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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 40085/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/08/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ezio, condannato definitivamente per il reato di cui all'art. 186, coma 2, codice strada, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 42635 del 17/8/2021, depositata il 22/11/2021, con la quale la Sezione Feriale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da costui contro la sentenza 18/11/2020 della Corte d'appello di Torino.

2. A sostegno del ricorso, la difesa ha dedotto un errore omissivo per non avere la Corte di legittimità considerato il provvedimento presidenziale del 21 maggio 2020 di rinvio del processo a nuovo ruolo, ciò che avrebbe implicato, secondo la prospettazione difensiva, la necessità di procedere alla rinnovazione di tutto il procedimento notificatorio, sin dagli atti preliminari, trattandosi di prima valida citazione a giudizio.

Ribadisce, pertanto, la irritualità, esclusa invece dai giudici di legittimità nel dichiarare manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso, della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA], non comparsa all'udienza camerale fissata a norma dell'art. 127, cod. proc. peri., ha però depositato memoria, con la quale ha ribadito le considerazioni svolte in ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudice di legittimità, nella sentenza censurata, ha rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, aveva dedotto una violazione di legge per avere il [OSCURATO:PERSONA] eletto domicilio in un luogo e non essendo ivi avvenuta la notificazione (con conseguente prospettata erroneità della dichiarazione di assenza e ritualità dell'avviso fatto al difensore), ritenendo, tuttavia, la doglianza manifestamente infondata alla stregua del controllo effettuato sugli atti, dai quali era emerso che la notificazione era stata effettuata proprio al domicilio eletto e indicato nello stesso ricorso, avendo avuto esito negativo, stante la irreperibilità del destinatario.

Sicché, del tutto ritualmente si era proceduto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Tale ricostruzione è confermata dal tenore del ricorso, avendo la difesa contestato, per l'appunto, con il primo motivo, la ritualità della notifica così effettuata, sull'assunto, ritenuto smentito dai giudici di legittimità, che l'avviso non fosse stato previamente notificato al domicilio eletto.

Con il ricorso all'esame, invece, la difesa ha inteso sviluppare la prospettazione difensiva rassegnata al vaglio di legittimità, introducendo il tema della natura del rinvio disposto con provvedimento presidenziale.

Non si tratta, dunque, di un errore omissivo, ma di una questione non introdotta nel giudizio di impugnazione.

3. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, ma non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o apprezzamento di fatto (cfr. Sez.

U n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528) o dalla valutazione di circostanze di fatto correttamente percepite (cfr. sez. 6 n. 28269 del 28/5/2013, Rv. 257031).

Nella specie, è del tutto evidente che la Corte di legittimità ha espressamente esaminato la questione di diritto prospettata con il primo motivo di ricorso, accedendo correttamente agli atti in ragione della natura del vizio dedotto e valutando la correttezza del procedimento notificatorio alla stregua di essi, senza affrontare espressamente, siccome non dedotto, il tema introdotto per la prima volta in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/08/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ezio, condannato definitivamente per il reato di cui all'art. 186, coma 2, codice strada, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 42635 del 17/8/2021, depositata il 22/11/2021, con la quale la Sezione Feriale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da costui contro la sentenza 18/11/2020 della Corte d'appello di Torino. 2. A sostegno del ricorso, la difesa ha dedotto un errore omissivo per non avere la Corte di legittimità considerato il provvedimento presidenziale del 21 maggio 2020 di rinvio del processo a nuovo ruolo, ciò che avrebbe implicato, secondo la prospettazione difensiva, la necessità di procedere alla rinnovazione di tutto il procedimento notificatorio, sin dagli atti preliminari, trattandosi di prima valida citazione a giudizio. Ribadisce, pertanto, la irritualità, esclusa invece dai giudici di legittimità nel dichiarare manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso, della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], non comparsa all'udienza camerale fissata a norma dell'art. 127, cod. proc. peri., ha però depositato memoria, con la quale ha ribadito le considerazioni svolte in ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice di legittimità, nella sentenza censurata, ha rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, aveva dedotto una violazione di legge per avere il [OSCURATO:PERSONA] eletto domicilio in un luogo e non essendo ivi avvenuta la notificazione (con conseguente prospettata erroneità della dichiarazione di assenza e ritualità dell'avviso fatto al difensore), ritenendo, tuttavia, la doglianza manifestamente infondata alla stregua del controllo effettuato sugli atti, dai quali era emerso che la notificazione era stata effettuata proprio al domicilio eletto e indicato nello stesso ricorso, avendo avuto esito negativo, stante la irreperibilità del destinatario. Sicché, del tutto ritualmente si era proceduto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tale ricostruzione è confermata dal tenore del ricorso, avendo la difesa contestato, per l'appunto, con il primo motivo, la ritualità della notifica così effettuata, sull'assunto, ritenuto smentito dai giudici di legittimità, che l'avviso non fosse stato previamente notificato al domicilio eletto. Con il ricorso all'esame, invece, la difesa ha inteso sviluppare la prospettazione difensiva rassegnata al vaglio di legittimità, introducendo il tema della natura del rinvio disposto con provvedimento presidenziale. Non si tratta, dunque, di un errore omissivo, ma di una questione non introdotta nel giudizio di impugnazione. 3. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, ma non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o apprezzamento di fatto (cfr. Sez. U n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528) o dalla valutazione di circostanze di fatto correttamente percepite (cfr. sez. 6 n. 28269 del 28/5/2013, Rv. 257031). Nella specie, è del tutto evidente che la Corte di legittimità ha espressamente esaminato la questione di diritto prospettata con il primo motivo di ricorso, accedendo correttamente agli atti in ragione della natura del vizio dedotto e valutando la correttezza del procedimento notificatorio alla stregua di essi, senza affrontare espressamente, siccome non dedotto, il tema introdotto per la prima volta in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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