CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 38089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SANFILIPPO Giovanni, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina aggravata e detenzione di un cutter. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt. 624, 628 cod. pen. e degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. nonché l'omessa declaratoria di proscioglimento e l'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione., [OSCURATO:PERSONA] condotta descritta al capo C) della rubrica andava inquadrata nel paradigma normativo del reato di furto aggravato in quanto l'impossessamento della vettura di proprietà del direttore della filiale è avvenuto solo dopo la conclusione della rapina e cP lo stesso è avvenuto senza che fosse esplicata violenza o minaccia in danno del direttore Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, si è accorto dell'illecita sottrazione solo nelle ore successive della serata. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 4. In ordine allo specifico motivo di ricorso deve esser ricordato che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità ha, però, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394), errore manifesto non ravvisabile nel caso che ci occupa. Detti principi sono stati ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr., sempre da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti -come nel caso in esame- margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). 5. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso, peraltro, è privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza (in difetto dell'allegazione degli specifici elementi di prova a dire del ricorrente mal considerati); l'ipotizzata violazione di legge non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore della doglianza in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente che l'impossessamento della vettura del direttore di banca non è causalmente collegata alle condotte violente e minatorie poste in essere nel corso della rapina perpetrata in danno dell'istituto di credito e puntualmente descritte nel capo di imputazione (il SANFILIPPO ed il suo complice hanno minacciato con un cutter i dipendenti della filiale, li hanno costretti a chiudersi in bagno ed hanno prelevato, dalla borsa del direttore [OSCURATO:PERSONA], le chiavi con le quali sono riusciti ad impossessarsi dell'autovettura di quest'ultimo). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta incompatibile con la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione e con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell