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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16939/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite ragioni in fatto in relazione alla specifica motivazione resa sul valore sintomatico della condotta ai fini della recidiva in ragione della pluralità di gravi precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] AngelØ costanzo [OSCURATO:PERSONA] • 0 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite ragioni in fatto in relazione alla specifica motivazione resa sul valore sintomatico della condotta ai fini della recidiva in ragione della pluralità di gravi precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] AngelØ costanzo [OSCURATO:PERSONA] • 0 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16939/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris