Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 46415/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la N/ correttezza della motivazione posta/base della sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti in diritto, là dove hanno rilevato l'omessa indicazione di elementi attivi per C 1.699.107,00 relativi a beni acquisitati e rivenduti in contanti così da rendere l'operazione commerciale non tracciabile e da non rendere palese anche l'ammontare sottratto all'imposizione fiscale, da cui la prova del dolo specifico del reato di dichiarazione infedele.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso in modo corretto in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali attraverso il sistema VIES, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale, in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione, in un contesto nel quale l'aver affidato la tenuta della contabilità ad un professionista non esclude il reato.

Ritenuto che il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della presenza di più elementi di segno negativo (danno arrecato all'erario e pluralità di condotte reiterate nel tempo).

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la N/ correttezza della motivazione posta/base della sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti in diritto, là dove hanno rilevato l'omessa indicazione di elementi attivi per C 1.699.107,00 relativi a beni acquisitati e rivenduti in contanti così da rendere l'operazione commerciale non tracciabile e da non rendere palese anche l'ammontare sottratto all'imposizione fiscale, da cui la prova del dolo specifico del reato di dichiarazione infedele. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso in modo corretto in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali attraverso il sistema VIES, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale, in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione, in un contesto nel quale l'aver affidato la tenuta della contabilità ad un professionista non esclude il reato. Ritenuto che il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della presenza di più elementi di segno negativo (danno arrecato all'erario e pluralità di condotte reiterate nel tempo). Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46415/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris