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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26228/2026

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;- controricorrente –avverso la sentenza n. 28/2023 della CORTE D’APPELLO diTRIESTE, depositata il 16/02/2023 R.G.N. 142/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16660/2023 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trieste hadichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale diPordenone di rigetto della domanda dal medesimo formulataallo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnosociale, negato in sede amministrativa perché nel corso deglianni di riferimento il richiedente, titolare di permesso disoggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, non era inpossesso del requisito del soggiorno continuativo ultradecennalenel territorio italiano.La Corte di merito ha rilevato che la sentenza impugnata erastata pubblicata il 13 aprile 2022 e che l’appello era statoproposto con ricorso depositato il 20 ottobre 2022, per cui nonera stato osservato il termine di impugnazione c.d.

“lungo” dicui all’art. 327 c.p.c.

La Corte, inoltre, ha condannatol’appellante al pagamento delle spese del grado d’appello.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.L’Inps ha resistito tramite controricorso.3.

All’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegiosi è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 15, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, inrelazione agli artt. 33, 430 e 327 c.p.c., per avere la Corted’appello affermato che il termine c.d.

“lungo” perl’impugnazione decorre dal 13 aprile 2022, data di redazione- 2 -Numero registro generale 16660/2023 Numero di raccolta generale 26228/2026Numero sezionale 328d9/2e0l2l6a sentenza e di sua pubblicazione, anziché dal 2D1a taa ppuriblebl icazione 05/10/20262022, giorno in cui la stessa sentenza, redatta dal Giudice diprime cure in formato elettronico, è stata resa conoscibile alleparti attraverso la comunicazione effettuata dalla cancelleria amezzo PEC.Parte ricorrente rileva che l’udienza di discussione del 13 aprile2022 si era tenuta con modalità telematica in collegamento “daremoto” e che nel verbale di udienza il Giudice aveva dato attodi pronunciare sentenza mediante deposito telematico, masenza lettura del dispositivo.

Pertanto, ad avviso della parte iltermine per l’impugnazione della sentenza sarebbe decorsodalla data di conoscibilità effettiva della pronuncia, cioè il 21aprile 2022, coincidente con il giorno in cui il cancelliere delTribunale, appena ricevuta dal Giudice, aveva registrato lasentenza e comunicato la stessa ai difensori delle parti.Il ricorrente sostiene, quindi, che la Corte territoriale ha erratoladdove ha individuato il dies a quo del c.d.

“termine lungo” exart. 327 c.p.c. dal 13 aprile 2022, giorno di pubblicazioneindicato in sentenza, anziché dal 21 aprile 2022, giorno dieffettiva conoscibilità della stessa, rimarcando altresì che,rispetto a tale ultima data, l’appello è tempestivo, in quantoproposto tramite ricorso depositato il 20 ottobre 2022.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La Corte di merito ha affermato che la sentenza di primogrado è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e che il ricorso inappello è stato depositato il 20 ottobre 2022, ossia oltre iltermine di impugnazione semestrale (c.d.

“lungo”) stabilitodall’art. 327 c.p.c., che collega la decorrenza del termine allapubblicazione della sentenza.

Ha ritenuto, quindi, che dalla datadi pubblicazione decorra il termine per proporre impugnazionee che, trattandosi di controversia di natura previdenziale, nella- 3 -Numero registro genersalpe 1e6c66ie0/ 2n02o3n operi la sospensione feriale dei termNiunmi eerxo adri tr.a 3cc doeltalla g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026l. n. 742 del 1969.2.2.

Parte ricorrente sostiene che la decorrenza del termine diimpugnazione dovrebbe essere differita al 21 aprile 2022, cioèalla data in cui – come risulta dallo storico della lite – il Giudicedi primo grado, che aveva redatto la sentenza in formatoelettronico il 13 aprile, l’ha trasmessa al cancelliere, che poi l’hacomunicata ai difensori delle parti mediante PEC delle ore 8:26(cfr. storico e PEC trascritti a pagg. 10 e 11 del ricorso inossequio al principio di autosufficienza).2.3.

Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, nelprocesso civile telematico la sentenza redatta in formatoelettronico è pubblicata, ai fini della decorrenza del termine c.d.“lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nel momentoin cui il sistema informatico provvede, tramite il cancelliere, adè da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agliinteressati.Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Cass. n.12782 del 2023; sulla stessa linea cfr., più di recente di recente,Cass. n. 24561 del 2025 e Cass. n. 26462 del 2024) il principiosecondo cui, in tema di redazione della sentenza in formatoelettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorsodel termine c.d.

“lungo” di impugnazione, coincide non già conquella della sua trasmissione alla cancelleria da parte delgiudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere,giacché è solo da tale momento che la sentenza divieneostensibile agli interessati (cfr. Cass. n. 24891 del 2018).Ciò che rileva per la decorrenza del termine lungo di decadenzaper le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. è la trasmissione daparte del giudice (e contestuale deposito telematico nel fascicolo- 4 -Numero registro generianlef 1o6r66m0/2a0t2i3co) seguita dalla attestazione del canNceulmlieerroe drie rlaactcivoalt aa gl enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema delnumero identificativo della sentenza e della data dipubblicazione: da quella data il provvedimento diventaimmodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte deisoggetti abilitati (cfr. Cass. n. 22871 del 2015 e Cass. n. 31214del 2019).L’attività di comunicazione espletata dal cancellieresuccessivamente è, pertanto, estranea e non può assumerealcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computodel termine di impugnazione.2.4.

Nella specie, la sentenza del Tribunale di Pordenone n.55/2022 risulta pubblicata il 13 aprile 2022 (come dacui a quella data occorre avere riguardo ai fini del calcolo deltermine cd.

“lungo” per proporre il ricorso per cassazione e nongià alla comunicazione da parte della cancelleria.La data di pubblicazione di un provvedimento redatto inmodalità digitale, difatti, coincide non già con quella deldeposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella dimediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento ilnumero identificativo e la data.

Tale attestazione costituisce unpertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine “lungo”per l’impugnazione (v.

Cass. n. 2829 del 2023; analogamente,cfr.

Cass. n. 17546 del 2026, in motivazione).2.5.

Non militano in senso favorevole alle ragioni di partericorrente i precedenti di legittimità citati nel ricorso, dalmomento che: a) Cass. n. 17278 del 2016 fa riferimento allatrasmissione della sentenza per via telematica mediante PEC ad- 5 -Numero registro generoalep 1e6r66a0 /20d23el “soggetto abilitato interno”, oNsusmiae roi ld i rgaicucdoilctae ,g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026confermando che da tale momento il procedimento decisionaleè completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dallarelativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato elegalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo didecadenza ex art. 327 c.p.c. (il caso scrutinato dalla Corte nelcitato precedente, infatti, riguardava una particolare vicendanella quale alla prima trasmissione della sentenza era seguitauna seconda, sempre a mezzo PEC, di altra sentenza relativaalla medesima controversia); b) la pronuncia delle Sezioni Uniten. 13794 del 2012 non attiene alla pubblicazione di unasentenza digitale, bensì cartacea, sicché il principio di diritto inessa affermato non si attaglia al caso di specie; c)analogamente, Cass. n. 9546 del 2020 si riferisce ad unasentenza confezionata in formato analogico, per cui ilprecedente non attiene alla disciplina dettata per le sentenzeredatte in formato elettronico la cui violazione è prospettata inricorso.2.6.

Mette conto aggiungere, per completezza, che allafattispecie in esame non si applica ratione temporis l’art. 133c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, nontrattandosi di procedimento introdotto successivamente al 28febbraio 2023 (v. l’art. 7, comma 1, del d.lgs. cit.).Di conseguenza, non opera la modifica apportata dal c.d.“correttivo alla riforma Cartabia”, consistita nella eliminazione,ai fini del perfezionamento della pubblicazione, di qualsivoglia«atto del deposito in calce alla sentenza» e nell’apporvi «la datae la firma», così consentendo al sistema elettronico di attribuirealla sentenza il numero identificativo e la data di pubblicazione- 6 -Numero registro generraliel e16v6a60n/2t0i2 3ex art. 327, primo comma, c.p.c. (v.N, usmule prou dnit roa,c Ccoaltsas .g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026n. 18497 del 2026).3.

Tramite il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte d’appelloritenuto di applicare l’esenzione dalla condanna alle spese,nonostante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art.152 cit.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 152 disp. att.c.p.c. assumendo che non poteva essere condannato alle spesein presenza della dichiarazione resa ai sensi della citatadisposizione, in quanto titolare di un reddito imponibile a finiIrpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a duevolte l’importo stabilito dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del2002.4.2.

Occorre tuttavia rilevare che la Corte di merito hacondannato l’odierno ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del grado d’appello senza fare menzione alcuna delladichiarazione volta ad ottenere l’esonero dalla condanna ex art.152 disp. att. c.p.c.Di conseguenza, al fine di dimostrare la sussistenza dellaprospettata violazione la parte avrebbe dovuto specificamenteindicare l’atto processuale sul quale la doglianza è fondata, ossial’atto contenente il richiamo alla dichiarazione della parte perl’esenzione dalla condanna, con l’assunzione della relativaresponsabilità in capo al dichiarante, illustrandone il contenutorilevante ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.Il motivo di ricorso in esame, dunque, difetta in modo evidentedi specificità, perché non formulato in modo tale da nonconsentire alla Corte di apprezzare il contenuto e la fondatezza- 7 -Numero registro generdalee 1ll6e66 0c/2e0n23sure senza dover scrutinare autonomNaummeenrote d ig rlai cactotlit ad gi enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026causa.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibilinei confronti di parte ricorrente, stante il deposito di ritualedichiarazione per l’esonero dalla condanna ex art. 152 disp. att.c.p.c.7.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti delricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteLucia Esposito- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- controricorrente –avverso la sentenza n. 28/2023 della CORTE D’APPELLO diTRIESTE, depositata il 16/02/2023 R.G.N. 142/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16660/2023 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trieste hadichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale diPordenone di rigetto della domanda dal medesimo formulataallo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnosociale, negato in sede amministrativa perché nel corso deglianni di riferimento il richiedente, titolare di permesso disoggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, non era inpossesso del requisito del soggiorno continuativo ultradecennalenel territorio italiano.La Corte di merito ha rilevato che la sentenza impugnata erastata pubblicata il 13 aprile 2022 e che l’appello era statoproposto con ricorso depositato il 20 ottobre 2022, per cui nonera stato osservato il termine di impugnazione c.d. “lungo” dicui all’art. 327 c.p.c. La Corte, inoltre, ha condannatol’appellante al pagamento delle spese del grado d’appello.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.L’Inps ha resistito tramite controricorso.3. All’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegiosi è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 15, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, inrelazione agli artt. 33, 430 e 327 c.p.c., per avere la Corted’appello affermato che il termine c.d. “lungo” perl’impugnazione decorre dal 13 aprile 2022, data di redazione- 2 -Numero registro generale 16660/2023 Numero di raccolta generale 26228/2026Numero sezionale 328d9/2e0l2l6a sentenza e di sua pubblicazione, anziché dal 2D1a taa ppuriblebl icazione 05/10/20262022, giorno in cui la stessa sentenza, redatta dal Giudice diprime cure in formato elettronico, è stata resa conoscibile alleparti attraverso la comunicazione effettuata dalla cancelleria amezzo PEC.Parte ricorrente rileva che l’udienza di discussione del 13 aprile2022 si era tenuta con modalità telematica in collegamento “daremoto” e che nel verbale di udienza il Giudice aveva dato attodi pronunciare sentenza mediante deposito telematico, masenza lettura del dispositivo. Pertanto, ad avviso della parte iltermine per l’impugnazione della sentenza sarebbe decorsodalla data di conoscibilità effettiva della pronuncia, cioè il 21aprile 2022, coincidente con il giorno in cui il cancelliere delTribunale, appena ricevuta dal Giudice, aveva registrato lasentenza e comunicato la stessa ai difensori delle parti.Il ricorrente sostiene, quindi, che la Corte territoriale ha erratoladdove ha individuato il dies a quo del c.d. “termine lungo” exart. 327 c.p.c. dal 13 aprile 2022, giorno di pubblicazioneindicato in sentenza, anziché dal 21 aprile 2022, giorno dieffettiva conoscibilità della stessa, rimarcando altresì che,rispetto a tale ultima data, l’appello è tempestivo, in quantoproposto tramite ricorso depositato il 20 ottobre 2022.2. Il motivo è infondato.2.1. La Corte di merito ha affermato che la sentenza di primogrado è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e che il ricorso inappello è stato depositato il 20 ottobre 2022, ossia oltre iltermine di impugnazione semestrale (c.d. “lungo”) stabilitodall’art. 327 c.p.c., che collega la decorrenza del termine allapubblicazione della sentenza. Ha ritenuto, quindi, che dalla datadi pubblicazione decorra il termine per proporre impugnazionee che, trattandosi di controversia di natura previdenziale, nella- 3 -Numero registro genersalpe 1e6c66ie0/ 2n02o3n operi la sospensione feriale dei termNiunmi eerxo adri tr.a 3cc doeltalla g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026l. n. 742 del 1969.2.2. Parte ricorrente sostiene che la decorrenza del termine diimpugnazione dovrebbe essere differita al 21 aprile 2022, cioèalla data in cui – come risulta dallo storico della lite – il Giudicedi primo grado, che aveva redatto la sentenza in formatoelettronico il 13 aprile, l’ha trasmessa al cancelliere, che poi l’hacomunicata ai difensori delle parti mediante PEC delle ore 8:26(cfr. storico e PEC trascritti a pagg. 10 e 11 del ricorso inossequio al principio di autosufficienza).2.3. Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, nelprocesso civile telematico la sentenza redatta in formatoelettronico è pubblicata, ai fini della decorrenza del termine c.d.“lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nel momentoin cui il sistema informatico provvede, tramite il cancelliere, adè da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agliinteressati.Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Cass. n.12782 del 2023; sulla stessa linea cfr., più di recente di recente,Cass. n. 24561 del 2025 e Cass. n. 26462 del 2024) il principiosecondo cui, in tema di redazione della sentenza in formatoelettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorsodel termine c.d. “lungo” di impugnazione, coincide non già conquella della sua trasmissione alla cancelleria da parte delgiudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere,giacché è solo da tale momento che la sentenza divieneostensibile agli interessati (cfr. Cass. n. 24891 del 2018).Ciò che rileva per la decorrenza del termine lungo di decadenzaper le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. è la trasmissione daparte del giudice (e contestuale deposito telematico nel fascicolo- 4 -Numero registro generianlef 1o6r66m0/2a0t2i3co) seguita dalla attestazione del canNceulmlieerroe drie rlaactcivoalt aa gl enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema delnumero identificativo della sentenza e della data dipubblicazione: da quella data il provvedimento diventaimmodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte deisoggetti abilitati (cfr. Cass. n. 22871 del 2015 e Cass. n. 31214del 2019).L’attività di comunicazione espletata dal cancellieresuccessivamente è, pertanto, estranea e non può assumerealcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computodel termine di impugnazione.2.4. Nella specie, la sentenza del Tribunale di Pordenone n.55/2022 risulta pubblicata il 13 aprile 2022 (come dacui a quella data occorre avere riguardo ai fini del calcolo deltermine cd. “lungo” per proporre il ricorso per cassazione e nongià alla comunicazione da parte della cancelleria.La data di pubblicazione di un provvedimento redatto inmodalità digitale, difatti, coincide non già con quella deldeposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella dimediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento ilnumero identificativo e la data. Tale attestazione costituisce unpertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine “lungo”per l’impugnazione (v. Cass. n. 2829 del 2023; analogamente,cfr. Cass. n. 17546 del 2026, in motivazione).2.5. Non militano in senso favorevole alle ragioni di partericorrente i precedenti di legittimità citati nel ricorso, dalmomento che: a) Cass. n. 17278 del 2016 fa riferimento allatrasmissione della sentenza per via telematica mediante PEC ad- 5 -Numero registro generoalep 1e6r66a0 /20d23el “soggetto abilitato interno”, oNsusmiae roi ld i rgaicucdoilctae ,g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026confermando che da tale momento il procedimento decisionaleè completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dallarelativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato elegalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo didecadenza ex art. 327 c.p.c. (il caso scrutinato dalla Corte nelcitato precedente, infatti, riguardava una particolare vicendanella quale alla prima trasmissione della sentenza era seguitauna seconda, sempre a mezzo PEC, di altra sentenza relativaalla medesima controversia); b) la pronuncia delle Sezioni Uniten. 13794 del 2012 non attiene alla pubblicazione di unasentenza digitale, bensì cartacea, sicché il principio di diritto inessa affermato non si attaglia al caso di specie; c)analogamente, Cass. n. 9546 del 2020 si riferisce ad unasentenza confezionata in formato analogico, per cui ilprecedente non attiene alla disciplina dettata per le sentenzeredatte in formato elettronico la cui violazione è prospettata inricorso.2.6. Mette conto aggiungere, per completezza, che allafattispecie in esame non si applica ratione temporis l’art. 133c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, nontrattandosi di procedimento introdotto successivamente al 28febbraio 2023 (v. l’art. 7, comma 1, del d.lgs. cit.).Di conseguenza, non opera la modifica apportata dal c.d.“correttivo alla riforma Cartabia”, consistita nella eliminazione,ai fini del perfezionamento della pubblicazione, di qualsivoglia«atto del deposito in calce alla sentenza» e nell’apporvi «la datae la firma», così consentendo al sistema elettronico di attribuirealla sentenza il numero identificativo e la data di pubblicazione- 6 -Numero registro generraliel e16v6a60n/2t0i2 3ex art. 327, primo comma, c.p.c. (v.N, usmule prou dnit roa,c Ccoaltsas .g enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026n. 18497 del 2026).3. Tramite il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte d’appelloritenuto di applicare l’esenzione dalla condanna alle spese,nonostante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art.152 cit.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 152 disp. att.c.p.c. assumendo che non poteva essere condannato alle spesein presenza della dichiarazione resa ai sensi della citatadisposizione, in quanto titolare di un reddito imponibile a finiIrpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a duevolte l’importo stabilito dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del2002.4.2. Occorre tuttavia rilevare che la Corte di merito hacondannato l’odierno ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del grado d’appello senza fare menzione alcuna delladichiarazione volta ad ottenere l’esonero dalla condanna ex art.152 disp. att. c.p.c.Di conseguenza, al fine di dimostrare la sussistenza dellaprospettata violazione la parte avrebbe dovuto specificamenteindicare l’atto processuale sul quale la doglianza è fondata, ossial’atto contenente il richiamo alla dichiarazione della parte perl’esenzione dalla condanna, con l’assunzione della relativaresponsabilità in capo al dichiarante, illustrandone il contenutorilevante ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.Il motivo di ricorso in esame, dunque, difetta in modo evidentedi specificità, perché non formulato in modo tale da nonconsentire alla Corte di apprezzare il contenuto e la fondatezza- 7 -Numero registro generdalee 1ll6e66 0c/2e0n23sure senza dover scrutinare autonomNaummeenrote d ig rlai cactotlit ad gi enerale 26228/2026Numero sezionale 3289/2026 Data pubblicazione 05/10/2026causa.5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibilinei confronti di parte ricorrente, stante il deposito di ritualedichiarazione per l’esonero dalla condanna ex art. 152 disp. att.c.p.c.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti delricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteLucia Esposito- 8 -