CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39300/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato, rideterminando le pene inflitte, la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per plurime violazioni dell'art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] per avere ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] gr. 194,62 di sostanza stupefacente del tipo hashish [capo G) qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. cit.]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per avere in concorso fra loro, e con altri, ceduto a terzi numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish [capo H): qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. cit.]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere in concorso fra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) detenuto a fini di spaccio n. 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 964,88 [capo I): qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. cit.); [OSCURATO:PERSONA] per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) illecitamente detenuto, a fini di spaccio, n. 12 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 1.1157 [capo L): qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. cit.). 2. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di doglianza. 4. Con la censura fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità.. Ricorda che l'indagine è nata da una serie di intercettazioni telefoniche e da servizi di osservazione dai quali sarebbe emerso un presunto traffico di stupefacenti e singole condotte di cessione. Il compendio, utilizzato ai fini della condanna, si rileva, nondimeno, dispersivo e lacunoso e non consente di giungere all'affermazione di responsabilità, essendosi i giudici di merito appiattiti sulle valutazioni degli inquirenti, senza adeguatamente giustificare il percorso motivazionale. Osserva che sinanco il capo di imputazione [capo H)] si rivela vago e lacunoso e che ciò si riverbera sulla decisione di colpevolezza degli imputati, sostanzialmente basata su captazioni di dialoghi ritenuti criptici, ma privi di specificità in ordine al traffico contestato, nonché sul sequestro di un quantitativo di stupefacente, operato in data 29 agosto 2012. Siffatto episodio, tuttavia, per cui l'imputato è stato separatamente giudicato, è successivo ai fatti ascritti in questo processo e non avrebbe potuto essere utilizzato in questa sede processuale. Rileva che l'eccezione è stata tempestivamente proposta. Sostiene che con l'atto di appello era stato messo in rilievo che le intercettazioni non contengono alcun elemento che possa indirizzare verso il compimento di attività delittuose e che i giudici del merito non tengono in considerazione gli enunciati della giurisprudenza di legittimità in ordine al valore da assegnare ai dialoghi captati, nel caso della c.d. droga parlata. Non sono valutabili, infatti, al fine di ritenere la responsabilità, le telefonate intercettate fra l'imputato e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dalle quali la Corte indebitamente ricava la sollecitazione della medesima a smettere di dedicarsi all'attività illecita ed a trovarsi un lavoro. Né posso costituire riscontro gli sporadici spostamenti dell'imputato nella provincia agrigentina, su cui manca qualsivoglia approfondimento. La possibile diversa interpretazione delle conversazioni intercettate e l'assenza di correlazione con controlli delle forze dell'ordine rende incomprensibile il percorso argomentativo sfociato nella condanna. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di impugnazione. 6. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, in ordine alle contestazion‘ di cui ai capi G), H), L) ed I) dell'imputazione)la riqualificazione del reato in quello di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., la violazione della legge processuale, in relazione all'art. 530 cod. pen., essendo state formulate conclusioni per l'assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi del secondo comma della disposizione, nonché il vizio di motivazione. 7. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e del conseguente travisamento del fatto. Sottolinea che la Corte territoriale fonda la responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi G), H) e I) ed L) sul contenuto delle intercettazioni, richiamate dalla Corte di appello per relationem, provvedendo ad un vaglio del tutto generico del loro contenuto. Ed invero, in relazione all'accusa di cui al capo G), nel valutare il contenuto della conversazione fra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], senza adeguata giustificazione logica, giunge ad affermare che si tratti di una prova dalla quale desumere la condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], in una presunta attività di spaccio, benché in ordine all'episodio contestato le forze dell'ordine avessero escluso di avere identificato con certezza [OSCURATO:PERSONA], quale conducente del motociclo con il quale Figarotta si era recato all'appuntamento per ritirare lo stupefacente. Parimenti con riferimento ai reati ascritti ai capi H), I) e L), la Corte territoriale desume elementi di colpevolezza da conversazioni dal contenuto del tutto generico, in assenza di servizi di osservazione, comprovanti che il linguaggio utilizzato si riferisse effettivamente a sostanza stupefacente. Quanto ai capi L) e H), i giudici del merito non tengono neppure in considerazione che Paolo ed [OSCURATO:PERSONA] sono padre e figlio e che i loro dialoghi vanno esaminati alla luce di questo rapporto, che ne rivela la non cripticità, con la conseguenza che risulta indimostrata la riconducibilità dello stupefacente detenuto nel magazzino di [OSCURATO:PERSONA], affittato da [OSCURATO:PERSONA] [ capo L) della rubrica] a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta solo perché quest'ultimo era stato visto in quella zona dai Carabinieri. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 8. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'unica doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. 3. Con la censura, rivolta al controllo del vizio di motivazione, si contesta che il compendio probatorio sia idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, da un lato, perché il contenuto delle intercettazioni richiamate dai giudici di merito, in particolare quelle relative alla conversazione intercorso il 28 agosto 2012, non contengono elementi utili, tanto che il riscontro circa il loro significato viene rinvenuto nell'episodio del giorno 29 agosto 2012 -per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato- allorquando il medesimo venne fermato ed arrestato in flagranza per il possesso di dieci panetti di hashish, del peso complessivo di gr. 964,88 oggetto di sequestro. Dall'altro, perché dette captazioni non sarebbero utilizzabili e sul punto mancherebbe ogni risposta da parte della Corte di appello. 4. Ora, va subito rilevato che la questione dell'inutilizzabilità non viene coltivata come eccezione processuale, ma appare formulata sotto il profilo del difetto di riferibilità delle conversazioni precedenti al fatto in esame in questo processo. 5. Ebbene, muovendo da questa constatazione, deve osservarsi che la Corte fa riferimento al rinvenimento ed al sequestro della sostanza solo quale dato storico che consente di illuminare inequivocabilmente il linguaggio allusivo del dialoghi intercettati fra Gaetano, [OSCURATO:PERSONA] ed i loro clienti e fra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], posto che proprio dopo la criptica conversazione fra padre e figlio, in data 28 agosto, nel corso della quale i due fanno riferimento a 'colli di damasco' ed il secondo chiede informazioni al primo all'incontro programmato il giorno seguente, Agostino venne fermato, trovato in possesso della droga ed arrestato in flagranza. 6. Questo ulteriore elemento interpretativo del quadro complessivo -da cui è tratto il coinvolgimento dell'imputato nell'unico episodio ascritto al ricorrente in questo procedimento [capo H), qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, in assenza di sequestri- da un lato, smentisce l'assunto secondo il quale il secondo giudice si sarebbe limitato a riprendere le argomentazioni del primo giudice, su quelle appiattendosi, dall'altro, tesse efficacemente sia la trama della captazioni, che degli ulteriori elementi che costituiscono il compendio probatorio, quali i viaggi effettuati verso la provincia agrigentina in ora notturna, le telefonate di [OSCURATO:PERSONA] con gli acquirenti, nelle quali si fa riferimento alle 'scarpe' ai loro modelli ed alla loro qualità, e le preoccupazioni della moglie e della cognata di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'invito da parte della prima ad abbandonare il padre ai proprii affari ed a cercarsi un'occupazione lecita. 7. Rispetto a siffatta più articolata motivazione il ricorrente manca il confronto, riproponendo in questa sede una parcellizzazione delle prove che non tiene conto della risposta fornita dalla Corte territoriale, con la quale si ricompongono tutte le risultanze a disposizione, in modo da non lasciare spazio a spiegazioni alternative. 8. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con riferimento al fatto di cui al capo I), per il quale, contrariamente al figlio Agostino, [OSCURATO:PERSONA] è giudicato in questo procedimento, debbono valere le considerazioni sin qui esposte. Ed invero, il coinvolgimento dell'imputato viene ricavato dalla conversazione con il figlio che ha preceduto il sequestro della droga rinvenuta in possesso di Agostino, in data 29 agosto 2012, disvelata proprio dall'episodio, nonché dai continui appuntamenti fra i due, significativi del traffico comune. Nessun travisamento della prova appare configurabile, non avendo affatto la Corte basato il proprio convincimento su una prova inesistente o omessa. 10. Ma, le medesime osservazioni formulate in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] consentono di escludere il vizio di motivazione in relazione al capo H), per il quale [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto concorrente con il figlio e con [OSCURATO:PERSONA] nelle cessioni in favore di una pluralità di acquirenti (qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), posto che la lettura delle captazioni evocative del traffico di droga, è definitivamente ricondotta all'attività illecita avuto riguardo alla conversazione del 28 agosto 2012 fra il padre ed il figlio (cfr. supra). 11. Egualmente il vizio dedotto deve escludersi in relazione al capo G). In questo caso, la Corte territoriale rinviene la prova del concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato in ordine a siffatto reato) nella cessione di due panetti di hashish del peso complessivo di gr. 194,62, in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale viene trovato in possesso della sostanza subito dopo l'incontro con Ficarotta. In questo caso, con motivazione del tutto adeguata, che tiene conto del succedersi dei dialoghi fra Bono e Ficarotta e fra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], l'identificazione dell'imputato come conducente del veicolo con il quale Ficarotta giunge all'appuntamento con Bono, viene tratta anche dagli accordi intercorsi fra Ficarotta e Bono, che si danno appuntamento (la sentenza richiama la conversazione del giorno precedente la consegna) e da quelli intercorsi fra Ficarotta e [OSCURATO:PERSONA]. Non solo, infatti, Ficarotta, fissa con Bono un incontro per il giorno successivo, ma nel successivo contatto con [OSCURATO:PERSONA], lo informa dell'appuntamento programmato con l'acquirente, e la mattina seguente viene avvisato dall'imputato che sarà lui ad accompagnarlo, anziché il figlio, come stabilito in precedenza. E' pur vero che la Corte aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] fu riconosciuto dai Carabinieri appostati, come conducente del motociclo, allontanatosi subito dopo avere lasciato Ficarotta, e che a ciò il ricorrente oppone un passo della sentenza di primo grado, nel quale si afferma che gli operanti non ebbero modo di identificare chi guidava il veicolo, ma, a ben vedere, la motivazione regge comunque alla critica, già solo perché evidenzia l'accordo intervenuto fra i due per la consegna e l'ulteriore telefonata, di pochi minuti precedente l'incontro con Bono, con la quale Ficarotta chiede a [OSCURATO:PERSONA] di essere accompagnato, ricevendo da questi positivo riscontro. Peraltro,kttura delle pagine 36-38 della sentenza di prima cura, la cui motivazione si integra con la sentenza qui impugnata, elide ogni incertezza della ricostruzione, essendo stati dettagliatamente richiamati i contenuti delle intercettazioni. 12. Ecco, allora che il dedotto travisamento della prova si rivela inconsistente e comunque inconferente rispetto alla complessiva lettura degli elementi probatori su cui si fonda l'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo G) della rubrica. 13. Infine, esente dai vizi addebitati appare anche il sostegno argomentativo sotteso all'affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo L) dell'editto. 14. La critica formulata dal ricorrente sul punto appare, invero, assai debole. Con la doglianza, infatti, ci si limita ad osservare che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio di detenzione di dodici panetti di hashish, pari a gr. 1157,00, nel magazzino di via [OSCURATO:PERSONA], affittato da [OSCURATO:PERSONA] -arrestato in flagranza per il delitto, a seguito del controllo dei Carabinieri- non può essere desunto solo dal fatto che l'imputato venne stato avvistato nella zona in cui era situato il locale, non essendo mai stato il ricorrente osservato al suo interno. 15. In verità, i giudici del merito non limitano affatto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei dintorni del magazzino affittato dal fratello Gaetano l'accertamento della responsabilità del primo, essendo la ricostruzione basata su una ben più ampia serie di elementi. La Corte, infatti, dà atto che proprio la notte del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] forzava un posto di blocco dei Carabinieri, disfacendosi di qualcosa che buttava dal finestrino. Indi, come ricavato dalle intercettazioni ambientali sulla sua autovettura, chiamava immediatamente la moglie per avvisarla di conservare 'quelle cose', pronunciando altresì le parole 'l'ho buttato', a conferma di quanto appena fatto. Telefonava anche a [OSCURATO:PERSONA], al quale chiedeva di mandare il figlio Feliciano a riprendere quanto poco prima gettato via. Subito dopo, abbandonata l'auto nel timore di essere rintracciato ed identificato dalle Forze dell'Ordine, si recava presso l'abitazione della cognata e chiedeva al figlio Felice di essere recuperato, incontrandolo presso un esercizio commerciale. Notati i Carabinieri che si apprestavano a controllare il locale, che nel corso delle indagini era emerso essere nella sua disponibilità, avvisava il fratello Gaetano, per poi nuovamente sottrarsi al tentativo di controllo operato dai militari, dileguandosi a bordo di uno scooter. La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] su quanto custodito nel magazzino, secondo i giudici di seconda cura, risulta, altresì, dalla telefonata fatta alla moglie di Gaetano quando l'imputato avvertiva la cognata dell'imminente del marito ('si stanno portando al Topo', soprannome di [OSCURATO:PERSONA]). A questo quadro, la Corte aggiunge che contribuiscono a confermare la sussistenza del concorso nel reato i molteplici traffici di hashish in cui era implicato con il fratello Gaetano, aventi evidentemente quale base la detenzione della droga nel magazzino, tanto che l'avvicinarsi dei militari al locale, aveva scatenato l'agitazione dell'imputato, conscio di quanto ivi custodito. Ben più articolato di quanto affermato dal ricorrente, dunque, è il compendio su cui poggia la decisione, tanto che del tutto privo di significato diviene il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato visto all'interno del locale ove era celato lo stupefacente, visto che l'allerta data ai familiari, il sottrarsi ai controlli dei Carabinieri sono ritenuti dalla sentenza -in modo del tutto coerente- rappresentativi dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a quanto contenuto nel locale preso in locazione dal fratello. 16. La doglianza va, pertanto, ritenuta manifestamente infondata. 17. Inammissibile è, infine, il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiede la riqualificazione dei reati di cui ai capi G), H), I), L) nel delitto di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., costituendo una doglianza priva di pertinenza non solo rispetto alla sentenza impugnata, ma sinanco al contenuto delle contestazioni formulate con le imputazioni. 18. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della