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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 27985/2026

Testo disponibile della fonte

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a il 25/07/1982avverso la sentenza emessa il 02/03/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 02/03/2026, il G.i.p. del Tribunale di Ancona – per quantoqui rileva – ha applicato a FALCIONI Daniele e FAMIANI Federico la pena da costoroconcordata con il P.M., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reatidi cui agli artt. 416, 518-bis, 518-quater, 518-sexies, 518-undecies, 518-septiescod. pen., nonché di cui all’art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004.Il G.i.p. ha disposto inoltre la confisca e la restituzione allo Stato (in personadella competente Soprintendenza) di tutti i beni in sequestro (dei quali gli imputatiavevano chiesto la restituzione), “con le precisazioni di cui in parte motiva”.In motivazione, in effetti, il G.i.p. ha precisato, quanto ai beni paleontologicied archeologici di provenienza estera, che “trattandosi di beni anch’essi culturaliespressivi dell’identità culturale dei luoghi di provenienza, vanno restituiti allaSoprintendenza per l’inoltro ai Paesi di provenienza, salvo quelli per i quali possaessere esibita alla Soprintendenza, oltre alla documentazione d’acquisto,l’autorizzazione all’esportazione rilasciata dal Paese di provenienza, e quelli che laSoprintendenza valuterà, all’esito delle verifiche di competenza, di non doverrestituire in quanto di scarso interesse culturale”.2.

Ricorre per cassazione il FALCIONI, a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1.

Violazione di legge quanto alla disposta confisca dei beni di provenienzaestera, in difetto di prova alcuna della loro “culturalità”.

Si censura la estensione,operata dal G.i.p., di tale carattere ai beni esteri, in assenza di elementi idonei acomprovare la sussistenza di una corrispondente valutazione dei Paesi diprovenienza.

Si censura inoltre l’inversione dell’onere probatorio, che il G.i.p. haoperato subordinando la restituzione, in favore dell’istante, ad una dichiarazionedi commerciabilità da parte del Paese estero.2.2.

Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione deglielementi addotti dalla difesa in ordine alla legittimità dell’acquisto dei beni esterie dell’assenza di prove circa una rivendicazione da parte dei Paesi di provenienza.2.3.

Violazione di legge con riferimento alla “delega in bianco”, conferita dalG.i.p. alla Soprintendenza per l’individuazione dei beni da restituire al ricorrente.Si sottolinea che tutta la documentazione relativa alla legittimità degli acquisti erastata prodotta al G.i.p., e non si comprendeva quindi la devoluzione allaSoprintendenza della decisione sul dissequestro.3.

Ricorre per cassazione il FAMIANI, a mezzo del proprio difensore,formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal FALCIONI.4.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita ilrigetto dei ricorsi, per l’infondatezza delle censure proposte.4.

Con memorie ritualmente trasmesse, i difensori dei ricorrenti replicano alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Occorre qui ricordare che, chiedendo di definite la propria posizione ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ad una serie di delitti contro il patrimonioculturale meglio specificati in rubrica (oltre che per il reato di associazione perdelinquere), il FALCIONI ed il FAMIANI avevano contestualmente presentatoun’istanza di restituzione dei beni in sequestro, limitata ai soli beni di provenienzaestera.La decisione di rigetto emessa dal Tribunale con la sentenza dipatteggiamento è stata censurata dagli imputati, come già accennato nella sintesidei motivi di ricorso, lamentando sia l’erronea attribuzione della natura di “beneculturale” ai reperti provenienti dall’estero, sia il mancato apprezzamento delladocumentazione prodotta (asseritamente dimostrativa della legittimitàdell’acquisto), sia per le connotazioni della delega conferita alla Soprintendenzaper la concreta esecuzione della confisca dei beni di provenienza estera.Si tratta di doglianze manifestamente infondate.2.1.

Con riferimento ai primi due ordini di rilievi, che possono qui esseretrattati congiuntamente, assume rilevanza l’indirizzo interpretativo di questaSuprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema dipatteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confiscadiretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura dellasentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a unafunzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppoargomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale concui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedottinell'imputazione» (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 – 01.In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez 4, n. 18578 del15/05/2026, Darouiche; Sez. 3, n. 18926 del 20/03/2026, Devia).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi, da un lato, cheper i reati ascritti ai ricorrenti è sempre ordinata, in caso di condanna o dipatteggiamento, “la confisca delle cose che servirono o furono destinate acommettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o ilprezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato” (art. 518-duodeviciescod. pen.).D’altro lato, i beni di provenienza estera di cui è stata richiesta la restituzionevengono in rilievo a proposito del capo IV dell’imputazione, in cui gli odierniricorrenti sono stati accusati, insieme ad altri, dei reati di riciclaggio ed illecitaimportazione di beni provenienti “da Paesi in cui tali beni sono sottoposti a tutela(in specie e fra l’altro Libano e Cina”), nonché di aver posto illegalmente in venditabeni paleontologici altrettanto illegalmente acquisiti, tra l’altro dichiarando un falsoPaese di provenienza (cfr. il capo IV).Risulta allora evidente, ad avviso del Collegio, che le censure volte a rimetterein discussione la qualifica di beni culturali nel Paese di provenienza, ovvero alamentare il mancato apprezzamento della documentazione prodotta, appaionoirrimediabilmente collidere con il principio giurisprudenziale richiamato inprecedenza: la confisca obbligatoria ha invero avuto ad oggetto condotte illecitesu beni di provenienza estera, in relazione alle quali – avendo i ricorrentidispensato l’accusa dall’onere di provare i fatti – il Tribunale ha correttamentelimitato la propria verifica all’insussistenza delle condizioni per un immediatoproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (onere motivazionale assolto,nella specie, con il richiamo del contenuto delle informative di P.G. in data12/10/2023 e 11/11/2023, dei verbali di sequestro e delle relazioni dei consulentidi accusa Agostini e Venanzoni).Pertanto, le censure in questa sede dedotte avverso la motivazione delTribunale non superano lo scrutinio di ammissibilità, perché risultano volte arimettere in discussione proprio i profili fondanti la sussistenza dei reati ascritti ela conseguente confisca obbligatoria: profili per i quali la scelta negoziale del ritoex art. 444 ha “fisiologicamente” comportato una riduzione dell’oneremotivazionale nei termini qui appena precisati.2.2.

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto allaresidua censura.Il Tribunale di Ancona ha disposto la confisca obbligatoria dei beni diprovenienza estera nei limiti già indicati, ed ha individuato nella competenteSoprintendenza l’organo deputato alla concreta esecuzione delle relativedisposizioni.Lungi dall’aver rilasciato una “delega in bianco”, il Tribunale ha quindi indicatol’organo e i parametri attraverso cui la statuizione di confisca troverà concretastesso Tribunale, in sede esecutiva, eventuali censure concernenti la concretaoperatività della confisca (cfr. sul punto Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, dich.comp.

Trib.

Asti, Rv. 274388 – 01, secondo la quale «in tema di confisca, salvodiverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relativeagli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimentoablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell'esecuzione»).3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in data 8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 25/07/1982avverso la sentenza emessa il 02/03/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 02/03/2026, il G.i.p. del Tribunale di Ancona – per quantoqui rileva – ha applicato a FALCIONI Daniele e FAMIANI Federico la pena da costoroconcordata con il P.M., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reatidi cui agli artt. 416, 518-bis, 518-quater, 518-sexies, 518-undecies, 518-septiescod. pen., nonché di cui all’art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004.Il G.i.p. ha disposto inoltre la confisca e la restituzione allo Stato (in personadella competente Soprintendenza) di tutti i beni in sequestro (dei quali gli imputatiavevano chiesto la restituzione), “con le precisazioni di cui in parte motiva”.In motivazione, in effetti, il G.i.p. ha precisato, quanto ai beni paleontologicied archeologici di provenienza estera, che “trattandosi di beni anch’essi culturaliespressivi dell’identità culturale dei luoghi di provenienza, vanno restituiti allaSoprintendenza per l’inoltro ai Paesi di provenienza, salvo quelli per i quali possaessere esibita alla Soprintendenza, oltre alla documentazione d’acquisto,l’autorizzazione all’esportazione rilasciata dal Paese di provenienza, e quelli che laSoprintendenza valuterà, all’esito delle verifiche di competenza, di non doverrestituire in quanto di scarso interesse culturale”.2. Ricorre per cassazione il FALCIONI, a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Violazione di legge quanto alla disposta confisca dei beni di provenienzaestera, in difetto di prova alcuna della loro “culturalità”. Si censura la estensione,operata dal G.i.p., di tale carattere ai beni esteri, in assenza di elementi idonei acomprovare la sussistenza di una corrispondente valutazione dei Paesi diprovenienza. Si censura inoltre l’inversione dell’onere probatorio, che il G.i.p. haoperato subordinando la restituzione, in favore dell’istante, ad una dichiarazionedi commerciabilità da parte del Paese estero.2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione deglielementi addotti dalla difesa in ordine alla legittimità dell’acquisto dei beni esterie dell’assenza di prove circa una rivendicazione da parte dei Paesi di provenienza.2.3. Violazione di legge con riferimento alla “delega in bianco”, conferita dalG.i.p. alla Soprintendenza per l’individuazione dei beni da restituire al ricorrente.Si sottolinea che tutta la documentazione relativa alla legittimità degli acquisti erastata prodotta al G.i.p., e non si comprendeva quindi la devoluzione allaSoprintendenza della decisione sul dissequestro.3. Ricorre per cassazione il FAMIANI, a mezzo del proprio difensore,formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal FALCIONI.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita ilrigetto dei ricorsi, per l’infondatezza delle censure proposte.4. Con memorie ritualmente trasmesse, i difensori dei ricorrenti replicano alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Occorre qui ricordare che, chiedendo di definite la propria posizione ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ad una serie di delitti contro il patrimonioculturale meglio specificati in rubrica (oltre che per il reato di associazione perdelinquere), il FALCIONI ed il FAMIANI avevano contestualmente presentatoun’istanza di restituzione dei beni in sequestro, limitata ai soli beni di provenienzaestera.La decisione di rigetto emessa dal Tribunale con la sentenza dipatteggiamento è stata censurata dagli imputati, come già accennato nella sintesidei motivi di ricorso, lamentando sia l’erronea attribuzione della natura di “beneculturale” ai reperti provenienti dall’estero, sia il mancato apprezzamento delladocumentazione prodotta (asseritamente dimostrativa della legittimitàdell’acquisto), sia per le connotazioni della delega conferita alla Soprintendenzaper la concreta esecuzione della confisca dei beni di provenienza estera.Si tratta di doglianze manifestamente infondate.2.1. Con riferimento ai primi due ordini di rilievi, che possono qui esseretrattati congiuntamente, assume rilevanza l’indirizzo interpretativo di questaSuprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema dipatteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confiscadiretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura dellasentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a unafunzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppoargomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale concui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedottinell'imputazione» (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 – 01.In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez 4, n. 18578 del15/05/2026, Darouiche; Sez. 3, n. 18926 del 20/03/2026, Devia).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi, da un lato, cheper i reati ascritti ai ricorrenti è sempre ordinata, in caso di condanna o dipatteggiamento, “la confisca delle cose che servirono o furono destinate acommettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o ilprezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato” (art. 518-duodeviciescod. pen.).D’altro lato, i beni di provenienza estera di cui è stata richiesta la restituzionevengono in rilievo a proposito del capo IV dell’imputazione, in cui gli odierniricorrenti sono stati accusati, insieme ad altri, dei reati di riciclaggio ed illecitaimportazione di beni provenienti “da Paesi in cui tali beni sono sottoposti a tutela(in specie e fra l’altro Libano e Cina”), nonché di aver posto illegalmente in venditabeni paleontologici altrettanto illegalmente acquisiti, tra l’altro dichiarando un falsoPaese di provenienza (cfr. il capo IV).Risulta allora evidente, ad avviso del Collegio, che le censure volte a rimetterein discussione la qualifica di beni culturali nel Paese di provenienza, ovvero alamentare il mancato apprezzamento della documentazione prodotta, appaionoirrimediabilmente collidere con il principio giurisprudenziale richiamato inprecedenza: la confisca obbligatoria ha invero avuto ad oggetto condotte illecitesu beni di provenienza estera, in relazione alle quali – avendo i ricorrentidispensato l’accusa dall’onere di provare i fatti – il Tribunale ha correttamentelimitato la propria verifica all’insussistenza delle condizioni per un immediatoproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (onere motivazionale assolto,nella specie, con il richiamo del contenuto delle informative di P.G. in data12/10/2023 e 11/11/2023, dei verbali di sequestro e delle relazioni dei consulentidi accusa Agostini e Venanzoni).Pertanto, le censure in questa sede dedotte avverso la motivazione delTribunale non superano lo scrutinio di ammissibilità, perché risultano volte arimettere in discussione proprio i profili fondanti la sussistenza dei reati ascritti ela conseguente confisca obbligatoria: profili per i quali la scelta negoziale del ritoex art. 444 ha “fisiologicamente” comportato una riduzione dell’oneremotivazionale nei termini qui appena precisati.2.2. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto allaresidua censura.Il Tribunale di Ancona ha disposto la confisca obbligatoria dei beni diprovenienza estera nei limiti già indicati, ed ha individuato nella competenteSoprintendenza l’organo deputato alla concreta esecuzione delle relativedisposizioni.Lungi dall’aver rilasciato una “delega in bianco”, il Tribunale ha quindi indicatol’organo e i parametri attraverso cui la statuizione di confisca troverà concretastesso Tribunale, in sede esecutiva, eventuali censure concernenti la concretaoperatività della confisca (cfr. sul punto Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, dich.comp. Trib. Asti, Rv. 274388 – 01, secondo la quale «in tema di confisca, salvodiverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relativeagli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimentoablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell'esecuzione»).3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in data 8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
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