Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:351
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
6 dicembre 2004
[OSCURATO:PERSONA]55/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Reclamo — Rigetto implicito — Rigetto esplicito entro i termini per il ricorso in giudizio — Notificazione tardiva del rigetto — Ricevibilità — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici nazionali — Calcolo delle annualità da prendere in considerazione nel regime comunitario — Trattamento preso come riferimento — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], recante abbuono di annualità di pensione da prendere in
considerazione nel regime comunitario in seguito al trasferimento dell’insieme dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente
prima della sua entrata in servizio presso le Comunità.
Decisione:
Il ricorso va manifestamente respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo preliminare — Rigetto esplicito che interviene dopo la decisione implicita di
rigetto, ma entro i termini di ricorso — Notificazione tardiva del rigetto — Ricevibilità — Data per calcolare il termine
per la presentazione del ricorso — Data di notificazione
(Statuto del personale, art. 91, n. 3)
2.
Dipendenti — Pensioni — Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento verso
il regime comunitario — Abbuono di annualità — Modalità di calcolo — Presa in considerazione del trattamento di base alla
data della nomina in ruolo — Assunzione precedente in qualità di agente temporaneo — Irrilevanza
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2; disposizioni generali di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], art. 4, nn. 2
e 3)
3.
Dipendenti — Pensioni — Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento verso
il regime comunitario — Modalità di calcolo dell’abbuono di annualità
[Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2; disposizioni generali di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], art. 4, nn. 2
et 4, lett. b)]
1. Ai sensi dell’art. 91, n. 3, secondo trattino, ultima frase, dello Statuto, «quando una decisione esplicita di rigetto di
un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia,
quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto». Ai sensi
di questa disposizione, una decisione deve essere considerata intervenuta alla data in cui è stata adottata dall’autorità
competente. L’autorità competente che abbia adottato una decisione esplicita entro i termini di ricorso deve prendere atto
del fatto che un nuovo termine decorre a favore dell’interessato, senza che acquistino rilevanza gli eventuali ritardi della
notificazione.
Per quanto concerne la data a partire dalla quale va calcolato il termine per la presentazione di un ricorso in giudizio,
la data della notificazione prevale in tutti i casi in cui il ritardo nell’esecuzione della notificazione non sia imputabile
all’interessato, in quanto solo la notificazione consente a quest’ultimo di venire utilmente a conoscenza dell’esistenza della
decisione e della motivazione con la quale l’amministrazione intende giustificarla.
(v. punti 46, 48 e 50)
Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1027, punti 5, 9 e 10)
2. Né lo Statuto, né il regime applicabile agli altri agenti, né le disposizioni generali d’esecuzione relative all’applicazione
dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VIII dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], contengono disposizioni che
disciplinino specificamente, per quanto concerne il trasferimento dei diritti pensionistici, la posizione di un agente temporaneo
divenuto successivamente dipendente. In mancanza di disposizioni specifiche di tal genere, e dato che l’interessato è dipendente
nel momento in cui formula una domanda a tal fine, il trasferimento dei diritti pensionistici è disciplinato dalle disposizioni
dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’art. 4, nn. 2 e 3, delle disposizioni generali di esecuzione,
secondo le quali l’abbuono di annualità è calcolato in funzione della data e del grado di nomina in ruolo del dipendente.
(v. punti 73 e 74)
Riferimento: Corte 20 marzo 1986, causa 8/85, Bevere/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1187, punto 11); Tribunale 13 giugno 2002, causa
T‑106/01, Youssouroum/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑435, punto 41); Tribunale 26 novembre 2003, causa T‑95/02, Hohenbichler/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1431, punti 50 e 51)
3. In occasione di un trasferimento di diritti pensionistici, quando il calcolo dell’abbuono di annualità è effettuato in osservanza
dell’art. 4, n. 4, lett. b), delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello
Statuto relativo al trasferimento verso il regime comunitario dei diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio
presso le Comunità, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], l’importo totale dei diritti pensionistici nazionali oggetto del trasferimento
è convertito in base al tasso attualizzato in vigore alla data del trasferimento. In tal caso, il trattamento e il valore
attuariale da prendere in considerazione per il calcolo delle annualità sono, rispettivamente, il trattamento corrispondente
al grado di nomina in ruolo del dipendente alla data del trasferimento e il valore attuariale corrispondente all’età compiuta
dal dipendente alla stessa data. Con riferimento alla detta attualizzazione in funzione della data del trasferimento, non
va applicata la deduzione di interessi ex art. 4, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione per il periodo tra la data
della nomina in ruolo e quella del detto trasferimento, la quale mira a indennizzare l’istituzione comunitaria per il ritardo
con il quale l’importo dei diritti pensionistici nazionali dovutole alla data della nomina in ruolo è effettivamente trasferito
sul conto della Comunità.
(v. punti 82 e 83)
Riferimento: Tribunale 30 gennaio 2003, cause riunite T‑303/00, T‑304/00 e T‑322/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI
pagg. I‑A‑29 e II‑189, punto 76); Hohenbichler/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punti 59 e 60)