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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 604/2026

ECLI:EU:C:2026:450
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0621 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 2, lettera g) – Condizioni materiali di accoglienza – Articolo 17, paragrafo 2 – Requisito relativo alla garanzia di un’adeguata qualità di vita – Richiedente protezione internazionale oggetto di una decisione di trasferimento – Concessione di condizioni materiali di accoglienza che non comprendono prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né il versamento di un sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza a causa della presentazione di una domanda reiterata – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Applicabilità – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente» Nella causa C‑621/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 25 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: D. Dittert, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per FB, da K. Schank, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo belga, da L. Jans e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da A. Detheux, advocaat; – per la Commissione europea, da A. Azéma, F. Blanc, M. Debieuvre, E. Garello, A. Katsimerou e N. Schaeffer, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera q), nonché degli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, nonché dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 96 ), e del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FB, richiedente protezione internazionale, e il [OSCURATO:PERSONA] (distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla legittimità della decisione di quest’ultimo di revocare a FB il beneficio di prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa nonché quello del sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali diverse da quelle fornite in natura, a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile e della decisione che dispone il suo allontanamento verso la Romania.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2013/32 3 Il considerando 53 della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue: «La presente direttiva non contempla le procedure tra [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinate dal regolamento [n. 604/2013]». 4 L’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) q) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1». 5 L’articolo 27 di detta direttiva, intitolato «Procedura in caso di ritiro della domanda», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nella misura in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda». 6 L’articolo 28 della medesima direttiva, intitolato «Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa», è così formulato: «1.

Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 )], respingere la domanda. (…)

3. Il presente articolo fa salvo il regolamento [n. 604/2013]». 7 Ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili»: «1.

Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [n. 604/2013], gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (…) d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; (…) (…)». 8 L’articolo 40 di tale direttiva, intitolato «Domande reiterate», dispone quanto segue: «1.

Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]. (…)

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d). (…)».

Direttiva 2013/33 9 Ai sensi dei considerando 5, 7, 8, 11 e 35 della direttiva 2013/33: «(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci.

Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza. (…) (7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE [del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2003, L 31, pag. 18 )], al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (…) (8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell’Unione [europea], la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri in qualità di richiedenti. (…) (11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»].

In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione [dell’]articolo 1 (…) della Carta e deve essere attuata di conseguenza». 10 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; (…) f) “condizioni di accoglienza”: il complesso delle misure garantite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva; g) “condizioni materiali di accoglienza”: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere; (…)». 11 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale». 12 L’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria», ai paragrafi da 2 a 5 enuncia quanto segue: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. (…)

5. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. [OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva». 13 L’articolo 20 della direttiva 2013/33, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente: (…) c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32]. (…)

5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate.

Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5».

Regolamento n. 604/2013 14 Il considerando 11 del regolamento n. 604/2013 enuncia quanto segue: «La direttiva [2013/33] dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva». 15 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) c) “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; d) “esame di una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva [2013/32] e alla direttiva [2011/95] ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento; (…)». 16 L’articolo 27 di detto regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue: «3.

Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione.

La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione.

La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 17 L’articolo 29 del medesimo regolamento, intitolato «Modalità e termini», al paragrafo 2 enuncia quanto segue: «Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. (…)».

Diritto tedesco Legge sul diritto di asilo 18 L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo), del 26 giugno 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 1126), come modificata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), intitolato «Domande inammissibili», dispone quanto segue: «Una domanda di asilo è inammissibile quando:

1. un altro Stato

a) ai sensi del regolamento n. 604/2013 (…) (…) è competente per l’espletamento della procedura di asilo (…)». 19 L’articolo 34a della legge sul diritto di asilo è così formulato al suo paragrafo 1: «Se lo straniero deve essere allontanato (…) verso lo Stato competente per l’espletamento della procedura di asilo (…), l’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati ne dispone l’allontanamento verso tale Stato non appena venga accertato che sia possibile eseguirlo.

Lo stesso vale laddove lo straniero abbia presentato la domanda di asilo in un altro Stato competente per l’espletamento della procedura di asilo in forza di disposizioni del diritto dell’Unione (…) o di un trattato internazionale, oppure l’abbia ritirata prima della decisione dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati. (…) (…)».

Legge relativa alle prestazioni destinate ai richiedenti asilo 20 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’Asylbewerberleistungsgesetz (legge in materia di prestazioni a favore dei richiedenti asilo), del 30 giugno 1993 (BGBl., 1993 I, pag. 1074), come modificata il 5 agosto 1997 (BGBl., 1997 I, pag. 2022): «Hanno titolo per beneficiare delle prestazioni ai sensi della presente legge gli stranieri che risiedono effettivamente nel territorio federale e che (…)

5. sono assoggettati all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio, anche se un avviso di allontanamento non è ancora esecutivo o non lo è più (…)». 21 L’articolo 1a, paragrafi 1 e 7, della stessa legge è così formulato: «1.

I beneficiari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 5, per i quali sono fissati una data e una possibilità di partenza, non hanno più diritto, a partire dal giorno successivo alla data di partenza, a prestazioni ai sensi degli articoli 2, 3 e 6, a meno che la partenza non abbia potuto avere luogo per motivi non imputabili ai medesimi.

Fino alla loro partenza o all’esecuzione del loro allontanamento, essi godono unicamente di prestazioni intese a coprire il loro fabbisogno di vitto e alloggio, incluso il riscaldamento, nonché la cura del corpo e della salute.

Solo qualora ricorrano circostanze speciali, agli stessi possono essere concesse anche altre prestazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase.

Le prestazioni devono essere concesse sotto forma di prestazioni in natura. (…)

7. I beneficiari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1 o 5, la cui domanda di asilo sia stata respinta in quanto inammissibile con decisione dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati adottata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della legge sul diritto di asilo, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 6, di tale legge, e per i quali sia stato disposto un allontanamento ai sensi dell’articolo 34a, paragrafo 1, prima frase, seconda ipotesi, di detta legge, godono soltanto di prestazioni in conformità al paragrafo 1, anche se tale decisione non è ancora definitiva.

La prima frase non si applica laddove un giudice abbia riconosciuto efficacia sospensiva al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento». 22 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue: «1.

I beneficiari ai sensi dell’articolo 1 godono di prestazioni intese a coprire il fabbisogno di vitto, alloggio, riscaldamento, vestiario, assistenza sanitaria e beni di consumo per la casa (fabbisogno essenziale).

Ai medesimi vengono inoltre accordate condizioni intese a coprire le necessità personali della vita quotidiana (necessità personali essenziali). (…)». 23 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue: «Ulteriori prestazioni possono essere concesse, in particolare, qualora esse siano indispensabili nel singolo caso concreto a garantire il sostentamento o la salute, ve ne sia l’esigenza per coprire particolari esigenze di minori o siano necessarie all’adempimento di un obbligo di cooperazione amministrativo. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 24 FB, cittadino afghano, è entrato per la prima volta in [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2021 e ha ivi presentato una domanda di protezione internazionale, registrata il 6 settembre 2021. 25 Dopo aver consultato la banca dati Eurodac, da cui risultava che l’interessato aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in Romania il 6 agosto 2021 e l’aveva poi implicitamente ritirata, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ufficio federale») ha chiesto alle autorità rumene di prenderlo in carico, domanda che è stata accolta. 26 Con decisione del 25 ottobre 2021, l’Ufficio federale ha fissato la data limite per il trasferimento di FB verso la Romania al 22 aprile 2022 e ha respinto la domanda di protezione internazionale di quest’ultimo in quanto inammissibile.

Esso ha altresì disposto l’allontanamento di FB verso la Romania.

La domanda di protezione provvisoria contro tale decisione e la successiva procedura di ricorso non hanno avuto esito positivo.

Tuttavia, il trasferimento di FB verso la Romania non ha potuto aver luogo, a causa, in particolare, della decisione delle autorità rumene di non accettare più, a partire dal 1 o marzo 2022, siffatti trasferimenti, a causa della guerra in Ucraina. 27 Dall’inizio del mese di settembre del 2021 FB è stato ospitato in un centro di prima accoglienza situato nel distretto di [OSCURATO:PERSONA], dove ha ricevuto, sulla base degli articoli 3 e 3a della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo, vitto, alloggio e riscaldamento, prestazioni di manutenzione relative all’abitazione, energia elettrica per uso domestico, vestiario, prodotti per la cura del corpo e per l’igiene personale, nonché un accesso a una rete locale senza fili (WLAN).

Inoltre, a partire da questa stessa data, FB ha percepito da parte di tale distretto un sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali. 28 Tuttavia, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e il 23 febbraio 2022, data in cui FB si è trasferito in un altro distretto (in prosieguo: il «periodo controverso nel procedimento principale»), il distretto di [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull’articolo 1a, paragrafo 7, della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo, in combinato disposto con l’articolo 1a, paragrafo 1, di tale legge, ha deciso di non concedergli più le prestazioni previste per coprire le sue necessità essenziali in materia di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, nonché il sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali.

Pertanto, tale distretto gli ha concesso soltanto talune prestazioni in natura, vale a dire il vitto, l’alloggio e il riscaldamento, la cura del corpo e della salute nonché l’assistenza medica in caso di malattia, dato che, secondo detto distretto, nessun elemento consentiva di giustificare la concessione di condizioni di accoglienza che andassero al di là di tali prestazioni. 29 Con sentenza del 20 gennaio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per il contenzioso sociale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso di FB avverso la decisione del distretto di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto precedente della presente sentenza.

Con sentenza del 31 maggio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto tale ricorso con la motivazione che la limitazione prevista all’articolo 1a, paragrafo 7, della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo presupponeva l’esistenza di un comportamento contrario ad un obbligo, il che, nel caso di specie, non si era verificato. 30 Il distretto di [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione avverso detta sentenza. 31 Tale giudice si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni della legge relativa alle prestazioni destinate ai richiedenti asilo, in particolare del suo articolo 1a, paragrafo 7, in combinato disposto con il suo articolo 1a, paragrafo 1, disposizioni in forza delle quali un richiedente asilo soggetto a un obbligo esecutivo di lasciare il territorio può beneficiare unicamente, durante il periodo controverso nel procedimento principale, di condizioni materiali di accoglienza limitate alle necessità di vitto e alloggio, compreso il riscaldamento, nonché alla cura del corpo e della salute. 32 Al riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 3 della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo distingue, da un lato, le condizioni materiali di accoglienza corrispondenti alle necessità essenziali, vale a dire il vitto, l’alloggio, il riscaldamento, il vestiario, l’assistenza sanitaria nonché i beni di uso corrente e di consumo per la casa e, dall’altro, le necessità personali essenziali, vale a dire le spese di trasporto, comunicazione, tempo libero, divertimento, cultura, servizi di alloggio nonché di ristorazione e altri beni e servizi.

Questi ultimi sono oggetto del versamento di una somma forfettaria calcolata con riferimento alle prestazioni forfettarie di assistenza sociale equivalenti versate ai cittadini nazionali residenti sul territorio nazionale e privi di redditi nonché di patrimonio.

Inoltre, esso indica che l’articolo 6 di tale legge prevede la concessione di altre condizioni materiali di accoglienza in taluni casi particolari. 33 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, conformemente all’articolo 1a, paragrafo 7, della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo, in combinato disposto con il suo articolo 1a, paragrafo 1, a FB, nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, è stato revocato il beneficio di una parte delle condizioni materiali di accoglienza che coprono le sue necessità essenziali, vale a dire il vestiario e i beni di uso corrente e di consumo per la casa, nonché della totalità del sussidio economico a copertura delle sue necessità personali essenziali.

Infatti, durante tale periodo, decorreva il termine di trasferimento previsto dal regolamento n. 604/2013, cosicché le condizioni di applicazione di tali disposizioni erano soddisfatte. 34 In terzo luogo, tale giudice ricorda che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza devono garantire ai richiedenti protezione internazionale un’adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera g), di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire al riguardo la presa in carico dell’alloggio, del vitto e del vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere. 35 In questo contesto, tale giudice afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’importo dell’aiuto finanziario concesso deve essere sufficiente per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti protezione internazionale (sentenza del 27 febbraio 2014, Saciri e a., C‑79/13 , EU:C:2014:103 , punto 37 ) e che, come risulta dal considerando 35 della direttiva 2013/33, il rispetto della dignità umana deve essere pienamente garantito.

Esso sottolinea, inoltre, che dalla citata giurisprudenza emerge che, nell’ambito dell’articolo 20 della direttiva in parola, il rispetto della dignità umana richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte alle sue esigenze più elementari, quali disporre di un alloggio, nutrirsi, vestirsi e lavarsi, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità e che, comunque, anche in caso di sanzione, le condizioni materiali di accoglienza, vale a dire l’alloggio, il vitto e il vestiario, devono essere garantite in qualsiasi momento (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punti 46 e 56 ). 36 Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la Corte non ha ancora chiarito la questione se un’adeguata qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della stessa direttiva, garantisca la copertura di esigenze più importanti rispetto al livello minimo di cui all’articolo 20 di detta direttiva.

In caso di risposta affermativa a tale interrogativo, si porrebbe altresì la questione se una normativa nazionale che prevede la presa in carico dell’alloggio, del vitto, della cura del corpo e della salute, del trattamento in caso di malattia nonché, in casi particolari e a seconda delle circostanze, del vestiario e dei beni di uso corrente e di consumo per la casa soddisfi il livello minimo richiesto dall’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della medesima direttiva. 37 Inoltre, tale giudice ritiene che il procedimento principale sollevi altresì la questione se l’articolo 17, paragrafo 5, seconda frase, della direttiva 2013/33 consenta, per quanto riguarda la seconda ipotesi da esso prevista, tenuto conto del livello delle condizioni materiali di accoglienza inferiore a quello delle prestazioni concesse ai cittadini nazionali, di stabilire una differenziazione supplementare per le prestazioni concesse ai richiedenti protezione internazionale, in funzione della probabile durata del loro soggiorno, limitata a un breve periodo, o del loro status di persona soggetta all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio.

A suo avviso, ciò consentirebbe allo Stato membro di concedere a tali richiedenti, durante il termine di trasferimento previsto dal regolamento n. 604/2013, solo il livello di prestazioni quale descritto nell’ambito della prima questione pregiudiziale, e ciò per un periodo massimo di sei mesi, mentre altri richiedenti beneficerebbero di prestazioni più favorevoli, pur rimanendo inferiori a quelle ricevute dai cittadini nazionali. 38 In quarto luogo, basandosi sul punto 57 della sentenza del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 ), il giudice del rinvio ritiene che, nell’ipotesi in cui il livello nazionale delle condizioni materiali di accoglienza di cui trattasi sia inferiore a quello che deve essere garantito in forza dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33, la limitazione del diritto a dette condizioni, prevista dalla normativa nazionale in questione, possa essere giustificata solo se sono soddisfatte le condizioni enunciate all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola.

Orbene, questa disposizione richiede l’esistenza di una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32. 39 In proposito, detto giudice rileva che nessuna di tali disposizioni precisa se la nozione di «domanda reiterata» riguardi esclusivamente l’ipotesi in cui due domande di protezione internazionale siano presentate ed esaminate nello stesso Stato membro oppure se essa comprenda anche una situazione che coinvolge più [OSCURATO:PERSONA] membri, nella quale la precedente procedura di protezione internazionale è stata condotta da uno Stato membro diverso da quello in cui è presentata la domanda reiterata.

Inoltre, non sarebbe stata chiarita nemmeno la questione se le stesse condizioni si applichino nell’ambito delle procedure previste dal regolamento n. 604/2013. 40 Nel caso in cui si dovesse ammettere l’esistenza di una domanda reiterata anche quando la procedura di protezione internazionale precedente è stata condotta da un primo Stato membro, diverso da quello in cui è stata presentata tale domanda, il giudice del rinvio osserva che non è stato ancora chiarito se il fatto che il richiedente abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in tale primo Stato membro e che la procedura sia stata chiusa da quest’ultimo in quanto detto richiedente non ha proseguito la procedura in questo Stato membro o la sua domanda è stata implicitamente o formalmente ritirata osti all’accertamento dell’esistenza di una «domanda reiterata».

Secondo tale giudice, si pone altresì la questione di determinare il momento rilevante per valutare una siffatta domanda e se, in particolare, la domanda presentata nel secondo Stato membro, nel caso di specie, in [OSCURATO:PERSONA], prima della chiusura formale del procedimento previsto all’articolo 27 o all’articolo 28 della direttiva 2013/32, nella fattispecie, in Romania, possa essere considerata una «domanda reiterata» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33. 41 Nell’ipotesi in cui quest’ultima disposizione fosse applicabile al procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che una limitazione delle condizioni materiali di accoglienza, come quella imposta a FB nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, soddisfi i requisiti previsti all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, della direttiva in parola.

In proposito, esso sostiene che, per valutare la portata di una siffatta limitazione a seguito di una domanda reiterata, occorre tener conto del fatto che l’interessato è in grado, mediante una partenza volontaria che gli si può ragionevolmente richiedere in forza del sistema europeo comune di asilo, di ridurre in modo significativo la durata di tale limitazione. 42 In tali circostanze, il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una normativa di uno Stato membro, la quale accorda ai richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal loro status di persone assoggettate all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio, nella pendenza del termine di trasferimento ai sensi del regolamento n. 604/2013, esclusivamente un diritto di alloggio, vitto, cura del corpo e della salute e trattamento in caso di malattia, nonché, in funzione delle circostanze del singolo caso concreto, di vestiario e beni di consumo per la casa, fornisca il livello minimo descritto all’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33.

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: 2)a) Se l’articolo 20, paragrafo 1, (…) lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32], debba essere interpretato nel senso che rientrano in una domanda reiterata anche fattispecie in cui già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e, fondandosi sulla medesima, [l’Ufficio federale] ha respinto la domanda in quanto inammissibile ai sensi del regolamento n. 604/2013 e ha disposto l’allontanamento. b) Se, per stabilire se in tale fattispecie sia ravvisabile una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, rilevi il momento di un ritiro [della domanda di protezione internazionale] o il momento di una decisione dell’altro Stato membro ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 28 della direttiva 2013/32. c) Se l’articolo 20, paragrafo 1, (…) lettera c), in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con la [Carta], debba essere interpretato nel senso che è ammissibile una riduzione delle condizioni di accoglienza alle prestazioni intese a coprire il fabbisogno di vitto e alloggio, incluso il riscaldamento, nonché la cura del corpo e della salute, e prestazioni in caso di malattia nonché – in funzione del singolo caso concreto – di vestiario e beni di consumo per la casa».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 43 In via preliminare, occorre rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio si basano sulla premessa secondo cui la direttiva 2013/33 era applicabile alla situazione di FB durante il periodo controverso nel procedimento principale, mentre la decisione dell’Ufficio federale che respingeva la sua domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile e che fissava la data limite per il suo trasferimento verso la Romania al 22 aprile 2022 era divenuta definitiva. 44 Orbene, senza mettere esplicitamente in dubbio la ricevibilità delle questioni in parola, il governo tedesco ha contestato in udienza la fondatezza di detta premessa facendo valere, in sostanza, che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, quest’ultima si applica solo ai richiedenti protezione internazionale «autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti» ai sensi di detta disposizione.

Tuttavia, secondo tale governo, ciò non si sarebbe verificato nel caso di FB nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, dal momento che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 604/2013, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione di quest’ultima conferirebbe all’interessato unicamente il diritto di rimanere nello Stato membro in questione in attesa dell’esito del suo ricorso o della sua domanda di revisione. 45 Tuttavia, è giocoforza constatare che tale argomento del governo tedesco si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 604/2013. 46 Infatti, è sufficiente rilevare, al riguardo, che questa disposizione enuncia soltanto una delle opzioni di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono per offrire alle persone interessate un mezzo di ricorso che può condurre alla sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti, mentre le altre opzioni sono rispettivamente previste all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento.

Invero, questo articolo 27 mira quindi a garantire a tali persone una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di siffatte decisioni, cosicché, qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa in applicazione di una di dette disposizioni, il termine di trasferimento inizia a decorrere solo dal momento in cui la decisione di trasferimento controversa è divenuta definitiva [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21 , EU:C:2023:272 , punti da 19 a 24 e giurisprudenza citata]. 47 Di conseguenza, contrariamente a quanto sembra ritenere il governo tedesco, l’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, che mira unicamente a consentire alla persona interessata di rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento nei suoi confronti fino all’esito del suo ricorso o della sua domanda di revisione, non significa che, in caso di rigetto di tale ricorso o di tale domanda di revisione, questa persona cessi automaticamente di essere autorizzata a rimanere nel territorio di detto Stato membro in qualità di «richiedente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33. 48 Infatti, come la Corte ha più volte rilevato, tale direttiva disciplina le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, compresi quelli che sono oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva.

In proposito, risulta espressamente dal considerando 11 del regolamento n. 604/2013 che la direttiva 2013/33 si applica alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, disciplinata da questo regolamento.

Ne consegue che l’obbligo incombente allo Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento nei confronti di un richiedente di concedere a quest’ultimo le condizioni materiali di accoglienza cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di quest’ultimo verso lo Stato membro richiesto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punti da 66 a 68 , nonché giurisprudenza citata, e ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑134/21 , EU:C:2021:257 , punto 41 nonché giurisprudenza citata). 49 Pertanto, il giudice del rinvio ha correttamente ritenuto che la direttiva 2013/33 fosse applicabile alla situazione di FB nel periodo controverso nel procedimento principale, cosicché le questioni da esso sottoposte alla Corte sono ricevibili.

Sulla prima questione 50 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.

In tale prospettiva, spetta, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Al riguardo, spetta ad essa trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura,

C‑387/24 PPU

, EU:C:2024:868 , punto 36 e giurisprudenza citata). 51 In proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33 alla luce di una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile a causa del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, di modo che esse non comprendono più le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né l’intero sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente, salvo in casi particolari. 52 Per quanto riguarda l’articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, occorre rilevare che, come risulta chiaramente dalla sua formulazione, tale disposizione mira unicamente a fissare criteri che consentano di determinare l’importo dei sussidi economici o dei buoni concessi ai richiedenti protezione internazionale.

Pertanto, mentre la prima frase di tale paragrafo indica che l’ammontare di tali sussidi economici o buoni «è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini», la seconda frase di quest’ultimo precisa che tale trattamento può essere meno favorevole «quando il livello o i livelli, applicati [ai] cittadini [di tale Stato membro] sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva».

Inoltre, tra le circostanze che possono giustificare un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini dello Stato membro interessato, tale disposizione menziona il caso in cui «un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura».

Ne consegue che l’articolo 17, paragrafo 5, della medesima direttiva non disciplina la questione della possibilità di privare un richiedente protezione internazionale, a causa di una decisione di trasferimento esecutiva, di talune prestazioni in natura nonché dell’intero sussidio economico che gli sarebbe normalmente versato in assenza di tale decisione. 53 Per contro, da un lato, come risulta dalle definizioni riportate all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2013/33, l’espressione «condizioni materiali di accoglienza» di cui all’articolo 2, lettera g), di quest’ultima designa l’insieme delle misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alla direttiva in parola, a favore dei richiedenti protezione internazionale, che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere (sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 32 ). 54 Dall’altro lato, l’articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede, al primo comma, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza assicurino ai richiedenti un’adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. 55 Si deve quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro è esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, in modo che non comprendano più, in particolare, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato a coprire le necessità personali essenziali di detto richiedente. 56 Per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , nonché del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑490/24 , EU:C:2026:89 , punto 23 ). 57 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2013/33 risulta che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a favore dei richiedenti protezione internazionale, in applicazione della direttiva in parola, devono necessariamente comprendere misure relative all’alloggio, al vitto e al vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché il versamento di un sussidio per le spese giornaliere. 58 Orbene, dalla formulazione dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva emerge che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale». 59 Ne consegue che, nella parte in cui enuncia un requisito, relativo alla garanzia di un’«adeguata» qualità di vita per i richiedenti protezione internazionale, che si ricollega alle misure relative alle «condizioni materiali di accoglienza», ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2013/33, l’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima implica che tali misure devono comprendere, quanto meno, la fornitura di alloggio, vitto, vestiario, o in natura oppure, in modo equivalente, in forma di sussidi o buoni, nonché il versamento di un sussidio per le spese giornaliere, fatta salva l’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva.

Infatti, detto requisito verte sulla soglia minima che tali misure devono raggiungere al fine di garantire il sostentamento dei richiedenti e tutelare la loro salute fisica o mentale. 60 Del resto, occorre rilevare che un’«adeguata» qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, non può essere raggiunta in assenza di una di queste misure e, in particolare, tenuto conto delle caratteristiche della normativa nazionale oggetto della presente questione pregiudiziale, in assenza di misure relative al vestiario e al versamento di un sussidio per le spese giornaliere. 61 Infatti, da un lato, per quanto riguarda il vestiario, quest’ultimo figura, al pari dell’alloggio, del vitto e della cura del corpo, tra le necessità più elementari, cosicché un richiedente protezione internazionale non può essere privato della possibilità di soddisfare una siffatta necessità. 62 Dall’altro lato, per quanto riguarda il versamento del sussidio per le spese giornaliere, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un siffatto sussidio risulta necessario al fine di conferire al richiedente protezione internazionale un minimo di autonomia, consentendogli, in particolare, di procurarsi, oltre all’alloggio, al vitto e al vestiario, beni di uso corrente e di consumo per la casa necessari alle sue esigenze elementari, quali titoli di trasporto, mezzi di comunicazione o prodotti per l’igiene, e di garantirgli un livello minimo di partecipazione alla vita sociale e culturale dello Stato membro nel cui territorio risiede.

Detto sussidio contribuisce quindi a garantire il sostentamento del richiedente e a tutelare la sua salute fisica e mentale. 63 Ne consegue che l’assenza, da un lato, di misure che consentano di soddisfare le necessità dei richiedenti protezione internazionale in materia di vestiario e, dall’altro, del versamento di un sussidio per le spese giornaliere non può, in ogni caso, essere compatibile con il requisito di un’«adeguata» qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva. 64 Pertanto, una siffatta assenza non può essere giustificata dalla circostanza che il richiedente protezione internazionale interessato sia oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva. 65 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 2, lettera g), e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33. 66 In primo luogo, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, dato che le disposizioni della direttiva 2013/33 si applicano ai richiedenti protezione internazionale anche in presenza di una decisione di trasferimento esecutiva, gli obblighi incombenti allo Stato membro nel cui territorio risiedono tali richiedenti, che derivano da detta direttiva, cessano solo al momento del loro trasferimento effettivo verso lo Stato membro richiesto. 67 In secondo luogo, l’articolo 17 della direttiva 2013/33, che enuncia le norme generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria, non contiene alcuna disposizione che possa essere interpretata nel senso che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre, per il solo fatto dell’adozione di una decisione di trasferimento esecutiva nei confronti di un richiedente protezione internazionale, differenze tra quest’ultimo e gli altri richiedenti per quanto riguarda l’esistenza o il livello delle misure relative alle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva in parola. 68 Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono solo autorizzati, da un lato, a subordinare la concessione, in tutto o in parte, delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria al requisito che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per avere una qualità di vita adeguata alla loro salute e per poter garantire il loro sostentamento e, dall’altro, se essi dispongono di risorse sufficienti, ad esempio se hanno lavorato per un periodo di tempo ragionevole, a chiedere loro di coprire il costo delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previste dalla presente direttiva, o di contribuirvi. 69 L’articolo 17, paragrafo 5, della medesima direttiva, anch’esso menzionato dal giudice del rinvio nella sua prima questione, si limita a precisare, come rilevato al punto 52 della presente sentenza, le condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, per quanto riguarda l’importo dei sussidi economici o dei buoni concessi ai richiedenti protezione internazionale, un trattamento meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini, lasciando invariato l’obbligo per tali [OSCURATO:PERSONA] di garantire a detti richiedenti un’adeguata qualità di vita, anche quando un sostegno materiale è fornito in parte in natura al richiedente interessato. 70 In terzo luogo, l’articolo 20 della direttiva 2013/33, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», elenca le circostanze in cui il beneficio di siffatte condizioni può essere ridotto o revocato, cosicché, al di fuori di queste circostanze, e fatta salva l’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva, quale menzionata al punto 68 della presente sentenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono prevedere la limitazione o la soppressione delle misure relative alle condizioni materiali di accoglienza.

Orbene, nessuna delle circostanze menzionate in tale articolo riguarda il fatto che un richiedente protezione internazionale sia stato oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva. 71 Una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2013/33.

Infatti, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, dai considerando 11 e 35 di tale direttiva risulta che l’adozione di norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale mira a garantire loro una qualità di vita dignitosa e condizioni di vita comparabili in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché il rispetto dei loro diritti fondamentali.

Orbene, una normativa nazionale che sopprime il beneficio delle prestazioni vertenti, in particolare, sul vestiario, per il solo motivo che il richiedente interessato è oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva, non può essere compatibile con tali obiettivi. 72 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro sia esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, di modo che esse non comprendono più, segnatamente, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente.

Sulla seconda questione, lettera a) 73 Con la sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, riguarda anche la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola. 74 In base all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32]». 75 In forza di quest’ultima disposizione, per «domanda reiterata» si deve intendere un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. 76 Occorre altresì precisare che, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale qualora quest’ultima sia una «domanda reiterata» nella quale non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95. 77 Inoltre, al fine di adottare una decisione sull’ammissibilità di una siffatta «domanda reiterata», l’articolo 40 della direttiva 2013/32 prevede una procedura specifica nel corso della quale lo Stato membro interessato deve stabilire se gli elementi o le risultanze nuovi emersi o presentati dal richiedente giustifichino il proseguimento dell’esame della domanda, conformemente alle pertinenti norme generali enunciate al riguardo al capo II di tale direttiva, o se occorra respingerla in quanto inammissibile. 78 Orbene, per quanto riguarda la portata di tale nozione di «domanda reiterata», la Corte ha dichiarato, da un lato, al punto 62 della sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 ), che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata a un altro Stato membro al quale si applica la direttiva 2011/95, sia stata respinta con decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato membro.

Dall’altro lato, al punto 80 di detta sentenza, la Corte ha considerato che queste stesse disposizioni ostano a una normativa nazionale che prevede il rigetto in quanto inammissibile di una siffatta domanda, qualora tale domanda sia stata presentata ancor prima che l’altro Stato membro abbia adottato la decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima. 79 Ciò premesso, se, in detta sentenza, la Corte si è pronunciata sulla possibilità per uno Stato membro di qualificare domande di protezione internazionale come «domanda[e] reiterata[e]» in ragione dell’esistenza di domande precedenti presentate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri e respinte da questi ultimi, è alla luce di una situazione in cui, a causa dell’impossibilità di procedere al trasferimento degli interessati verso tali altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il primo Stato membro in questione era o era divenuto competente per l’esame di dette domande (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 , punti da 25 a 29 e da 31 a 34 ). 80 Di conseguenza, in una situazione del genere, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, la competenza per l’esame della «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, incombe allo Stato membro in cui tale domanda reiterata è stata presentata. 81 Tuttavia, la seconda questione, lettera a), non riguarda l’ipotesi in cui uno Stato membro constati che il richiedente protezione internazionale aveva già presentato una domanda precedente in un altro Stato membro e, dopo aver esaminato la nuova domanda di quest’ultimo, la respinga in quanto inammissibile, per il motivo previsto all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, secondo cui detta domanda costituisce una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della medesima direttiva. 82 Infatti, tale questione verte sulla situazione in cui, da un lato, lo Stato membro interessato respinge la nuova domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile sulla base del regolamento n. 604/2013, per il motivo che l’altro Stato membro, presso il quale è stata presentata la domanda precedente, è competente per l’esame di detta domanda, conformemente ai criteri enunciati al capo III dello stesso regolamento, e, dall’altro, dispone simultaneamente l’allontanamento del richiedente in parola ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro. 83 Orbene, tale situazione non è paragonabile a quella di cui alla sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 ).

Infatti, in una situazione del genere, lo Stato membro interessato non è, o, quantomeno, non è ancora divenuto competente per l’esame di detta nuova domanda di protezione internazionale. 84 Di conseguenza, in questa situazione, uno Stato membro non può, per ipotesi, qualificare una domanda di protezione internazionale di cui è investito come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, né applicare le procedure previste da questa direttiva per l’esame di una siffatta «domanda reiterata». 85 Tale analisi è confermata dall’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, il quale precisa che i motivi di inammissibilità elencati all’articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a e), di tale direttiva consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di dichiarare inammissibili le domande di protezione internazionale in taluni casi che si aggiungono a quelli «in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [n. 604/2013]». 86 Del pari, come già rilevato dalla Corte, da un lato, dal considerando 53 della direttiva 2013/32 risulta espressamente che essa non è destinata ad applicarsi alle procedure tra [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinate da tale regolamento.

Dall’altro lato, l’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 604/2013 dispone che, ai fini dello stesso regolamento, per esame di una domanda di protezione internazionale si intende l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32 e alla direttiva 2011/95, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato membro competente in applicazione del medesimo regolamento (sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi, C‑56/17 , EU:C:2018:803 , punti 69 e 70 ). 87 Da quanto precede risulta che l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, al quale fa riferimento l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata» non comprende la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, conformemente al regolamento n. 604/2013. 88 Ne consegue che, in una situazione del genere, lo Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente protezione internazionale, in attesa del suo eventuale trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, non può basarsi sull’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33 per revocare o ridurre le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente. 89 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera a), dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, non riguarda la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola.

Sulla seconda questione, lettere b) e c) 90 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, lettera a), non occorre rispondere alla seconda questione, lettere b) e c), dal momento che tali parti di detta questione si basano sulla premessa secondo cui la nozione di «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, potrebbe applicarsi in una situazione come quella di cui al punto precedente della presente sentenza.

Sulle spese 91 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro sia esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente sono ridotte, di modo che esse non comprendono più, segnatamente, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente. 2) L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, non riguarda la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0621 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 2, lettera g) – Condizioni materiali di accoglienza – Articolo 17, paragrafo 2 – Requisito relativo alla garanzia di un’adeguata qualità di vita – Richiedente protezione internazionale oggetto di una decisione di trasferimento – Concessione di condizioni materiali di accoglienza che non comprendono prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né il versamento di un sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza a causa della presentazione di una domanda reiterata – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Applicabilità – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente» Nella causa C‑621/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 25 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: D. Dittert, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per FB, da K. Schank, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo belga, da L. Jans e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da A. Detheux, advocaat; – per la Commissione europea, da A. Azéma, F. Blanc, M. Debieuvre, E. Garello, A. Katsimerou e N. Schaeffer, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera q), nonché degli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, nonché dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 96 ), e del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FB, richiedente protezione internazionale, e il [OSCURATO:PERSONA] (distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla legittimità della decisione di quest’ultimo di revocare a FB il beneficio di prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa nonché quello del sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali diverse da quelle fornite in natura, a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile e della decisione che dispone il suo allontanamento verso la Romania. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2013/32 3 Il considerando 53 della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue: «La presente direttiva non contempla le procedure tra [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinate dal regolamento [n. 604/2013]». 4 L’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) q) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1». 5 L’articolo 27 di detta direttiva, intitolato «Procedura in caso di ritiro della domanda», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nella misura in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda». 6 L’articolo 28 della medesima direttiva, intitolato «Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa», è così formulato: «1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 )], respingere la domanda. (…) 3.   Il presente articolo fa salvo il regolamento [n. 604/2013]». 7 Ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili»: «1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [n. 604/2013], gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (…) d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; (…) (…)». 8 L’articolo 40 di tale direttiva, intitolato «Domande reiterate», dispone quanto segue: «1.   Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. 2.   Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]. (…) 5.   Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d). (…)». Direttiva 2013/33 9 Ai sensi dei considerando 5, 7, 8, 11 e 35 della direttiva 2013/33: «(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza. (…) (7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE [del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2003, L 31, pag. 18 )], al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (…) (8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell’Unione [europea], la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri in qualità di richiedenti. (…) (11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione [dell’]articolo 1 (…) della Carta e deve essere attuata di conseguenza». 10 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; (…) f) “condizioni di accoglienza”: il complesso delle misure garantite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva; g) “condizioni materiali di accoglienza”: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere; (…)». 11 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale». 12 L’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria», ai paragrafi da 2 a 5 enuncia quanto segue: «2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. (…) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. (…) 5.   Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. [OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva». 13 L’articolo 20 della direttiva 2013/33, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», è così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente: (…) c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32]. (…) 5.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. 6.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5». Regolamento n. 604/2013 14 Il considerando 11 del regolamento n. 604/2013 enuncia quanto segue: «La direttiva [2013/33] dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva». 15 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) c) “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; d) “esame di una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva [2013/32] e alla direttiva [2011/95] ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento; (…)». 16 L’articolo 27 di detto regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue: «3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 17 L’articolo 29 del medesimo regolamento, intitolato «Modalità e termini», al paragrafo 2 enuncia quanto segue: «Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. (…)». Diritto tedesco Legge sul diritto di asilo 18 L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo), del 26 giugno 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 1126), come modificata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), intitolato «Domande inammissibili», dispone quanto segue: «Una domanda di asilo è inammissibile quando: 1. un altro Stato a) ai sensi del regolamento n. 604/2013 (…) (…) è competente per l’espletamento della procedura di asilo (…)». 19 L’articolo 34a della legge sul diritto di asilo è così formulato al suo paragrafo 1: «Se lo straniero deve essere allontanato (…) verso lo Stato competente per l’espletamento della procedura di asilo (…), l’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati ne dispone l’allontanamento verso tale Stato non appena venga accertato che sia possibile eseguirlo. Lo stesso vale laddove lo straniero abbia presentato la domanda di asilo in un altro Stato competente per l’espletamento della procedura di asilo in forza di disposizioni del diritto dell’Unione (…) o di un trattato internazionale, oppure l’abbia ritirata prima della decisione dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati. (…) (…)». Legge relativa alle prestazioni destinate ai richiedenti asilo 20 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’Asylbewerberleistungsgesetz (legge in materia di prestazioni a favore dei richiedenti asilo), del 30 giugno 1993 (BGBl., 1993 I, pag. 1074), come modificata il 5 agosto 1997 (BGBl., 1997 I, pag. 2022): «Hanno titolo per beneficiare delle prestazioni ai sensi della presente legge gli stranieri che risiedono effettivamente nel territorio federale e che (…) 5. sono assoggettati all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio, anche se un avviso di allontanamento non è ancora esecutivo o non lo è più (…)». 21 L’articolo 1a, paragrafi 1 e 7, della stessa legge è così formulato: «1.   I beneficiari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 5, per i quali sono fissati una data e una possibilità di partenza, non hanno più diritto, a partire dal giorno successivo alla data di partenza, a prestazioni ai sensi degli articoli 2, 3 e 6, a meno che la partenza non abbia potuto avere luogo per motivi non imputabili ai medesimi. Fino alla loro partenza o all’esecuzione del loro allontanamento, essi godono unicamente di prestazioni intese a coprire il loro fabbisogno di vitto e alloggio, incluso il riscaldamento, nonché la cura del corpo e della salute. Solo qualora ricorrano circostanze speciali, agli stessi possono essere concesse anche altre prestazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase. Le prestazioni devono essere concesse sotto forma di prestazioni in natura. (…) 7.   I beneficiari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1 o 5, la cui domanda di asilo sia stata respinta in quanto inammissibile con decisione dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati adottata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della legge sul diritto di asilo, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 6, di tale legge, e per i quali sia stato disposto un allontanamento ai sensi dell’articolo 34a, paragrafo 1, prima frase, seconda ipotesi, di detta legge, godono soltanto di prestazioni in conformità al paragrafo 1, anche se tale decisione non è ancora definitiva. La prima frase non si applica laddove un giudice abbia riconosciuto efficacia sospensiva al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento». 22 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue: «1.   I beneficiari ai sensi dell’articolo 1 godono di prestazioni intese a coprire il fabbisogno di vitto, alloggio, riscaldamento, vestiario, assistenza sanitaria e beni di consumo per la casa (fabbisogno essenziale). Ai medesimi vengono inoltre accordate condizioni intese a coprire le necessità personali della vita quotidiana (necessità personali essenziali). (…)». 23 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue: «Ulteriori prestazioni possono essere concesse, in particolare, qualora esse siano indispensabili nel singolo caso concreto a garantire il sostentamento o la salute, ve ne sia l’esigenza per coprire particolari esigenze di minori o siano necessarie all’adempimento di un obbligo di cooperazione amministrativo. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 24 FB, cittadino afghano, è entrato per la prima volta in [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2021 e ha ivi presentato una domanda di protezione internazionale, registrata il 6 settembre 2021. 25 Dopo aver consultato la banca dati Eurodac, da cui risultava che l’interessato aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in Romania il 6 agosto 2021 e l’aveva poi implicitamente ritirata, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ufficio federale») ha chiesto alle autorità rumene di prenderlo in carico, domanda che è stata accolta. 26 Con decisione del 25 ottobre 2021, l’Ufficio federale ha fissato la data limite per il trasferimento di FB verso la Romania al 22 aprile 2022 e ha respinto la domanda di protezione internazionale di quest’ultimo in quanto inammissibile. Esso ha altresì disposto l’allontanamento di FB verso la Romania. La domanda di protezione provvisoria contro tale decisione e la successiva procedura di ricorso non hanno avuto esito positivo. Tuttavia, il trasferimento di FB verso la Romania non ha potuto aver luogo, a causa, in particolare, della decisione delle autorità rumene di non accettare più, a partire dal 1 o marzo 2022, siffatti trasferimenti, a causa della guerra in Ucraina. 27 Dall’inizio del mese di settembre del 2021 FB è stato ospitato in un centro di prima accoglienza situato nel distretto di [OSCURATO:PERSONA], dove ha ricevuto, sulla base degli articoli 3 e 3a della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo, vitto, alloggio e riscaldamento, prestazioni di manutenzione relative all’abitazione, energia elettrica per uso domestico, vestiario, prodotti per la cura del corpo e per l’igiene personale, nonché un accesso a una rete locale senza fili (WLAN). Inoltre, a partire da questa stessa data, FB ha percepito da parte di tale distretto un sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali. 28 Tuttavia, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e il 23 febbraio 2022, data in cui FB si è trasferito in un altro distretto (in prosieguo: il «periodo controverso nel procedimento principale»), il distretto di [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull’articolo 1a, paragrafo 7, della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo, in combinato disposto con l’articolo 1a, paragrafo 1, di tale legge, ha deciso di non concedergli più le prestazioni previste per coprire le sue necessità essenziali in materia di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, nonché il sussidio economico destinato a coprire le sue necessità personali essenziali. Pertanto, tale distretto gli ha concesso soltanto talune prestazioni in natura, vale a dire il vitto, l’alloggio e il riscaldamento, la cura del corpo e della salute nonché l’assistenza medica in caso di malattia, dato che, secondo detto distretto, nessun elemento consentiva di giustificare la concessione di condizioni di accoglienza che andassero al di là di tali prestazioni. 29 Con sentenza del 20 gennaio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per il contenzioso sociale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso di FB avverso la decisione del distretto di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto precedente della presente sentenza. Con sentenza del 31 maggio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto tale ricorso con la motivazione che la limitazione prevista all’articolo 1a, paragrafo 7, della legge relativa alle prestazioni per i richiedenti asilo presupponeva l’esistenza di un comportamento contrario ad un obbligo, il che, nel caso di specie, non si era verificato. 30 Il distretto di [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione avverso detta sentenza. 31 Tale giudice si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni della legge relativa alle prestazioni destinate ai richiedenti asilo, in particolare del suo articolo 1a, paragrafo 7, in combinato disposto con il suo articolo 1a, paragrafo 1, disposizioni in forza delle quali un richiedente asilo soggetto a un obbligo esecutivo di lasciare il territorio può beneficiare unicamente, durante il periodo controverso nel procedimento principale, di condizioni materiali di accoglienza limitate alle necessità di vitto e alloggio, compreso il riscaldamento, nonché alla cura del corpo e della salute. 32 Al riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 3 della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo distingue, da un lato, le condizioni materiali di accoglienza corrispondenti alle necessità essenziali, vale a dire il vitto, l’alloggio, il riscaldamento, il vestiario, l’assistenza sanitaria nonché i beni di uso corrente e di consumo per la casa e, dall’altro, le necessità personali essenziali, vale a dire le spese di trasporto, comunicazione, tempo libero, divertimento, cultura, servizi di alloggio nonché di ristorazione e altri beni e servizi. Questi ultimi sono oggetto del versamento di una somma forfettaria calcolata con riferimento alle prestazioni forfettarie di assistenza sociale equivalenti versate ai cittadini nazionali residenti sul territorio nazionale e privi di redditi nonché di patrimonio. Inoltre, esso indica che l’articolo 6 di tale legge prevede la concessione di altre condizioni materiali di accoglienza in taluni casi particolari. 33 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, conformemente all’articolo 1a, paragrafo 7, della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo, in combinato disposto con il suo articolo 1a, paragrafo 1, a FB, nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, è stato revocato il beneficio di una parte delle condizioni materiali di accoglienza che coprono le sue necessità essenziali, vale a dire il vestiario e i beni di uso corrente e di consumo per la casa, nonché della totalità del sussidio economico a copertura delle sue necessità personali essenziali. Infatti, durante tale periodo, decorreva il termine di trasferimento previsto dal regolamento n. 604/2013, cosicché le condizioni di applicazione di tali disposizioni erano soddisfatte. 34 In terzo luogo, tale giudice ricorda che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza devono garantire ai richiedenti protezione internazionale un’adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera g), di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire al riguardo la presa in carico dell’alloggio, del vitto e del vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere. 35 In questo contesto, tale giudice afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’importo dell’aiuto finanziario concesso deve essere sufficiente per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti protezione internazionale (sentenza del 27 febbraio 2014, Saciri e a., C‑79/13 , EU:C:2014:103 , punto 37 ) e che, come risulta dal considerando 35 della direttiva 2013/33, il rispetto della dignità umana deve essere pienamente garantito. Esso sottolinea, inoltre, che dalla citata giurisprudenza emerge che, nell’ambito dell’articolo 20 della direttiva in parola, il rispetto della dignità umana richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte alle sue esigenze più elementari, quali disporre di un alloggio, nutrirsi, vestirsi e lavarsi, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità e che, comunque, anche in caso di sanzione, le condizioni materiali di accoglienza, vale a dire l’alloggio, il vitto e il vestiario, devono essere garantite in qualsiasi momento (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punti 46 e 56 ). 36 Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la Corte non ha ancora chiarito la questione se un’adeguata qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della stessa direttiva, garantisca la copertura di esigenze più importanti rispetto al livello minimo di cui all’articolo 20 di detta direttiva. In caso di risposta affermativa a tale interrogativo, si porrebbe altresì la questione se una normativa nazionale che prevede la presa in carico dell’alloggio, del vitto, della cura del corpo e della salute, del trattamento in caso di malattia nonché, in casi particolari e a seconda delle circostanze, del vestiario e dei beni di uso corrente e di consumo per la casa soddisfi il livello minimo richiesto dall’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della medesima direttiva. 37 Inoltre, tale giudice ritiene che il procedimento principale sollevi altresì la questione se l’articolo 17, paragrafo 5, seconda frase, della direttiva 2013/33 consenta, per quanto riguarda la seconda ipotesi da esso prevista, tenuto conto del livello delle condizioni materiali di accoglienza inferiore a quello delle prestazioni concesse ai cittadini nazionali, di stabilire una differenziazione supplementare per le prestazioni concesse ai richiedenti protezione internazionale, in funzione della probabile durata del loro soggiorno, limitata a un breve periodo, o del loro status di persona soggetta all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio. A suo avviso, ciò consentirebbe allo Stato membro di concedere a tali richiedenti, durante il termine di trasferimento previsto dal regolamento n. 604/2013, solo il livello di prestazioni quale descritto nell’ambito della prima questione pregiudiziale, e ciò per un periodo massimo di sei mesi, mentre altri richiedenti beneficerebbero di prestazioni più favorevoli, pur rimanendo inferiori a quelle ricevute dai cittadini nazionali. 38 In quarto luogo, basandosi sul punto 57 della sentenza del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 ), il giudice del rinvio ritiene che, nell’ipotesi in cui il livello nazionale delle condizioni materiali di accoglienza di cui trattasi sia inferiore a quello che deve essere garantito in forza dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33, la limitazione del diritto a dette condizioni, prevista dalla normativa nazionale in questione, possa essere giustificata solo se sono soddisfatte le condizioni enunciate all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola. Orbene, questa disposizione richiede l’esistenza di una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32. 39 In proposito, detto giudice rileva che nessuna di tali disposizioni precisa se la nozione di «domanda reiterata» riguardi esclusivamente l’ipotesi in cui due domande di protezione internazionale siano presentate ed esaminate nello stesso Stato membro oppure se essa comprenda anche una situazione che coinvolge più [OSCURATO:PERSONA] membri, nella quale la precedente procedura di protezione internazionale è stata condotta da uno Stato membro diverso da quello in cui è presentata la domanda reiterata. Inoltre, non sarebbe stata chiarita nemmeno la questione se le stesse condizioni si applichino nell’ambito delle procedure previste dal regolamento n. 604/2013. 40 Nel caso in cui si dovesse ammettere l’esistenza di una domanda reiterata anche quando la procedura di protezione internazionale precedente è stata condotta da un primo Stato membro, diverso da quello in cui è stata presentata tale domanda, il giudice del rinvio osserva che non è stato ancora chiarito se il fatto che il richiedente abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in tale primo Stato membro e che la procedura sia stata chiusa da quest’ultimo in quanto detto richiedente non ha proseguito la procedura in questo Stato membro o la sua domanda è stata implicitamente o formalmente ritirata osti all’accertamento dell’esistenza di una «domanda reiterata». Secondo tale giudice, si pone altresì la questione di determinare il momento rilevante per valutare una siffatta domanda e se, in particolare, la domanda presentata nel secondo Stato membro, nel caso di specie, in [OSCURATO:PERSONA], prima della chiusura formale del procedimento previsto all’articolo 27 o all’articolo 28 della direttiva 2013/32, nella fattispecie, in Romania, possa essere considerata una «domanda reiterata» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33. 41 Nell’ipotesi in cui quest’ultima disposizione fosse applicabile al procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che una limitazione delle condizioni materiali di accoglienza, come quella imposta a FB nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, soddisfi i requisiti previsti all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, della direttiva in parola. In proposito, esso sostiene che, per valutare la portata di una siffatta limitazione a seguito di una domanda reiterata, occorre tener conto del fatto che l’interessato è in grado, mediante una partenza volontaria che gli si può ragionevolmente richiedere in forza del sistema europeo comune di asilo, di ridurre in modo significativo la durata di tale limitazione. 42 In tali circostanze, il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una normativa di uno Stato membro, la quale accorda ai richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal loro status di persone assoggettate all’obbligo esecutivo di lasciare il territorio, nella pendenza del termine di trasferimento ai sensi del regolamento n. 604/2013, esclusivamente un diritto di alloggio, vitto, cura del corpo e della salute e trattamento in caso di malattia, nonché, in funzione delle circostanze del singolo caso concreto, di vestiario e beni di consumo per la casa, fornisca il livello minimo descritto all’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33. In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: 2)a) Se l’articolo 20, paragrafo 1, (…) lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32], debba essere interpretato nel senso che rientrano in una domanda reiterata anche fattispecie in cui già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e, fondandosi sulla medesima, [l’Ufficio federale] ha respinto la domanda in quanto inammissibile ai sensi del regolamento n. 604/2013 e ha disposto l’allontanamento. b) Se, per stabilire se in tale fattispecie sia ravvisabile una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, rilevi il momento di un ritiro [della domanda di protezione internazionale] o il momento di una decisione dell’altro Stato membro ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 28 della direttiva 2013/32. c) Se l’articolo 20, paragrafo 1, (…) lettera c), in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con la [Carta], debba essere interpretato nel senso che è ammissibile una riduzione delle condizioni di accoglienza alle prestazioni intese a coprire il fabbisogno di vitto e alloggio, incluso il riscaldamento, nonché la cura del corpo e della salute, e prestazioni in caso di malattia nonché – in funzione del singolo caso concreto – di vestiario e beni di consumo per la casa». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 43 In via preliminare, occorre rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio si basano sulla premessa secondo cui la direttiva 2013/33 era applicabile alla situazione di FB durante il periodo controverso nel procedimento principale, mentre la decisione dell’Ufficio federale che respingeva la sua domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile e che fissava la data limite per il suo trasferimento verso la Romania al 22 aprile 2022 era divenuta definitiva. 44 Orbene, senza mettere esplicitamente in dubbio la ricevibilità delle questioni in parola, il governo tedesco ha contestato in udienza la fondatezza di detta premessa facendo valere, in sostanza, che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, quest’ultima si applica solo ai richiedenti protezione internazionale «autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti» ai sensi di detta disposizione. Tuttavia, secondo tale governo, ciò non si sarebbe verificato nel caso di FB nel corso del periodo controverso nel procedimento principale, dal momento che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 604/2013, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione di quest’ultima conferirebbe all’interessato unicamente il diritto di rimanere nello Stato membro in questione in attesa dell’esito del suo ricorso o della sua domanda di revisione. 45 Tuttavia, è giocoforza constatare che tale argomento del governo tedesco si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 604/2013. 46 Infatti, è sufficiente rilevare, al riguardo, che questa disposizione enuncia soltanto una delle opzioni di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono per offrire alle persone interessate un mezzo di ricorso che può condurre alla sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti, mentre le altre opzioni sono rispettivamente previste all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento. Invero, questo articolo 27 mira quindi a garantire a tali persone una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di siffatte decisioni, cosicché, qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa in applicazione di una di dette disposizioni, il termine di trasferimento inizia a decorrere solo dal momento in cui la decisione di trasferimento controversa è divenuta definitiva [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21 , EU:C:2023:272 , punti da 19 a 24 e giurisprudenza citata]. 47 Di conseguenza, contrariamente a quanto sembra ritenere il governo tedesco, l’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, che mira unicamente a consentire alla persona interessata di rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento nei suoi confronti fino all’esito del suo ricorso o della sua domanda di revisione, non significa che, in caso di rigetto di tale ricorso o di tale domanda di revisione, questa persona cessi automaticamente di essere autorizzata a rimanere nel territorio di detto Stato membro in qualità di «richiedente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33. 48 Infatti, come la Corte ha più volte rilevato, tale direttiva disciplina le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, compresi quelli che sono oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva. In proposito, risulta espressamente dal considerando 11 del regolamento n. 604/2013 che la direttiva 2013/33 si applica alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, disciplinata da questo regolamento. Ne consegue che l’obbligo incombente allo Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento nei confronti di un richiedente di concedere a quest’ultimo le condizioni materiali di accoglienza cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di quest’ultimo verso lo Stato membro richiesto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punti da 66 a 68 , nonché giurisprudenza citata, e ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑134/21 , EU:C:2021:257 , punto 41 nonché giurisprudenza citata). 49 Pertanto, il giudice del rinvio ha correttamente ritenuto che la direttiva 2013/33 fosse applicabile alla situazione di FB nel periodo controverso nel procedimento principale, cosicché le questioni da esso sottoposte alla Corte sono ricevibili. Sulla prima questione 50 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le sono sottoposte. Al riguardo, spetta ad essa trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura, C‑387/24 PPU , EU:C:2024:868 , punto 36 e giurisprudenza citata). 51 In proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33 alla luce di una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile a causa del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, di modo che esse non comprendono più le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né l’intero sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente, salvo in casi particolari. 52 Per quanto riguarda l’articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, occorre rilevare che, come risulta chiaramente dalla sua formulazione, tale disposizione mira unicamente a fissare criteri che consentano di determinare l’importo dei sussidi economici o dei buoni concessi ai richiedenti protezione internazionale. Pertanto, mentre la prima frase di tale paragrafo indica che l’ammontare di tali sussidi economici o buoni «è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini», la seconda frase di quest’ultimo precisa che tale trattamento può essere meno favorevole «quando il livello o i livelli, applicati [ai] cittadini [di tale Stato membro] sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva». Inoltre, tra le circostanze che possono giustificare un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini dello Stato membro interessato, tale disposizione menziona il caso in cui «un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura». Ne consegue che l’articolo 17, paragrafo 5, della medesima direttiva non disciplina la questione della possibilità di privare un richiedente protezione internazionale, a causa di una decisione di trasferimento esecutiva, di talune prestazioni in natura nonché dell’intero sussidio economico che gli sarebbe normalmente versato in assenza di tale decisione. 53 Per contro, da un lato, come risulta dalle definizioni riportate all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2013/33, l’espressione «condizioni materiali di accoglienza» di cui all’articolo 2, lettera g), di quest’ultima designa l’insieme delle misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alla direttiva in parola, a favore dei richiedenti protezione internazionale, che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere (sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 32 ). 54 Dall’altro lato, l’articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede, al primo comma, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza assicurino ai richiedenti un’adeguata qualità di vita che garantisca il loro sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. 55 Si deve quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro è esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, in modo che non comprendano più, in particolare, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato a coprire le necessità personali essenziali di detto richiedente. 56 Per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , nonché del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑490/24 , EU:C:2026:89 , punto 23 ). 57 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2013/33 risulta che le misure relative alle condizioni materiali di accoglienza adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a favore dei richiedenti protezione internazionale, in applicazione della direttiva in parola, devono necessariamente comprendere misure relative all’alloggio, al vitto e al vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché il versamento di un sussidio per le spese giornaliere. 58 Orbene, dalla formulazione dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva emerge che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale». 59 Ne consegue che, nella parte in cui enuncia un requisito, relativo alla garanzia di un’«adeguata» qualità di vita per i richiedenti protezione internazionale, che si ricollega alle misure relative alle «condizioni materiali di accoglienza», ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2013/33, l’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima implica che tali misure devono comprendere, quanto meno, la fornitura di alloggio, vitto, vestiario, o in natura oppure, in modo equivalente, in forma di sussidi o buoni, nonché il versamento di un sussidio per le spese giornaliere, fatta salva l’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva. Infatti, detto requisito verte sulla soglia minima che tali misure devono raggiungere al fine di garantire il sostentamento dei richiedenti e tutelare la loro salute fisica o mentale. 60 Del resto, occorre rilevare che un’«adeguata» qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, non può essere raggiunta in assenza di una di queste misure e, in particolare, tenuto conto delle caratteristiche della normativa nazionale oggetto della presente questione pregiudiziale, in assenza di misure relative al vestiario e al versamento di un sussidio per le spese giornaliere. 61 Infatti, da un lato, per quanto riguarda il vestiario, quest’ultimo figura, al pari dell’alloggio, del vitto e della cura del corpo, tra le necessità più elementari, cosicché un richiedente protezione internazionale non può essere privato della possibilità di soddisfare una siffatta necessità. 62 Dall’altro lato, per quanto riguarda il versamento del sussidio per le spese giornaliere, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un siffatto sussidio risulta necessario al fine di conferire al richiedente protezione internazionale un minimo di autonomia, consentendogli, in particolare, di procurarsi, oltre all’alloggio, al vitto e al vestiario, beni di uso corrente e di consumo per la casa necessari alle sue esigenze elementari, quali titoli di trasporto, mezzi di comunicazione o prodotti per l’igiene, e di garantirgli un livello minimo di partecipazione alla vita sociale e culturale dello Stato membro nel cui territorio risiede. Detto sussidio contribuisce quindi a garantire il sostentamento del richiedente e a tutelare la sua salute fisica e mentale. 63 Ne consegue che l’assenza, da un lato, di misure che consentano di soddisfare le necessità dei richiedenti protezione internazionale in materia di vestiario e, dall’altro, del versamento di un sussidio per le spese giornaliere non può, in ogni caso, essere compatibile con il requisito di un’«adeguata» qualità di vita, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva. 64 Pertanto, una siffatta assenza non può essere giustificata dalla circostanza che il richiedente protezione internazionale interessato sia oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva. 65 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 2, lettera g), e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33. 66 In primo luogo, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, dato che le disposizioni della direttiva 2013/33 si applicano ai richiedenti protezione internazionale anche in presenza di una decisione di trasferimento esecutiva, gli obblighi incombenti allo Stato membro nel cui territorio risiedono tali richiedenti, che derivano da detta direttiva, cessano solo al momento del loro trasferimento effettivo verso lo Stato membro richiesto. 67 In secondo luogo, l’articolo 17 della direttiva 2013/33, che enuncia le norme generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria, non contiene alcuna disposizione che possa essere interpretata nel senso che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre, per il solo fatto dell’adozione di una decisione di trasferimento esecutiva nei confronti di un richiedente protezione internazionale, differenze tra quest’ultimo e gli altri richiedenti per quanto riguarda l’esistenza o il livello delle misure relative alle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva in parola. 68 Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono solo autorizzati, da un lato, a subordinare la concessione, in tutto o in parte, delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria al requisito che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per avere una qualità di vita adeguata alla loro salute e per poter garantire il loro sostentamento e, dall’altro, se essi dispongono di risorse sufficienti, ad esempio se hanno lavorato per un periodo di tempo ragionevole, a chiedere loro di coprire il costo delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previste dalla presente direttiva, o di contribuirvi. 69 L’articolo 17, paragrafo 5, della medesima direttiva, anch’esso menzionato dal giudice del rinvio nella sua prima questione, si limita a precisare, come rilevato al punto 52 della presente sentenza, le condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, per quanto riguarda l’importo dei sussidi economici o dei buoni concessi ai richiedenti protezione internazionale, un trattamento meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini, lasciando invariato l’obbligo per tali [OSCURATO:PERSONA] di garantire a detti richiedenti un’adeguata qualità di vita, anche quando un sostegno materiale è fornito in parte in natura al richiedente interessato. 70 In terzo luogo, l’articolo 20 della direttiva 2013/33, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», elenca le circostanze in cui il beneficio di siffatte condizioni può essere ridotto o revocato, cosicché, al di fuori di queste circostanze, e fatta salva l’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva, quale menzionata al punto 68 della presente sentenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono prevedere la limitazione o la soppressione delle misure relative alle condizioni materiali di accoglienza. Orbene, nessuna delle circostanze menzionate in tale articolo riguarda il fatto che un richiedente protezione internazionale sia stato oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva. 71 Una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2013/33. Infatti, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, dai considerando 11 e 35 di tale direttiva risulta che l’adozione di norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale mira a garantire loro una qualità di vita dignitosa e condizioni di vita comparabili in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché il rispetto dei loro diritti fondamentali. Orbene, una normativa nazionale che sopprime il beneficio delle prestazioni vertenti, in particolare, sul vestiario, per il solo motivo che il richiedente interessato è oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva, non può essere compatibile con tali obiettivi. 72 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro sia esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente siano ridotte, di modo che esse non comprendono più, segnatamente, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente. Sulla seconda questione, lettera a) 73 Con la sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, riguarda anche la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola. 74 In base all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32]». 75 In forza di quest’ultima disposizione, per «domanda reiterata» si deve intendere un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. 76 Occorre altresì precisare che, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale qualora quest’ultima sia una «domanda reiterata» nella quale non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95. 77 Inoltre, al fine di adottare una decisione sull’ammissibilità di una siffatta «domanda reiterata», l’articolo 40 della direttiva 2013/32 prevede una procedura specifica nel corso della quale lo Stato membro interessato deve stabilire se gli elementi o le risultanze nuovi emersi o presentati dal richiedente giustifichino il proseguimento dell’esame della domanda, conformemente alle pertinenti norme generali enunciate al riguardo al capo II di tale direttiva, o se occorra respingerla in quanto inammissibile. 78 Orbene, per quanto riguarda la portata di tale nozione di «domanda reiterata», la Corte ha dichiarato, da un lato, al punto 62 della sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 ), che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata a un altro Stato membro al quale si applica la direttiva 2011/95, sia stata respinta con decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato membro. Dall’altro lato, al punto 80 di detta sentenza, la Corte ha considerato che queste stesse disposizioni ostano a una normativa nazionale che prevede il rigetto in quanto inammissibile di una siffatta domanda, qualora tale domanda sia stata presentata ancor prima che l’altro Stato membro abbia adottato la decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima. 79 Ciò premesso, se, in detta sentenza, la Corte si è pronunciata sulla possibilità per uno Stato membro di qualificare domande di protezione internazionale come «domanda[e] reiterata[e]» in ragione dell’esistenza di domande precedenti presentate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri e respinte da questi ultimi, è alla luce di una situazione in cui, a causa dell’impossibilità di procedere al trasferimento degli interessati verso tali altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il primo Stato membro in questione era o era divenuto competente per l’esame di dette domande (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 , punti da 25 a 29 e da 31 a 34 ). 80 Di conseguenza, in una situazione del genere, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, la competenza per l’esame della «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, incombe allo Stato membro in cui tale domanda reiterata è stata presentata. 81 Tuttavia, la seconda questione, lettera a), non riguarda l’ipotesi in cui uno Stato membro constati che il richiedente protezione internazionale aveva già presentato una domanda precedente in un altro Stato membro e, dopo aver esaminato la nuova domanda di quest’ultimo, la respinga in quanto inammissibile, per il motivo previsto all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, secondo cui detta domanda costituisce una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della medesima direttiva. 82 Infatti, tale questione verte sulla situazione in cui, da un lato, lo Stato membro interessato respinge la nuova domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile sulla base del regolamento n. 604/2013, per il motivo che l’altro Stato membro, presso il quale è stata presentata la domanda precedente, è competente per l’esame di detta domanda, conformemente ai criteri enunciati al capo III dello stesso regolamento, e, dall’altro, dispone simultaneamente l’allontanamento del richiedente in parola ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro. 83 Orbene, tale situazione non è paragonabile a quella di cui alla sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑123/23 e C‑202/23 , EU:C:2024:1042 ). Infatti, in una situazione del genere, lo Stato membro interessato non è, o, quantomeno, non è ancora divenuto competente per l’esame di detta nuova domanda di protezione internazionale. 84 Di conseguenza, in questa situazione, uno Stato membro non può, per ipotesi, qualificare una domanda di protezione internazionale di cui è investito come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, né applicare le procedure previste da questa direttiva per l’esame di una siffatta «domanda reiterata». 85 Tale analisi è confermata dall’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, il quale precisa che i motivi di inammissibilità elencati all’articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a e), di tale direttiva consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di dichiarare inammissibili le domande di protezione internazionale in taluni casi che si aggiungono a quelli «in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [n. 604/2013]». 86 Del pari, come già rilevato dalla Corte, da un lato, dal considerando 53 della direttiva 2013/32 risulta espressamente che essa non è destinata ad applicarsi alle procedure tra [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinate da tale regolamento. Dall’altro lato, l’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 604/2013 dispone che, ai fini dello stesso regolamento, per esame di una domanda di protezione internazionale si intende l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32 e alla direttiva 2011/95, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato membro competente in applicazione del medesimo regolamento (sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi, C‑56/17 , EU:C:2018:803 , punti 69 e 70 ). 87 Da quanto precede risulta che l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, al quale fa riferimento l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata» non comprende la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, conformemente al regolamento n. 604/2013. 88 Ne consegue che, in una situazione del genere, lo Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente protezione internazionale, in attesa del suo eventuale trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, non può basarsi sull’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33 per revocare o ridurre le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente. 89 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera a), dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, non riguarda la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola. Sulla seconda questione, lettere b) e c) 90 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, lettera a), non occorre rispondere alla seconda questione, lettere b) e c), dal momento che tali parti di detta questione si basano sulla premessa secondo cui la nozione di «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, potrebbe applicarsi in una situazione come quella di cui al punto precedente della presente sentenza. Sulle spese 91 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede che, qualora una domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto inammissibile per il fatto che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e la decisione di trasferimento verso questo altro Stato membro sia esecutiva, le condizioni materiali di accoglienza concesse a tale richiedente sono ridotte, di modo che esse non comprendono più, segnatamente, le prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, salvo in casi particolari, né il sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali di detto richiedente. 2) L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «domanda reiterata», ai sensi di queste disposizioni, non riguarda la situazione in cui uno Stato membro, da un lato, abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo che il richiedente ha già presentato una siffatta domanda in un altro Stato membro, competente per l’esame della sua domanda, ai sensi del regolamento n. 604/2013, e, dall’altro, abbia disposto, su tale fondamento, l’allontanamento di detto richiedente ai fini del suo trasferimento verso questo altro Stato membro, conformemente al regolamento in parola. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris