CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16696/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (ricorrente Rg 28273/13), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alessandro,-già ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Orlando,-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-già intimati-Numero registro generale 24548/2025Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 16696/2026Data pubblicazione 28/05/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.3299/2019 depositata il 5.2.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso che a seguito di istanza di correzione dell'intestazionedell'ordinanza di questa Corte n. 3299/2019 del 18.1.2018/5.2.2019(pronunciata nel procedimento n. 28273/2013 RG) presentata il5.12.2025 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], AnicitoChiara ed [OSCURATO:PERSONA], é stato promosso d'ufficio procedimento dicorrezione di errore materiale, con comunicazione del decretopresidenziale di fissazione dell'adunanza camerale a [OSCURATO:PERSONA], a LilianaRugo (mediante deposito in cancelleria come da domicilio eletto nelprocedimento n. 28273/2013 RG), ricorrente nel giudizio contumacialeculminato nell'ordinanza sopra indicata, ed alla Procura Generale;rilevato che nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] MauroRugo ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;rilevato che nell'ordinanza sopra indicata, pur risultando specificato apagina 2 che l'iniziale domanda di scioglimento della comunione ereditariarealizzatasi a seguito dell'apertura delle successioni del padre [OSCURATO:PERSONA],della sorella, [OSCURATO:PERSONA], e della madre, [OSCURATO:PERSONA], era stataproposta da Silvano, Renato, Denise ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diLiliana [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e che sia il giudizio di appello, che quello dicassazione erano stati introdotti nei confronti dei coeredi da [OSCURATO:PERSONA],per mero errore materiale, nell'intestazione dell'ordinanza tra i soggettiintimati del giudizio di cassazione n. 28273/2013 RG non é stato riportato,dopo il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quello del coerede [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24548/2025Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 16696/2026Data pubblicazione 28/05/2026rilevato che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle partinell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale,emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., quandodal contesto della sentenza (ma lo stesso vale per l'ordinanza) risulti consufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, laddove comporta lanullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmentecostituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussisteuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass.12.9.2014 n.19331; Cass. 26.3.2010, n. 7343);considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha palesato il suo interesse alla correzioneper superare l'impedimento frappostogli alla trascriscrizione nei registriimmobiliari dell'ordinanza non emendata;rilevato che non essendo il giudizio di correzione di natura contenziosa,non occorre provvedere sulle spese processuali (Cass. 22.6.2020 n.12184;Cass. 5.7.2019 n. 18221; Cass. 17.9.2013 n. 21213), tanto più che nellaspecie si é trattato di procedimento officioso P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'intestazione dell'ordinanzan.3299/2019 del 18.1/5.2.2019 (procedimento n. 28273/2013 RG) dellaCorte di Cassazione nel senso che agli intimati già indicati "[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" debba aggiungersi"[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione exart. 288 comma 2° c.p.c. sull'originale dell'ordinanza citata e per lacomunicazione alle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco