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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39275/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 14/03/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 06/07/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

I giudici di merito ritenevano integrata la penale responsabilità dell'imputato il quale con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi ad [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell' immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 quale amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. locataria di detto immobile e nell' offrire in pagamento di alcun canoni di locazione due cambiali entrambe a firma di [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta qualità la prima di euro 4.777,00 emessa in data 4 maggio 2012 con scadenza 14 giugno 2012 e la seconda di euro 4.000,00 emessa in data 16 febbraio 2012 con scadenza 11 luglio 2012, entrambe protestate perché emesse da soggetto, che non era legale rappresentante della imble 14z) società e, comunque, per carenza di fondi, aveva/rn errore la persona offesa in ordine alla volontà di adempire e di proseguire il rapporto locatizio, con danno per il proprietario pari ai canoni non pagati ed ingiusto profitto pari al valore locativo dell' immobile.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di truffa nella fattispecie in esame.

Assume che nel caso de quo non era configurabile un' ipotesi di truffa contrattuale in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva stipulato alcun contratto con il Diana ed atteso che non sussisteva un ingiusto profitto per l' imputato in quanto la parte locataria era la [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice dei canoni e dichiarata fallita e che l' Affinito non aveva subito alcun ulteriore danno rispetto ai canoni non pagati e per il cui recupero lo stesso poteva solamente inserirsi al passivo fallimentare, e considerato che mancava ogni condotta decettiva da parte dell' imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che stante la non manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità, nella fattispecie in esame, dall' ipotesi di truffa contrattuale - apparendo carenti sul punto le argomentazioni della corte territoriale - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione della maturata %prescrizione del reato.

Va, invero, rilevato che come lamentato dalla difesa del ricorrente i giudici di merito non hanno adeguatamente chiarito quale effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale avrebbe subito la persona offesa, titolare del bene locato, per effetto della condotta decettiva dell' imputato. cu;u-121AP Trattasi di tematica cheneritato uno specifico approfondimento del tutto omesso dalla corte territoriale pur a fronte delle specifiche doglianze formulate dal Diana.

2. Occorre, invero, rilevare che sono ad oggi trascorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ratione temporis pari a sette anni e sei mesi), pure considerati i periodi di sospensione dal 10 Novembre 2014 al 6 Luglio 2015, tenuto conto che nel capo di imputazione i fatti risultano contestati al 1 settembre 2009.

Deve precisarsi che la prescrizione risulta, comunque, maturata nel corso del giudizio alla data del 30/07/2020, pure computati i termini ex art. 159 c.p. anche ove si faccia riferimento all' ultima delle condotte menzionata in sentenza (4 maggio 2012).

3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 14/03/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 06/07/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, rideterminando il trattamento sanzionatorio. I giudici di merito ritenevano integrata la penale responsabilità dell'imputato il quale con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi ad [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell' immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 quale amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. locataria di detto immobile e nell' offrire in pagamento di alcun canoni di locazione due cambiali entrambe a firma di [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta qualità la prima di euro 4.777,00 emessa in data 4 maggio 2012 con scadenza 14 giugno 2012 e la seconda di euro 4.000,00 emessa in data 16 febbraio 2012 con scadenza 11 luglio 2012, entrambe protestate perché emesse da soggetto, che non era legale rappresentante della imble 14z) società e, comunque, per carenza di fondi, aveva/rn errore la persona offesa in ordine alla volontà di adempire e di proseguire il rapporto locatizio, con danno per il proprietario pari ai canoni non pagati ed ingiusto profitto pari al valore locativo dell' immobile. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di truffa nella fattispecie in esame. Assume che nel caso de quo non era configurabile un' ipotesi di truffa contrattuale in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva stipulato alcun contratto con il Diana ed atteso che non sussisteva un ingiusto profitto per l' imputato in quanto la parte locataria era la [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice dei canoni e dichiarata fallita e che l' Affinito non aveva subito alcun ulteriore danno rispetto ai canoni non pagati e per il cui recupero lo stesso poteva solamente inserirsi al passivo fallimentare, e considerato che mancava ogni condotta decettiva da parte dell' imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che stante la non manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità, nella fattispecie in esame, dall' ipotesi di truffa contrattuale - apparendo carenti sul punto le argomentazioni della corte territoriale - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione della maturata %prescrizione del reato. Va, invero, rilevato che come lamentato dalla difesa del ricorrente i giudici di merito non hanno adeguatamente chiarito quale effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale avrebbe subito la persona offesa, titolare del bene locato, per effetto della condotta decettiva dell' imputato. cu;u-121AP Trattasi di tematica cheneritato uno specifico approfondimento del tutto omesso dalla corte territoriale pur a fronte delle specifiche doglianze formulate dal Diana. 2. Occorre, invero, rilevare che sono ad oggi trascorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ratione temporis pari a sette anni e sei mesi), pure considerati i periodi di sospensione dal 10 Novembre 2014 al 6 Luglio 2015, tenuto conto che nel capo di imputazione i fatti risultano contestati al 1 settembre 2009. Deve precisarsi che la prescrizione risulta, comunque, maturata nel corso del giudizio alla data del 30/07/2020, pure computati i termini ex art. 159 c.p. anche ove si faccia riferimento all' ultima delle condotte menzionata in sentenza (4 maggio 2012). 3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 39275/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris