Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23613/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26212/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Tricase, piazza Cappuccini n. 30, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza n. 526/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 3/6/2019e notificata il 5/6/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 4634 / 2014 del 29 novembre 2014, depositata il 2 dicembre 2014, il Tribunale di Lecce accolse il Oggetto:Reintegra nel possesso di servitù di passaggio -Litisconsorzio nei confronti del proprietario del fondo confinante -Esclusione -Spese. ricorso, depositato il 11 Marzo 2003 da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale - Sez. distaccata di Tricase de l 10 agosto 2005, depositata il 5 ottobre 2005, con la quale era stato ordinato al resistente [OSCURATO:PERSONA] di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel passaggio esercitato su fondo agricolo del Ciardo, ubicato a Gagliano del C apo , località Serra, in catasto al Fg. 3, particella 201 , o nde consentire al predetto l'accesso al suo appezzamento, i n catasto alla particella n. 88, attraverso un percorso in terra battuta, eliminando a sue spese le opere in muratura che ne ostruivano il transito pedonale e carrabile, con ripristino dello stato dei luoghi, mentre respinse la tesi di quest’ultimoe di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., in quanto litisconsorte processuale necessario, per essere proprietario di un fondo su cui la servitù veniva esercitata e nei cui confronti, perciò, l’ordinanza era stata resa efficace.

Il giudizio d'appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2015 e contrastato dalla difesa dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], deceduto in cor so di causa, e, in seguito a riassunzione del giudizio, dai suoi eredi , si concluse con la sentenza n. 526 / 2019 , pubblicata il 28 maggio 2019, con la quale l a Corte d' A ppello di Lecce , in accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], annullò la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ne aveva disposto la condanna, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al ripristino dello stato dei luoghi, rigettò l’appello di quest’ultimo, confermando la sentenza esclusivamente nei suoi confronti e condannandolo al pagamento delle spese di lite nei confronti degli appellati, mentre compensò quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati.

I giudici d’appello ritennero, in particolare, fondate le doglianze afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la causa petendi esercitata da [OSCURATO:PERSONA] si fondava su circostanze fattuali che attingevano esclusivamente la condotta di spoglio di [OSCURATO:PERSONA], sicché la chiamata in causa del primo e l’estensione al medesimo degli effetti dell’accoglimento della reintegra non potevano correttamente poggiarsi sulla mera qualifica di proprietario di un fondo confinante su cui ricadeva parte del tratto oggetto della servitù di passaggio, essendo l’azione possessoria funzionale a porre fine alla condotta di spoglio posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione sulla base di tre motivi , illustrati anche con memoria.

Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 92 e dell'art. 107 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto i giudici di merito, pur avendo interamente riformato la sentenza impugnata con riguardo alla sua posizione, avevano poi proceduto alla compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza.

2. Col secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con violazione dall'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello del tutto trascurato la circostanza che il transito di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di sua proprietà fosse avvenuto per sua mera tolleranza ex art.1144 cod. civ., come confermato dai testi sentiti ed evidenziato nei due gradi del giudizio, allorché si era detto che quest’ultimo, per il tramite del proprio padre, aveva chiesto a sua madre di poter accedere al suo fondo al fine di eseguire opere di ripristino del muro a secco confinante.

3. Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di analizzare la documentazione prodotta e non contestata (fotografie e relazione di c.t.u.), da cui emergeva la totale assenza di un passaggio carrabile e l’assenza del tratturo.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 cod. civ., 102, 107 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello annullato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese processuali, senza considerare che, in caso di litisconsorzio sostanziale, deve essere preso in considerazione il litisconsorzio processuale, che soltanto con la c.t.u. si era appreso che lo stradone, oggetto di causa, attraversava anche il fondo di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente incapacità di quest'ultimo a testimoniare e necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, e che questi, avendo intrapreso un’actio negatoria servitutis nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , appena appreso che quest'ultimo aveva avviato l'azione possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], doveva considerarsi autore morale dello spoglio, siccome interessato alla questione, come evidente dal fatto che, costituendosi in giudizio, avesse abbracciato le tesi del germano.

Peraltro, l'estromissione del predetto dalla causa aveva pregiudicato gli effetti del provvedimento di reintegra.

5. Va analizzata innanzitutto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del ricorso incidentale proposto dai controricorrenti.

Al riguardo, si osserva come, relativamente al litisconsorzio nel giudizio possessorio, vige la regola secondo la quale lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto (Cass., Sez. 6 - 2, 5/4/2011, n. 7748) .

Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, allorché la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio (Cass., Sez. 2, 18/2/2010, n. 3933).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, ulteriormente chiarito come la giustificazione della posizione di litisconsorte necessario del compossessore nel giudizio possessorio introdotto contro altro compossessore, che si individui come unico autore dello spoglio o della lesione del possesso suscettibile di azione manutentoria, vada affermata soltanto nel caso in cui a) il compossessore non autore della lesione possessoria, trovandosi nel compossesso materiale, abbia manifestato stragiudizialmente, successivamente alla lesione possessoria, adesione all'attività del compossessore che ne sia stato unico autore oppure rifiuto d'adoprarsi per eliminarla, poiché in tal modo egli "fa propria" l'attività del compossessore autore della lesione, assumendo la posizione di coautore; b) il compossessore, che non sia autore della lesione, non si trovi nel compossesso materiale del bene e, tuttavia, abbia, successivamente alla sua verificazione, manifestato adesione ad essa espressa o tramite rifiuto d'adoprarsi per eliminarla, assumendo, anche in tal caso, la posizione di coautore, al quale è riferibile l’illecito compiuto; c) il compossessore estraneo alla lesione non abbia, tanto se eserciti materialmente il compossesso, quanto se non lo eserciti, manifestato un'adesione alla lesione ma ne abbia riconosciuto l'esistenza e si sia dichiarato disponibile all'attività di ripristino necessaria, non venendo meno l'esigenza del regolamento giudiziale comune per esservi stato l'accordo negoziale inter pauciores; d) chi ha subito la lesione possessoria versi in una situazione di ignoranza della situazione compossessoria materiale o solo in iure in capo ad altro o ad altri soggetti, diversi dall'autore della stessa, e per tale ragione, in dipendenza dello svolgimento della vicenda fattuale, agisca contro il solo autore e nell'assenza di manifestazione della sua posizione da parte del compossessore dopo la lesione, non essendo necessario la conoscenza o conoscibilità, in capo all’attore, della situazione giustificativa dell’esistenza del litisconsorzio necessario (Cass., Sez.

U, 23/1/2015, n. 1238).

Come è evidente, le situazioni esaminate dalle Sezioni unite postulano che vi sia un compossessore non autore dell’illecito e tale circostanza è stata esclusa, nella specie, dai giudici di merito, allorché hanno giustificato l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio non già su lla sussistenza di un compossesso sull’immobile costituente fondo servente, bensì sulla titolarità della proprietà di un fondo limitrofo sul quale la servitù veniva esercitata, ma distinto da quello interessato dalle condotte illecite poste in essere dall’autore materiale dello spoglio.

Ciò comporta che, pur avendo i giudici di merito errato allorché hanno dato esclusivo rilievo alla condotta materiale dello spoglio, la ricostruzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al bene che ne era interessato esula dalle ipotesi in cui può profilarsi il litisconsorzio processuale necessario nelle azioni possessorie, sicché ben ha deciso la Corte d’Appello nella parte in cui ha affermato che le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] attingessero la sola condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed escluso che gli effetti del provvedimento potessero estendersi anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della mera qualifica di proprietario del fondo confinante.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

6. Il rigetto della censura afferente al ricorso incidentale comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso principale.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come la normativa applicabile ratione temporis sia quella dettata dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti», nella versione antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha inserito nella predetta disposizione l’inciso, riferito ai giusti motivi, «esplicitamente indicati nella motivazione», essendo questa applicabile, ai sensi del quarto comma dell’art. 2, della legge citata, ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia successivamente al 1 marzo 2006, ed essendo stato il presente procedimento instaurato con ricorso depositato l’11 marzo 2003.

Cionondimeno, opera anche nella versione antecedente il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte e ribadito anche da diverse pronunce successive, secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi", ove non sussista soccombenza reciproca, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (in tal senso Cass., Sez.

U, 30/7/2008, n. 20598), non potendo essere costituite dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. 6 - 5, 12/10/2018, n. 25594), fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass., Sez. 6 - L, 2/12/2010, n. 24531).

Nella specie, i giudici di merito, pur avendo riformato la sentenza appellata nella parte in cui aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla reintegra della servitù di passaggio, nonché alla rifusione delle spese, escludendone la legittimazione passiva, hanno poi compensato le spese relative alla posizione del medesimo con quelle sostenute dagli eredi Sergi, senza in alcun modo spiegare le ragioni di siffatta decisione.

In ragione di ciò, la censura è certamente fondata, avendo la Corte d’Appello violato i principi testé enunciati.

7. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parte inammissibili e parte infondati.

Occorre sul punto chiarire come l'omessa pronuncia su un motivo di appello integri la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835; Cass., Sez. 6 - 1 , 12/10/2017, n. 23930).

La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, si coglie infatti nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1539).

Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi avevano lamentato, sotto la lettera D, l’omesso esame, da parte del Tribunale, della circostanza fattuale secondo cui il passaggio interponderale esercitato da [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza del consenso accordatogli temporaneamente da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di qualificare il predetto possessore alla stregua dell’art. 1144 cod. civ. e assenza del presupposto per l’azione di reintegra, e che i giudici del gravame, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, avevano preso posizione sul medesimo motivo, sostanzialmente confermando la correttezza dell’ordinanza possessoria del Tribunale, integralmente recepita dalla sentenza appellata, siccome fondata sul confronto scrupoloso delle risultanze delle prove orali, documentali e peritali, che avevano condotto ad accertare la presenza di un tracciato che, per la sua compattezza, era stato considerato tipico dei percorsi utilizzati per il passaggio e di un muro di confine deviato verso nord, reputato sintomatico dell’esistenza di un tracciato che conduceva al varco di comunicazione con l’appezzamento di [OSCURATO:PERSONA].

Deve allora escludersi che vi sia stata la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte di merito preso in esame il motivo di doglianza per poi escluderne la fondatezza alla stregua del compendio probatorio acquisito, attenendo la questione proposta a mera circostanza fattuale.

Né, a quest’ultimo proposito, può dirsi ammissibile la doglianza afferente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come pure evidenziato nella censura.

Nell’ipotesi di c.d.

«doppia conforme», prevista dall’art. 348 - ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come nella specie, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve , infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.

L., 06/08/2019, n. 20994).

Pertanto, il mancato adempimento, da parte del ricorrente, di questo incombente comporta l’inammissibilità della censura sotto questo profilo.

9. In conclusione, va dichiarata la fondatezza del primo motivo di ricorso principale e l’infondatezza del secondo e del terzo, nonché l’infondatezza del ricorso incidentale.

Per l’effetto, la sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto, riguardante la sola pronuncia sulle spese relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Lecce, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità (sempre limitatamente al rapporto processuale tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi Sergi), mentre [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese in favore dei controricorrenti , che si liquidanocome in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale ; cassa la s entenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ins

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26212/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Tricase, piazza Cappuccini n. 30, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza n. 526/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 3/6/2019e notificata il 5/6/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 4634 / 2014 del 29 novembre 2014, depositata il 2 dicembre 2014, il Tribunale di Lecce accolse il Oggetto:Reintegra nel possesso di servitù di passaggio -Litisconsorzio nei confronti del proprietario del fondo confinante -Esclusione -Spese. ricorso, depositato il 11 Marzo 2003 da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale - Sez. distaccata di Tricase de l 10 agosto 2005, depositata il 5 ottobre 2005, con la quale era stato ordinato al resistente [OSCURATO:PERSONA] di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel passaggio esercitato su fondo agricolo del Ciardo, ubicato a Gagliano del C apo , località Serra, in catasto al Fg. 3, particella 201 , o nde consentire al predetto l'accesso al suo appezzamento, i n catasto alla particella n. 88, attraverso un percorso in terra battuta, eliminando a sue spese le opere in muratura che ne ostruivano il transito pedonale e carrabile, con ripristino dello stato dei luoghi, mentre respinse la tesi di quest’ultimoe di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., in quanto litisconsorte processuale necessario, per essere proprietario di un fondo su cui la servitù veniva esercitata e nei cui confronti, perciò, l’ordinanza era stata resa efficace. Il giudizio d'appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2015 e contrastato dalla difesa dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], deceduto in cor so di causa, e, in seguito a riassunzione del giudizio, dai suoi eredi , si concluse con la sentenza n. 526 / 2019 , pubblicata il 28 maggio 2019, con la quale l a Corte d' A ppello di Lecce , in accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], annullò la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ne aveva disposto la condanna, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al ripristino dello stato dei luoghi, rigettò l’appello di quest’ultimo, confermando la sentenza esclusivamente nei suoi confronti e condannandolo al pagamento delle spese di lite nei confronti degli appellati, mentre compensò quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati. I giudici d’appello ritennero, in particolare, fondate le doglianze afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la causa petendi esercitata da [OSCURATO:PERSONA] si fondava su circostanze fattuali che attingevano esclusivamente la condotta di spoglio di [OSCURATO:PERSONA], sicché la chiamata in causa del primo e l’estensione al medesimo degli effetti dell’accoglimento della reintegra non potevano correttamente poggiarsi sulla mera qualifica di proprietario di un fondo confinante su cui ricadeva parte del tratto oggetto della servitù di passaggio, essendo l’azione possessoria funzionale a porre fine alla condotta di spoglio posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione sulla base di tre motivi , illustrati anche con memoria. Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 92 e dell'art. 107 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto i giudici di merito, pur avendo interamente riformato la sentenza impugnata con riguardo alla sua posizione, avevano poi proceduto alla compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza. 2. Col secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con violazione dall'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello del tutto trascurato la circostanza che il transito di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di sua proprietà fosse avvenuto per sua mera tolleranza ex art.1144 cod. civ., come confermato dai testi sentiti ed evidenziato nei due gradi del giudizio, allorché si era detto che quest’ultimo, per il tramite del proprio padre, aveva chiesto a sua madre di poter accedere al suo fondo al fine di eseguire opere di ripristino del muro a secco confinante. 3. Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di analizzare la documentazione prodotta e non contestata (fotografie e relazione di c.t.u.), da cui emergeva la totale assenza di un passaggio carrabile e l’assenza del tratturo. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 cod. civ., 102, 107 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello annullato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese processuali, senza considerare che, in caso di litisconsorzio sostanziale, deve essere preso in considerazione il litisconsorzio processuale, che soltanto con la c.t.u. si era appreso che lo stradone, oggetto di causa, attraversava anche il fondo di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente incapacità di quest'ultimo a testimoniare e necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, e che questi, avendo intrapreso un’actio negatoria servitutis nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , appena appreso che quest'ultimo aveva avviato l'azione possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], doveva considerarsi autore morale dello spoglio, siccome interessato alla questione, come evidente dal fatto che, costituendosi in giudizio, avesse abbracciato le tesi del germano. Peraltro, l'estromissione del predetto dalla causa aveva pregiudicato gli effetti del provvedimento di reintegra. 5. Va analizzata innanzitutto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del ricorso incidentale proposto dai controricorrenti. Al riguardo, si osserva come, relativamente al litisconsorzio nel giudizio possessorio, vige la regola secondo la quale lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto (Cass., Sez. 6 - 2, 5/4/2011, n. 7748) . Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, allorché la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio (Cass., Sez. 2, 18/2/2010, n. 3933). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, ulteriormente chiarito come la giustificazione della posizione di litisconsorte necessario del compossessore nel giudizio possessorio introdotto contro altro compossessore, che si individui come unico autore dello spoglio o della lesione del possesso suscettibile di azione manutentoria, vada affermata soltanto nel caso in cui a) il compossessore non autore della lesione possessoria, trovandosi nel compossesso materiale, abbia manifestato stragiudizialmente, successivamente alla lesione possessoria, adesione all'attività del compossessore che ne sia stato unico autore oppure rifiuto d'adoprarsi per eliminarla, poiché in tal modo egli "fa propria" l'attività del compossessore autore della lesione, assumendo la posizione di coautore; b) il compossessore, che non sia autore della lesione, non si trovi nel compossesso materiale del bene e, tuttavia, abbia, successivamente alla sua verificazione, manifestato adesione ad essa espressa o tramite rifiuto d'adoprarsi per eliminarla, assumendo, anche in tal caso, la posizione di coautore, al quale è riferibile l’illecito compiuto; c) il compossessore estraneo alla lesione non abbia, tanto se eserciti materialmente il compossesso, quanto se non lo eserciti, manifestato un'adesione alla lesione ma ne abbia riconosciuto l'esistenza e si sia dichiarato disponibile all'attività di ripristino necessaria, non venendo meno l'esigenza del regolamento giudiziale comune per esservi stato l'accordo negoziale inter pauciores; d) chi ha subito la lesione possessoria versi in una situazione di ignoranza della situazione compossessoria materiale o solo in iure in capo ad altro o ad altri soggetti, diversi dall'autore della stessa, e per tale ragione, in dipendenza dello svolgimento della vicenda fattuale, agisca contro il solo autore e nell'assenza di manifestazione della sua posizione da parte del compossessore dopo la lesione, non essendo necessario la conoscenza o conoscibilità, in capo all’attore, della situazione giustificativa dell’esistenza del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 23/1/2015, n. 1238). Come è evidente, le situazioni esaminate dalle Sezioni unite postulano che vi sia un compossessore non autore dell’illecito e tale circostanza è stata esclusa, nella specie, dai giudici di merito, allorché hanno giustificato l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio non già su lla sussistenza di un compossesso sull’immobile costituente fondo servente, bensì sulla titolarità della proprietà di un fondo limitrofo sul quale la servitù veniva esercitata, ma distinto da quello interessato dalle condotte illecite poste in essere dall’autore materiale dello spoglio. Ciò comporta che, pur avendo i giudici di merito errato allorché hanno dato esclusivo rilievo alla condotta materiale dello spoglio, la ricostruzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al bene che ne era interessato esula dalle ipotesi in cui può profilarsi il litisconsorzio processuale necessario nelle azioni possessorie, sicché ben ha deciso la Corte d’Appello nella parte in cui ha affermato che le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] attingessero la sola condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed escluso che gli effetti del provvedimento potessero estendersi anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della mera qualifica di proprietario del fondo confinante. Ne consegue l’infondatezza della censura. 6. Il rigetto della censura afferente al ricorso incidentale comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso principale. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come la normativa applicabile ratione temporis sia quella dettata dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti», nella versione antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha inserito nella predetta disposizione l’inciso, riferito ai giusti motivi, «esplicitamente indicati nella motivazione», essendo questa applicabile, ai sensi del quarto comma dell’art. 2, della legge citata, ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia successivamente al 1 marzo 2006, ed essendo stato il presente procedimento instaurato con ricorso depositato l’11 marzo 2003. Cionondimeno, opera anche nella versione antecedente il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte e ribadito anche da diverse pronunce successive, secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi", ove non sussista soccombenza reciproca, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (in tal senso Cass., Sez. U, 30/7/2008, n. 20598), non potendo essere costituite dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. 6 - 5, 12/10/2018, n. 25594), fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass., Sez. 6 - L, 2/12/2010, n. 24531). Nella specie, i giudici di merito, pur avendo riformato la sentenza appellata nella parte in cui aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla reintegra della servitù di passaggio, nonché alla rifusione delle spese, escludendone la legittimazione passiva, hanno poi compensato le spese relative alla posizione del medesimo con quelle sostenute dagli eredi Sergi, senza in alcun modo spiegare le ragioni di siffatta decisione. In ragione di ciò, la censura è certamente fondata, avendo la Corte d’Appello violato i principi testé enunciati. 7. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parte inammissibili e parte infondati. Occorre sul punto chiarire come l'omessa pronuncia su un motivo di appello integri la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835; Cass., Sez. 6 - 1 , 12/10/2017, n. 23930). La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, si coglie infatti nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1539). Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi avevano lamentato, sotto la lettera D, l’omesso esame, da parte del Tribunale, della circostanza fattuale secondo cui il passaggio interponderale esercitato da [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza del consenso accordatogli temporaneamente da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di qualificare il predetto possessore alla stregua dell’art. 1144 cod. civ. e assenza del presupposto per l’azione di reintegra, e che i giudici del gravame, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, avevano preso posizione sul medesimo motivo, sostanzialmente confermando la correttezza dell’ordinanza possessoria del Tribunale, integralmente recepita dalla sentenza appellata, siccome fondata sul confronto scrupoloso delle risultanze delle prove orali, documentali e peritali, che avevano condotto ad accertare la presenza di un tracciato che, per la sua compattezza, era stato considerato tipico dei percorsi utilizzati per il passaggio e di un muro di confine deviato verso nord, reputato sintomatico dell’esistenza di un tracciato che conduceva al varco di comunicazione con l’appezzamento di [OSCURATO:PERSONA]. Deve allora escludersi che vi sia stata la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte di merito preso in esame il motivo di doglianza per poi escluderne la fondatezza alla stregua del compendio probatorio acquisito, attenendo la questione proposta a mera circostanza fattuale. Né, a quest’ultimo proposito, può dirsi ammissibile la doglianza afferente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come pure evidenziato nella censura. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 - ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come nella specie, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve , infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). Pertanto, il mancato adempimento, da parte del ricorrente, di questo incombente comporta l’inammissibilità della censura sotto questo profilo. 9. In conclusione, va dichiarata la fondatezza del primo motivo di ricorso principale e l’infondatezza del secondo e del terzo, nonché l’infondatezza del ricorso incidentale. Per l’effetto, la sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto, riguardante la sola pronuncia sulle spese relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Lecce, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità (sempre limitatamente al rapporto processuale tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi Sergi), mentre [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese in favore dei controricorrenti , che si liquidanocome in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale ; cassa la s entenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ins
Sentenza Cassazione n. 23613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris