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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35593/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 2 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 9 aprile 2022, ovvero, in alternativa, alla restituzione nel termine per impugnare il medesimo provvedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — del quale si dà atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale omesso di considerare che, intervenuta nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, egli era stato, nondimeno, rappresentato, nel successivo svolgimento del giudizio e sino alla sua definizione, dal difensore di ufficio in precedenza nominato, ormai cessato dalle funzioni in conseguenza della sopraggiunta nomina fiduciaria, irregolarità che si è riverberata, inficiandola, su tutta l'attività processuale suggellata dall'adozione della sentenza della cui esecutività si discute, sì da legittimare la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e, al contempo, quella di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i.

Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Preliminarmente, va rilevato che, essendosi [OSCURATO:PERSONA] rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere, alternativamente, la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ovvero la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, sussiste la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione anche in ordine a tale secondo istanza che, altrimenti, avrebbe dovuto essere rivolta a quello dell'impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 - 01; Sez. 2 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 -01; Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, Laci, Rv. 258389 - 01).

3. In fatto, è stato accertato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto, alla prima udienza dibattimentale del 25 marzo 2021 — nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava assistito da difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] — dell'omessa notificazione nei suoi confronti - del decreto che dispone il giudizio, dispose la rinnovazione dell'adempimento, che venne eseguita con successo il 30 marzo 2021, giorno in cui l'imputato ricevette, a mani proprie, copia del decreto di rinvio a giudizio e del verbale contenente la fissazione della nuova udienza e, contestualmente, nominò, con dichiarazione resa in sede di identificazione, difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nelle successive udienze il Tribunale, tuttavia, omise di dare atto, a verbale, dell'intervenuta nomina fiduciaria e continuò, invece, ad indicare il precedente difensore di ufficio, così incorrendo in una imprecisione che, deve però osservarsi, non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e non vale a supportare l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione e reiterata con il ricorso per cassazione.

4. Al riguardo, occorre, in primis, rammentare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione» (Sez. i., n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01).

Di tanto, del resto, sembra essere conscio lo stesso ricorrente che, si legge nell'ordinanza impugnata, risulta aver incardinato giudizio di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., in linea con le indicazioni promananti dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (cfr. Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, che ha chiarito come «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono leducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»).

5. La richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna è, invece, manifestamente infondata.

Se è vero, infatti, che i verbali delle udienze successive a quella del 25 marzo 2021 non recano traccia dell'intervenuta homina, quale difenSore di fiducia dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non è men vero, per contro, che detto professionista non è mai stato presente alle medesime udienze né ha svolto, per quanto consta, attività difensiva di sorta, in quel procedimento, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Posto, allora, che l'imputato è stato ritualmente informato dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della data dell'udienza dibattimentale, la riscontrata irregolarità si riduce all'individuazione, quale difensore di ufficio — stante, si ribadisce, la costante assenza di quello che, nominato nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe dovuto ricevere diretta e personale comunicazione — del professionista che, prima dell'intervento della nomina fiduciaria, aveva assunto la difesa officiosa anziché di quello che, immediatamente reperibile, avrebbe dovuto essere nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

Trattasi, con ogni evidenza, di un profilo di irritualità che, di per sé, non è in alcun modo idoneo ad incidere, affievolendole o, addirittura, pregiudicandole, sulle prerogative difensive dell'imputato e che, pertanto, non può dar luogo alla dedotta nullità, come, del resto, sancito dalla wurisprudenza di legittimità in casi analoghi, nei quali ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937 - 01) che l'intervento di un difensore di ufficio diverso da quello che, nella fisiologia del sistema, avrebbe dovuto assumere il patrocinio si traduce in un vizio dell'attività compiuta con il suo apporto esclusivamente laddove si accompagni ad una concreta lesione del diritto di difesa che, nel caso di specie, non si è verificata.

Considerato, dunque: che [OSCURATO:PERSONA], regolarmente citato a comparire, era gravato dall'onere di avvisare il difensore di fiducia che egli aveva nominato; che la difesa dell'imputato è stata costantemente garantita dall'intervento di un legale di ufficio; che l'imputato, assente il suo legale di fiducia, non ha titolo per interloquire sull'individuazione del professionist.:3 incaricato di assisterlo; evidente appare, in conclusione, l'insussistenza delle condizioni — che il legislatore ravvisa nell'impossibilità di osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore — per restituirlo nel termine per impugnare la sentenza legittimamente emessa in sua assenza, divenuta irrevocabile a seguito del decorso dei termini legislativamente previsti.6.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che„ nella fattispecie„ non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 2 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 9 aprile 2022, ovvero, in alternativa, alla restituzione nel termine per impugnare il medesimo provvedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — del quale si dà atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale omesso di considerare che, intervenuta nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, egli era stato, nondimeno, rappresentato, nel successivo svolgimento del giudizio e sino alla sua definizione, dal difensore di ufficio in precedenza nominato, ormai cessato dalle funzioni in conseguenza della sopraggiunta nomina fiduciaria, irregolarità che si è riverberata, inficiandola, su tutta l'attività processuale suggellata dall'adozione della sentenza della cui esecutività si discute, sì da legittimare la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e, al contempo, quella di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, va rilevato che, essendosi [OSCURATO:PERSONA] rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere, alternativamente, la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ovvero la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, sussiste la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione anche in ordine a tale secondo istanza che, altrimenti, avrebbe dovuto essere rivolta a quello dell'impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 - 01; Sez. 2 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 -01; Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, Laci, Rv. 258389 - 01). 3. In fatto, è stato accertato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto, alla prima udienza dibattimentale del 25 marzo 2021 — nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava assistito da difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] — dell'omessa notificazione nei suoi confronti - del decreto che dispone il giudizio, dispose la rinnovazione dell'adempimento, che venne eseguita con successo il 30 marzo 2021, giorno in cui l'imputato ricevette, a mani proprie, copia del decreto di rinvio a giudizio e del verbale contenente la fissazione della nuova udienza e, contestualmente, nominò, con dichiarazione resa in sede di identificazione, difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nelle successive udienze il Tribunale, tuttavia, omise di dare atto, a verbale, dell'intervenuta nomina fiduciaria e continuò, invece, ad indicare il precedente difensore di ufficio, così incorrendo in una imprecisione che, deve però osservarsi, non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e non vale a supportare l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione e reiterata con il ricorso per cassazione. 4. Al riguardo, occorre, in primis, rammentare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione» (Sez. i., n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01). Di tanto, del resto, sembra essere conscio lo stesso ricorrente che, si legge nell'ordinanza impugnata, risulta aver incardinato giudizio di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., in linea con le indicazioni promananti dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, che ha chiarito come «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono leducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»). 5. La richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna è, invece, manifestamente infondata. Se è vero, infatti, che i verbali delle udienze successive a quella del 25 marzo 2021 non recano traccia dell'intervenuta homina, quale difenSore di fiducia dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non è men vero, per contro, che detto professionista non è mai stato presente alle medesime udienze né ha svolto, per quanto consta, attività difensiva di sorta, in quel procedimento, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Posto, allora, che l'imputato è stato ritualmente informato dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della data dell'udienza dibattimentale, la riscontrata irregolarità si riduce all'individuazione, quale difensore di ufficio — stante, si ribadisce, la costante assenza di quello che, nominato nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe dovuto ricevere diretta e personale comunicazione — del professionista che, prima dell'intervento della nomina fiduciaria, aveva assunto la difesa officiosa anziché di quello che, immediatamente reperibile, avrebbe dovuto essere nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Trattasi, con ogni evidenza, di un profilo di irritualità che, di per sé, non è in alcun modo idoneo ad incidere, affievolendole o, addirittura, pregiudicandole, sulle prerogative difensive dell'imputato e che, pertanto, non può dar luogo alla dedotta nullità, come, del resto, sancito dalla wurisprudenza di legittimità in casi analoghi, nei quali ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937 - 01) che l'intervento di un difensore di ufficio diverso da quello che, nella fisiologia del sistema, avrebbe dovuto assumere il patrocinio si traduce in un vizio dell'attività compiuta con il suo apporto esclusivamente laddove si accompagni ad una concreta lesione del diritto di difesa che, nel caso di specie, non si è verificata. Considerato, dunque: che [OSCURATO:PERSONA], regolarmente citato a comparire, era gravato dall'onere di avvisare il difensore di fiducia che egli aveva nominato; che la difesa dell'imputato è stata costantemente garantita dall'intervento di un legale di ufficio; che l'imputato, assente il suo legale di fiducia, non ha titolo per interloquire sull'individuazione del professionist.:3 incaricato di assisterlo; evidente appare, in conclusione, l'insussistenza delle condizioni — che il legislatore ravvisa nell'impossibilità di osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore — per restituirlo nel termine per impugnare la sentenza legittimamente emessa in sua assenza, divenuta irrevocabile a seguito del decorso dei termini legislativamente previsti.6. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che„ nella fattispecie„ non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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