25/11/2025; condannava quindi il ricorrente al pagamento delle spese dellaprocedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Prato, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., violazione in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 474 e648 cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissidelicti.Al riguardo, il ricorrente lamenta violazione di legge, sub specie dimotivazione apparente, rilevando come il pubblico ministero non abbia prodottole fotografie dei beni, basandosi esclusivamente, al fine di ritenere il fumuscommissi delicti, sulla valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria.Deduce, quindi, come il sequestro operato abbia finalità meramenteesplorativa e l’ordinanza impugnata non abbia fatto corretta applicazione deiprincìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso, anchein punto di rispetto del requisito di proporzionalità della misura rispetto allaesigenza probatoria perseguita.Deduce, infine, essere ‘manifestamente infondata in diritto’ anche l’ulterioreargomentazione dedotta nella ordinanza in risposta al secondo motivo diriesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto aspecifico emanifestamente infondato.1.1.

Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01;Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2.

Va ulteriormente evidenziato come il sequestro probatorio debba esseremotivato e la motivazione del provvedimento debba dare conto del fumuscommissi delicti, in relazione al reato per cui si procede, ovvero della astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementirappresentati, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento diulteriori indagini per acquisire prove certe ed ulteriori, non altrimenti esperibilisenza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nelladisponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01; Sez.3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).Inoltre, l’obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestroprobatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo delreato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoriaperseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazioneal fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, allarelazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene.1.2.1.

Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione conriguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa.Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata, con motivazione non apparentema anzi compiuta e logica, ha dato evidenza, quali elementi da cui è stato tratto,in via logica, il fumus dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., alla assenzadi fatture di acquisto (ovvero alla presenza di fatture risultate emesse da societàpriva di sede legale) relative alla merce rinvenuta, nonché al numero ed allanatura dei beni in sequestro, recanti noti marchi.Dunque, il Tribunale non ha meramente ritenuto sufficiente la postulazionedella esistenza del reato da parte del pubblico ministero, ma ha ancorato lavalutazione del fumus a precisi elementi di ordine fattuale e logico, indicativi, neibeni sequestrati, di avvenuta contraffazione o alterazione, dando vieppiù contodella necessità di compiere sugli stessi gli accertamenti tecnici necessari perappurarne la contraffazione (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata).Le argomentazioni esposte sono idonee a rendere conto dell'autonomoaccertamento operato dal Tribunale e non consentono di ritenere che il corredomotivazionale si profili come meramente apparente.1.2.2.

Quanto all’ulteriore profilo, con cui il ricorrente censura la risposta delTribunale al secondo motivo di riesame, il motivo di ricorso è formulato in modonon chiaro e difetta del necessario requisito della specificità.Il motivo, poi, risulta aspecifico anche nella parte in cui la censura pareappuntarsi sul requisito di proporzionalità, atteso che sul punto si limita ad ungenerico richiamo a pronunce di legittimità, senza operare alcunaargomentazione critica che si confronti in modo specifico con il provvedimentoimpugnato in cui, di contro, sono state esposte, con motivazione compiuta, enon meramente apparente, le ragioni della valutazione, operata dal Tribunale, intermini di proporzionalità del vincolo rispetto alla attività di accertamentoperseguita (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).2.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore dellaCassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima equodeterminare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Prato;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 22/12/2025, il Tribunale di Prato, decidendosulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettava larichiesta e confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il25/11/2025; condannava quindi il ricorrente al pagamento delle spese dellaprocedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Prato, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., violazione in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 474 e648 cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissidelicti.Al riguardo, il ricorrente lamenta violazione di legge, sub specie dimotivazione apparente, rilevando come il pubblico ministero non abbia prodottole fotografie dei beni, basandosi esclusivamente, al fine di ritenere il fumuscommissi delicti, sulla valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria.Deduce, quindi, come il sequestro operato abbia finalità meramenteesplorativa e l’ordinanza impugnata non abbia fatto corretta applicazione deiprincìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso, anchein punto di rispetto del requisito di proporzionalità della misura rispetto allaesigenza probatoria perseguita.Deduce, infine, essere ‘manifestamente infondata in diritto’ anche l’ulterioreargomentazione dedotta nella ordinanza in risposta al secondo motivo diriesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto aspecifico emanifestamente infondato.1.1. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01;Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2. Va ulteriormente evidenziato come il sequestro probatorio debba esseremotivato e la motivazione del provvedimento debba dare conto del fumuscommissi delicti, in relazione al reato per cui si procede, ovvero della astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementirappresentati, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento diulteriori indagini per acquisire prove certe ed ulteriori, non altrimenti esperibilisenza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nelladisponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01; Sez.3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).Inoltre, l’obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestroprobatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo delreato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoriaperseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazioneal fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, allarelazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene.1.2.1. Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione conriguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa.Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata, con motivazione non apparentema anzi compiuta e logica, ha dato evidenza, quali elementi da cui è stato tratto,in via logica, il fumus dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., alla assenzadi fatture di acquisto (ovvero alla presenza di fatture risultate emesse da societàpriva di sede legale) relative alla merce rinvenuta, nonché al numero ed allanatura dei beni in sequestro, recanti noti marchi.Dunque, il Tribunale non ha meramente ritenuto sufficiente la postulazionedella esistenza del reato da parte del pubblico ministero, ma ha ancorato lavalutazione del fumus a precisi elementi di ordine fattuale e logico, indicativi, neibeni sequestrati, di avvenuta contraffazione o alterazione, dando vieppiù contodella necessità di compiere sugli stessi gli accertamenti tecnici necessari perappurarne la contraffazione (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata).Le argomentazioni esposte sono idonee a rendere conto dell'autonomoaccertamento operato dal Tribunale e non consentono di ritenere che il corredomotivazionale si profili come meramente apparente.1.2.2. Quanto all’ulteriore profilo, con cui il ricorrente censura la risposta delTribunale al secondo motivo di riesame, il motivo di ricorso è formulato in modonon chiaro e difetta del necessario requisito della specificità.Il motivo, poi, risulta aspecifico anche nella parte in cui la censura pareappuntarsi sul requisito di proporzionalità, atteso che sul punto si limita ad ungenerico richiamo a pronunce di legittimità, senza operare alcunaargomentazione critica che si confronti in modo specifico con il provvedimentoimpugnato in cui, di contro, sono state esposte, con motivazione compiuta, enon meramente apparente, le ragioni della valutazione, operata dal Tribunale, intermini di proporzionalità del vincolo rispetto alla attività di accertamentoperseguita (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore dellaCassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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