CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca del 13 maggio 2026;Al ricorrente, in proprio e nella qualità di ultimo socio, liquidatore elegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., fu notificata la cartella dipagamento, relativa all’annualità 2014, con cui l’Agenzia delle entrate chieseil pagamento di € 40.841,46 a titolo di imposte, interessi e sanzioni.RGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28521 5/2022Numero sezionale 4045/2026Numero di raccolta generale 14367/2026La pretesa erariale traeva origine dalla contestazione della indebitaData pubblicazione 15/05/2026compensazione di un credito Iva, maturato nel corso delle annualità2010/2014, durante le quali la società non aveva mai depositatodichiarazioni Iva annuali. La società, già inattiva, era stata definitivamentecancellata nel febbraio 2017.Il ricorrente propose ricorso avverso la cartella dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 48/2021 ne accolse leragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.1830/2022 accolse invece l’appello erariale. [OSCURATO:PERSONA] regionale, dopo averricostruito l’iter processuale ed esposto le ragioni delle parti, ha ritenuto diaderire alle difese dell’Amministrazione finanziaria, sostenendo che l’omessapresentazione della dichiarazione annuale Iva impedisce il riconoscimentodel credito portato in compensazione, ancorché questo risulti effettivamentematurato, residuando la sola possibilità di formulare istanza di rimborso.Per la cassazione della pronuncia il contribuente ha proposto ricorsodinanzi a questa Corte, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., in riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per motivazioneapparente “o per relationem”.L’apparenza o la motivazione con rinvio per relationem si evincerebbe,secondo la difesa del contribuente, dalla totale adesione del giudice regionalealle ragioni difensive esplicitate dalla difesa erariale, senza alcunaspiegazione delle ragioni del suo convincimento.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoRGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28515/2022Numero sezionale 4034 5/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Data pubblicazione 15/05/2026ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziatala decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoproprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invececassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazionedel provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n.3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazionesia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n.4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25RGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28515/2022Numero sezionale 4044 5/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Data pubblicazione 15/05/2026settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).La censura è infondata.Nel caso di specie la motivazione è supportata dal richiamo delcontenuto di alcune circolari della Agenzia delle entrate, nonché dal rinvioad un orientamento della giurisdizione di legittimità, richiami chepalesemente seguono un filo logico, da cui se ne evince l’adesione aicontenuti riprodotti, con conclusioni che, a prescindere dalla lorocondivisione, si pongono in una logica consequenzialità.Nessuna rilevanza ha poi la considerazione secondo cui il ragionamentosia totalmente adesivo alle difese apprestate da una delle parti del processo.Quando nel provvedimento l’organo giudicante riporta le rispettive posizionidelle parti, con ciò mostrando di avere conoscenza e consapevolezza delleprospettazioni difensive contrapposte, e quindi, anche con richiami alladisciplina ed a fonti interpretative, giunga infine a conclusioni, in tuttoaderenti a quelle di una delle parti in causa, ma con una conseguenzialitàlogica argomentativa che consente di evincere l’autonomia di giudizio, deveescludersi che la motivazione del provvedimento sia viziata da sentenzaapparente.Nel caso di specie il collegio d’appello ha operato in tal senso, e lacircostanza che si sia speso poco in spiegazioni tese a far comprendere ilperché talune fonti interpretative (ancorché non certamente normative) egiurisprudenziali siano state valorizzate, può comportare critiche sullacorrettezza e condivisibilità delle conclusioni, ossia una critica di ordinevalutativo, ma non consente di censurare la decisione sul piano dellaapparenza e della sua esistenza.Il motivo va dunque rigettato.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, 27, 28, 30 e 55, d.P.R. n. 633/1972, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe maleinterpretato la disciplina e la giurisprudenza, senza avvedersi del diritto delcontribuente alla detrazione dell’Iva a prescindere dalla presentazione delledichiarazioni annuali Iva e dei principi enunciati dalla giurisprudenza.Il motivo è infondato nei termini appresso chiariti.RGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28 51 5/2022Numero sezionale 4045/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Questa Corte ha affermato che la neutralità dell'imposizione armonizzataData pubblicazione 15/05/2026sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annualeper il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedottaentro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dalgiudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanzialiper la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione dellacartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato nonpuò essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto,ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggettopassivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili(Sez. U, 8 settembre 2016, n. 17757; principio confermato poi, ex multis,da Cass., 23 febbraio 2018, n. 4392; 3 aprile 2018, n. 8131; 27 febbraio2025, n. 5129).Si è a tal fine chiarito che «il contribuente, pertanto, può portare indetrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazioneannuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto ildiritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati irequisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; al riguardo giovaribadire che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabiliprescritti dalla normativa interna grava sull'Amministrazione fiscale cheintenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza dellarealtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l'onere dellarelativa contestazione e della consequenziale prova; di contro, se a taliobblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata provadell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitariaricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quantodestinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare deldiritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 2015); il giudice di merito,pertanto, deve accertare la spettanza del credito IVA, utilizzato nell'anno diimposta oggetto di accertamento, in quanto la questione della detrazione sisposta, a quel punto, su un piano esclusivamente di natura probatoria, nelsenso che l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapportoimpositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie perRGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28515/2022Numero sezionale 4064 5/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Data pubblicazione 15/05/2026dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto direcuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti inconcreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass.17 marzo 2017, n. 6921; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4392, in motivazione)»(Cass. 5129/2025, cit.).La giurisprudenza di legittimità, che ha superato la dimensioneesclusivamente formale, come pretesa dall’Agenzia delle entrate, dellanecessità della presentazione della dichiarazione annuale Iva al fine dellafruizione della compensazione, ha tuttavia perimetrato i limiti entro i qualial contribuente è dato utilizzare il credito in compensazione, richiedendocomunque riscontri della esistenza stessa del credito iva, ciò che consenteper un verso di conciliare il principio di neutralità dell’Iva, per altro verso direstare nell’ambito dei presupposti comunque rigorosi della prova e ad untempo della forma, quali, appunto, la presenza delle dichiarazioni periodiche,la regolarità dei versamenti, il rispetto del termine biennale dal momentodella insorgenza del credito iva da utilizzare in compensazione.Il quadro in definitiva resta parimenti rigoroso, ma ad un tempo assicurache l'Amministrazione non possa pretendere la restituzione di somme perragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza. Intal modo si crea un sistema armonioso con la disciplina unionale, così comeinterpretata dalla giurisprudenza euro-unitaria, secondo cui occorre che ilcontribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del dirittoa detrazione di cui all'art. 17 della sesta direttiva, mettendo così «…inguardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali damettere a rischio l'immediata neutralità dell'imposizione sul valore aggiunto»(Sez. U, n. 17757/2016, cit.).Ebbene, sebbene tali principi di fatto correggono l’impiantomotivazionale della sentenza impugnata, il dispositivo del giudice regionalerisulta conforme al diritto.Infatti, le ragioni del contribuente non trovano accoglimento, perché nelcaso di specie si trattava di un credito insorto sin dal 2010, e nei quattroanni successivi la società non presentò alcuna dichiarazione annuale, per poiriportare il credito, che a scalare era ormai imputabile all’anno d’imposta2014, in compensazione nella dichiarazione 2015.RGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28515/2022Numero sezionale 4074 5/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Data pubblicazione 15/05/2026Non emerge neppure che il contribuente avesse in alcun modo dato laprova del credito, ossia avesse allegato la regolarità pregressa delledichiarazioni periodiche, oppure dei versamenti eseguiti.Il superamento della conseguenzialità continuativa delle dichiarazioniannuali non è stato in altri termini sostituito da alcun elemento idoneo adimostrare sul piano probatorio i presupposti della compensazione. Né valela circostanza, pur affermata, secondo cui mai l’amministrazione finanziariaaveva contestato l’esistenza del credito. Era infatti il contribuente chedoveva comunque dare tale prova, ponendo quindi l’ufficio in condizione dioperare le proprie verifiche e valutazioni.Anche il secondo motivo va dunque rigettato.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e l’omessa considerazione di un giudicato esterno, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La sentenza non avrebbeesaminato la pronuncia che aveva riconosciuto le ragioni del contribuente inriferimento al rimborso di € 4.695,00 ottenuto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], cherappresentavano una porzione del complessivo credito Iva, la cui restanteparte era stata portata in compensazione.Premesso che il riferimento è alla sentenza n. 1205/2020, pronunciatadalla Commissione provinciale di Milano, che si rileva non impugnata edivenuta definitiva, il motivo non ha comunque pregio proprio per quantoprima chiarito, ossia la circostanza che una pronuncia avesse riconosciuto ildiritto al rimborso di una frazione, peraltro ben modesta, di un credito iva,non poteva riflettersi su un importo, distinto e ben più rilevante, portato incompensazione.Il motivo è dunque infondato.In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e vanno liquidate in favore della controricorrente come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di€ 4.300,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzaRGN 28515/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 28515/2022Numero sezionale 4084 5/2026Numero di raccolta generale 14367/2026Data pubblicazione 15/05/2026dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 28515/2022Consigliere rel. Federici