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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25404/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza dell'Il ottobre 2021 del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per omessa motivazione sull'esistenza di cause di non punibilità, di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Vero è che la censura è formulata in modo del tutto generico, non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata e non dà conto neppure che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione delle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio.

Laddove comunque la Corte territoriale aveva in ogni caso ampiamente rappresentato gli elementi dai quali evincere la penale responsabilità dell'imputato.

4. La manifesta infondatezza della censura, priva di confronto con la motivazione impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. el6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere este<sore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza dell'Il ottobre 2021 del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per omessa motivazione sull'esistenza di cause di non punibilità, di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Vero è che la censura è formulata in modo del tutto generico, non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata e non dà conto neppure che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione delle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Laddove comunque la Corte territoriale aveva in ogni caso ampiamente rappresentato gli elementi dai quali evincere la penale responsabilità dell'imputato. 4. La manifesta infondatezza della censura, priva di confronto con la motivazione impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. el6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere este<sore Il
Sentenza Cassazione n. 25404/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris