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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 12140/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 423 cod. pen., per avere cagionato l'incendio dei locali commerciali "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione di misura cautelare nei suoi riguardi.

Il Tribunale ha ritenuto che il fatto dovesse essere inquadrato nell'alveo del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. e ciò sulla scorta dei seguenti elementi: i) le fotografie e i filmati in atti non attestava no il verificarsi di un incendio, né il relativo pericolo, sia per la scarsità dei danni creati dalle fiamme, sia per l'agevole spegnimento delle stesse da parte dei Vigili del fuoco, sia ancora per la scarsa possibilità di una loro propagazione, trattandosi di luogo isolato; ii) le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che affermava di avere appiccato le fiamme al solo fine di danneggiare per mezzo del fuoco il locale di proprietà di un soggetto con cui aveva avuto una lite, dichiarandosi pentito del gesto, mostrandosi disponibile a risarcire i danni causati, indicando agii operanti il luogo in cui aveva gettato la tanica di benzina.

Elementi, questi, ritenuti indicativi dell'assenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato oggetto di addebito provvisorio.

2. Avverso detta ordinanza ricorre il Pubblico ministero deducendo l'errata impostazione giuridica e il vizio di motivazione.

In primo luogo evidenzia che i filmati e le foto - contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza - davano contezza della presenza di fiamme divoratrici che avevano immediatamente attecchito sulle due strutture, composte di legno e tendaggi di plastica.

Lamenta l'affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe stato pericolo per l'incolumità pubblica, invece certamente sussistente sia per le vaste dimensioni delle fiamme, sia per le loro dirette conseguenze quali il calore, il fumo, mancanza di ossigeno e l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi.

Valorizzava in tal senso la presenza, nei pressi delle due strutture raggiunte dalla ch.e_ fiamme, di un piccolo deposito di bombole gpl.

Ancora, segnala Vie immagini satellitari evidenziano come le due strutture incendiate risultassero affacciate direttamente sulla strada statale che collega Messina a Palermo, vicina tanto alla vegetazione quanto alle abitazioni private, oltre che al deposito di bombole in parola.

L'incendio, infine, secondo le risultanze investigative, era stato spento agevolmente sol perché, per mera casualità, un distaccamento dei Vigili del fuoco si trova a circa 200 o 300 metri dalle strutture incendiate.

Il Pubblico Ministero ricorrente avversa, infine, l'avvenuta esclusione dell'elemento psicologico sulla mera scorta delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio di garanzia, cui il Tribunale ha prestato fideistica adesione, trascurando illogicamente elementi di segno avverso, quali: i) l'avvenuto riempimento della tanica di benzina presso un distributore situato nelle vicinanze del luogo dell'incendio, li) lo spargimento del suo contenuto sull'intero esercizio pubblico, iii) la scelta delle strutture prese di mira in materiali (legno, plastica e tessuto) agevolmente infiammabili, iv) la scelta dell'orario notturno; v) infine la presenza di un messaggio scambiato con un amico («brucio»).

Conclude, pertanto, invocando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 21 settembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 27 settembre 2023, memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, siccome svolgente censure di merito, invocandone comunque l'infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Pubblico ministero, nient'affatto inammissibile, è fondato per le ragioni che si esporranno di seguito.

2. Quanto al profilo dell'inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa - eccepito nella memoria difensiva dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - va qui richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo come genericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nelle memorie difensive, il ricorso del Pubblico ministero non è limitato alla rappresentazione di una ricostruzione alternativa dei fatti e a una soggettiva rilettura delle prove poste a fondamento della decisione del Tribunale della libertà, ma è caratterizzato da un'adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione ed ha offerto - così come impone l'osservanza del principio di autosufficienza in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti - la compiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse ovvero infedelmente rappresentate dal giudicante i di per sé dotate di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tali, cioè, da disarticolare - a prescindere da ogni soggettiva valutazione - il costrutto argomentativo della decisione impugnata.

Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l'effettivo apprezzamento dei vizi, di volta in volta, dedotti.

3. Venendo al secondo profilo, di merito, prendendo in esame le doglianze poste a fondamento del ricorso della parte pubblica, ritiene il Collegio che le stesse siano, nel loro complesso, fondate.

3.1. Non è superfluo ricordare che «I delitti d'incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402).

Quanto ai rapporti tra il reato di cui all'art. 424 cod. pen. e quello di cui all'art. 635 cod. pen., secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo d'incendio, sicché non è ravvisa bile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo gli agenti accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).

Si è altresì chiarito che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo d'incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914).

3.2. Nel caso in esame, come evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione illogica e, comunque, carente, in punto di qualificazione del fatto addebitato in via provvisoria come danneggiamento.

In particolare nella motivazione dell'ordinanza impugnata manca un'appagante considerazione ed estrinsecazione delle ragioni poste a fondamento delle opzioni ermeneutiche operate dal Tribunale, sia con riferimento ad elementi indiziari diversamente valutati, sia alla maggiore concludenza attribuita ad eventuali indizi diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza genetica.

Il Tribunale del riesame ha affermato che la condotta dell'indagato non fosse qualificabile come incendio per Ydell'elemento oggettivo e soggettivo del reato addebitato in via provvisoria.

Quanto al primo profilo, nel provvedimento impugnato si legge che le fotografie e i filmati in atti documentavano che le fiamme appiccate ai locali commerciali non presentavano caratteristiche di propagazione, diffusività e capacità distruttive tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Tale valutazione era inferita dall'esigua quantità di materiale infiammabile versato, dalla facilità riscontrata nel domare le fiamme, dalla lontananza dell'ubicazione degli immobili sia da abitazioni, sia da alberi o sterpaglie facilmente infiammabili, infine dalla entità minima dei danni cagionati dal fuoco.

Tale motivazione, tuttavia, non si è per nulla confrontata con gli elementi contenuti nell'ordinanza genetica (puntualmente riprodotti nel ricorso), secondo cui la visione dei filmati dimostrava che il fuoco appiccato alle due strutture tipo chiosco fosse divampato irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici aventi una tale potenza distruttrice da attecchire immediatamente, bruciando tanto le strutture lignee che i tendaggi plastificati, tant'è che i segni di combustione non erano limitati alla sola zona d'innesco.

Sotto altro profilo, come segnalato nel ricorso, il pericolo per l'incolumità - erroneamente escluso dal Tribunale del riesame alla mera stregua dell'assenza di danni ingenti - avrebbe dovuto essere valutato con un giudizio di prognosi postuma, considerando che lo stesso è integrato non solo dalle fiamme di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi; elementi tutti .41~4 non valutati dal Tribunale di riesame.

Del tutto negletto il confronto con la circostanza che le immagini satellitari, allegate al fascicolo fotografico presente in atti, cui lo stesso Tribunale ha fatto riferimento, mostrano come le strutture incendiate si affaccino direttamente sulla strada statale che collega Messina a Palermo, vicina tanto alla vegetazione, quanto alle private abitazioni, oltre che ad un piccolo deposito di bombole GPL.

Quanto, poi, al dolo d'incendio, la motivazione del Tribunale è stata unicamente ancorata al contenuto delle dichiarazioni dell'indagato (che, com'è noto, ha diritto al mendacio), senza minimamente confrontarsi con l'articolata motivazione contenuta nell'ordinanza annullata che, sul punto, aveva posto l'accento sulle modalità dell'azione (spargimento del combustibile su vasta area, scelta delle strutture per il loro materiale facilmente infiammabile, repentina sequenza delle due azioni, scelta dell'orario notturno) che riteneva indici rappresentativi della volontà deliUgente di cagionare l'evento con le fiamme che, ii b, per le loro caratteristichevla loro violenza, avrebbero certamente teso a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per l'incolumità pubblica.

4. Ritiene, conclusivamente il Collegio che il mancato rispetto da parte del Tribunale del principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente, dotato di adeguata e maggiore persuasività, costituisce una ragione di annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto il deficit motivazionale denunciato emerge come connotato da entità tale, rispetto all'obbligo di motivazione "rafforzata", da rendere il percorso giustificativo sostanzialmente apparente, siccome irrimediabilmente fuorviato e non adeguatamente confutativo della statuizione riformata.

L'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Messina che, libero negli esiti, si atterrà ai principi suindicati.LI P.Q.M.

Annulla l'ordinanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 423 cod. pen., per avere cagionato l'incendio dei locali commerciali "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione di misura cautelare nei suoi riguardi. Il Tribunale ha ritenuto che il fatto dovesse essere inquadrato nell'alveo del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. e ciò sulla scorta dei seguenti elementi: i) le fotografie e i filmati in atti non attestava no il verificarsi di un incendio, né il relativo pericolo, sia per la scarsità dei danni creati dalle fiamme, sia per l'agevole spegnimento delle stesse da parte dei Vigili del fuoco, sia ancora per la scarsa possibilità di una loro propagazione, trattandosi di luogo isolato; ii) le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che affermava di avere appiccato le fiamme al solo fine di danneggiare per mezzo del fuoco il locale di proprietà di un soggetto con cui aveva avuto una lite, dichiarandosi pentito del gesto, mostrandosi disponibile a risarcire i danni causati, indicando agii operanti il luogo in cui aveva gettato la tanica di benzina. Elementi, questi, ritenuti indicativi dell'assenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato oggetto di addebito provvisorio. 2. Avverso detta ordinanza ricorre il Pubblico ministero deducendo l'errata impostazione giuridica e il vizio di motivazione. In primo luogo evidenzia che i filmati e le foto - contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza - davano contezza della presenza di fiamme divoratrici che avevano immediatamente attecchito sulle due strutture, composte di legno e tendaggi di plastica. Lamenta l'affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe stato pericolo per l'incolumità pubblica, invece certamente sussistente sia per le vaste dimensioni delle fiamme, sia per le loro dirette conseguenze quali il calore, il fumo, mancanza di ossigeno e l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi. Valorizzava in tal senso la presenza, nei pressi delle due strutture raggiunte dalla ch.e_ fiamme, di un piccolo deposito di bombole gpl. Ancora, segnala Vie immagini satellitari evidenziano come le due strutture incendiate risultassero affacciate direttamente sulla strada statale che collega Messina a Palermo, vicina tanto alla vegetazione quanto alle abitazioni private, oltre che al deposito di bombole in parola. L'incendio, infine, secondo le risultanze investigative, era stato spento agevolmente sol perché, per mera casualità, un distaccamento dei Vigili del fuoco si trova a circa 200 o 300 metri dalle strutture incendiate. Il Pubblico Ministero ricorrente avversa, infine, l'avvenuta esclusione dell'elemento psicologico sulla mera scorta delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio di garanzia, cui il Tribunale ha prestato fideistica adesione, trascurando illogicamente elementi di segno avverso, quali: i) l'avvenuto riempimento della tanica di benzina presso un distributore situato nelle vicinanze del luogo dell'incendio, li) lo spargimento del suo contenuto sull'intero esercizio pubblico, iii) la scelta delle strutture prese di mira in materiali (legno, plastica e tessuto) agevolmente infiammabili, iv) la scelta dell'orario notturno; v) infine la presenza di un messaggio scambiato con un amico («brucio»). Conclude, pertanto, invocando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 21 settembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 27 settembre 2023, memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, siccome svolgente censure di merito, invocandone comunque l'infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero, nient'affatto inammissibile, è fondato per le ragioni che si esporranno di seguito. 2. Quanto al profilo dell'inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa - eccepito nella memoria difensiva dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - va qui richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo come genericità ovvero indeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nelle memorie difensive, il ricorso del Pubblico ministero non è limitato alla rappresentazione di una ricostruzione alternativa dei fatti e a una soggettiva rilettura delle prove poste a fondamento della decisione del Tribunale della libertà, ma è caratterizzato da un'adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione ed ha offerto - così come impone l'osservanza del principio di autosufficienza in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti - la compiuta rappresentazione e dimostrazione delle evidenze pretermesse ovvero infedelmente rappresentate dal giudicante i di per sé dotate di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tali, cioè, da disarticolare - a prescindere da ogni soggettiva valutazione - il costrutto argomentativo della decisione impugnata. Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l'effettivo apprezzamento dei vizi, di volta in volta, dedotti. 3. Venendo al secondo profilo, di merito, prendendo in esame le doglianze poste a fondamento del ricorso della parte pubblica, ritiene il Collegio che le stesse siano, nel loro complesso, fondate. 3.1. Non è superfluo ricordare che «I delitti d'incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402). Quanto ai rapporti tra il reato di cui all'art. 424 cod. pen. e quello di cui all'art. 635 cod. pen., secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo d'incendio, sicché non è ravvisa bile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo gli agenti accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi). Si è altresì chiarito che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo d'incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914). 3.2. Nel caso in esame, come evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione illogica e, comunque, carente, in punto di qualificazione del fatto addebitato in via provvisoria come danneggiamento. In particolare nella motivazione dell'ordinanza impugnata manca un'appagante considerazione ed estrinsecazione delle ragioni poste a fondamento delle opzioni ermeneutiche operate dal Tribunale, sia con riferimento ad elementi indiziari diversamente valutati, sia alla maggiore concludenza attribuita ad eventuali indizi diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza genetica. Il Tribunale del riesame ha affermato che la condotta dell'indagato non fosse qualificabile come incendio per Ydell'elemento oggettivo e soggettivo del reato addebitato in via provvisoria. Quanto al primo profilo, nel provvedimento impugnato si legge che le fotografie e i filmati in atti documentavano che le fiamme appiccate ai locali commerciali non presentavano caratteristiche di propagazione, diffusività e capacità distruttive tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Tale valutazione era inferita dall'esigua quantità di materiale infiammabile versato, dalla facilità riscontrata nel domare le fiamme, dalla lontananza dell'ubicazione degli immobili sia da abitazioni, sia da alberi o sterpaglie facilmente infiammabili, infine dalla entità minima dei danni cagionati dal fuoco. Tale motivazione, tuttavia, non si è per nulla confrontata con gli elementi contenuti nell'ordinanza genetica (puntualmente riprodotti nel ricorso), secondo cui la visione dei filmati dimostrava che il fuoco appiccato alle due strutture tipo chiosco fosse divampato irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici aventi una tale potenza distruttrice da attecchire immediatamente, bruciando tanto le strutture lignee che i tendaggi plastificati, tant'è che i segni di combustione non erano limitati alla sola zona d'innesco. Sotto altro profilo, come segnalato nel ricorso, il pericolo per l'incolumità - erroneamente escluso dal Tribunale del riesame alla mera stregua dell'assenza di danni ingenti - avrebbe dovuto essere valutato con un giudizio di prognosi postuma, considerando che lo stesso è integrato non solo dalle fiamme di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi; elementi tutti .41~4 non valutati dal Tribunale di riesame. Del tutto negletto il confronto con la circostanza che le immagini satellitari, allegate al fascicolo fotografico presente in atti, cui lo stesso Tribunale ha fatto riferimento, mostrano come le strutture incendiate si affaccino direttamente sulla strada statale che collega Messina a Palermo, vicina tanto alla vegetazione, quanto alle private abitazioni, oltre che ad un piccolo deposito di bombole GPL. Quanto, poi, al dolo d'incendio, la motivazione del Tribunale è stata unicamente ancorata al contenuto delle dichiarazioni dell'indagato (che, com'è noto, ha diritto al mendacio), senza minimamente confrontarsi con l'articolata motivazione contenuta nell'ordinanza annullata che, sul punto, aveva posto l'accento sulle modalità dell'azione (spargimento del combustibile su vasta area, scelta delle strutture per il loro materiale facilmente infiammabile, repentina sequenza delle due azioni, scelta dell'orario notturno) che riteneva indici rappresentativi della volontà deliUgente di cagionare l'evento con le fiamme che, ii b, per le loro caratteristichevla loro violenza, avrebbero certamente teso a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per l'incolumità pubblica. 4. Ritiene, conclusivamente il Collegio che il mancato rispetto da parte del Tribunale del principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente, dotato di adeguata e maggiore persuasività, costituisce una ragione di annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto il deficit motivazionale denunciato emerge come connotato da entità tale, rispetto all'obbligo di motivazione "rafforzata", da rendere il percorso giustificativo sostanzialmente apparente, siccome irrimediabilmente fuorviato e non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. L'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Messina che, libero negli esiti, si atterrà ai principi suindicati.LI P.Q.M. Annulla l'ordinanz
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