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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 17787/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14750/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO , n. 1935/2019 depositata il 02/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Marsala, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di essere proprietario di un fondo rustico sito in Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA],in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.16, part.lle nn. 467 e 468, pervenutogli in forza di dichiarazione di successione, del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], registrata all'[OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano in data 05.09.1992 al n. 724, vol.166.

Sosteneva, quindi, che il suo dante causaaveva concesso in locazione il detto fondo, fino all'anno 1993, al Comune di Poggioreale e, successivamente, concesso in comodato d'uso a [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, la parte di fondo oggi corrispondente alla particella 468; di avere dall'anno 2002 chiesto il rilascio dell'immobile non ottenendolo e di avere scoperto che il fondo risultava, però, essere intestato a [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 84/2004 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna.

Ciò premesso, chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva del suddetto fondo nella sua interezza , nonché la condanna del convenuto al rilascio, in favore dell'attore, della parte di fondo contraddistinto dalla part. 468 e la cancellazione dellatrascrizione di detta sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva il rigetto de l le domande attoree. 3.Il Tribunale di Marsala rigettava tutte le domande proposte .

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5.[OSCURATO:PERSONA] resisteva all’appello.

6. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame.

Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 Secondo la Corte d’Appello: le informazioni fornite dal Comune non attestavano alcuna edificazione sugli immobili in oggetto dal 1968 con riferimento al terreno individuato al foglio 16, particella 467detto terreno risultava ricadeva in zona "E" agricola.

Anche con riferimento alla particella 468 su richiesta della difesa attorea, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione delle medesime informazioni (in ordine ad eventuale attività edificatoria) del terreno.

Tale richiesta, però, avevaavuto riscontro dopo più di due anni dalla richiesta e comunque attestava anche in questo caso l’assenza di attività edificatoria riferendo solo di una proroga di un contratto di fitto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il suddetto Comune, di uno spezzone di terreno ricadente nellaparticella 468 foglio di mappa 16 (porzione della ex particella 217) manient’altro suattività edificatorie riguardanti il detto lotto.

L'appellante sostene va di avere proposto una pluralità di domande, ai sensidell'art. 104 c.p.c., e, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto esaminarle separatamente qualificandole come azione negatoria o di accertamento della proprietà e non come rivendica.

Ciò premesso, il Tribunale di Marsala, condivisibilmente aveva qualificato l'azione proposta dall'appellante come azione di rivendica, perché l'attore con le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciutoproprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenernela restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed aveva quind i , ritenuto che non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sito in Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA], in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 per chi agisce in rivendicazione non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa.

L’attore aveva fondato la propria domanda esclusivamente sulla dichiarazione di successione del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA], registrata all’[OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano in data 05. 09.1992 al n. 724, attestante l'acquisto per via ereditaria della originaria unica particella 217, oggi frazionata nelle partt. 467 e

468. Inoltre, nessun riscontro probatorio avevatrovato la circostanza, affermata dall'appellante, dell'avvenuta coltivazione di alcune porzioni del fondo (la part. 467) da parte de l proprio padre e dal medesimo personalmente, stante che tutti i testimo n i escussi, così come correttamente valutato dal primo giudice, avevano riconosciuto il possesso di parte del fondo (part. 468) in capo a l la controparte e prima di lui al suo dante causa, mentre erano staticontraddittori e poco precisi nel riferire sulla coltivazione dell'altro lotto(part. 467) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del di lui genitore.

Tra l'altro, ai f ini della prova degli elementi costitutivi dell'accertamento del diritto di proprietà per possesso ultraventennale il cui onere gravava su chi invoca va la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non poteva, comunque, ritenersi indizio sufficiente, in quanto, di per sé, non esprimeva, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto diproprietà, fosse accompagnata da indizi, i quali consentisserodi presumere che fosse svolta "uti dominus" (V.

Cass. Civ. Sez.

II, 29-07-2013, n. 18215).

7. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e in prossimità Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.

L’altra parte non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.

La Corte d'Appello di Palermo avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su tutte le domande formulatedall'appellante.

Così come già aveva fatto il T ribunale, anche il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attore, in conformità alla previsione dall'art. 104 c.p.c., aveva promosso, nello stesso giudizio, una pluralità di azioni nei confronti del medesimo convenuto : 1) azione negatoria per entrambe le particelle; 2) azione di accertamento della proprietà per entrambe le particelle); 3) (azione di rivendicazione [OSCURATO:PERSONA] N. 468);4. domanda consequenziale alla azione negatoria e a quella di accertamento della proprietà, per entrambe le particelle).

La Corte d'Appello di Palermo avrebbe, pertanto, violato l'art.112 c.p.c.,omettendo di pronunciarsi: • sulle domande relative alla p.lla n. 467, tra le quali non vi era quelladi rivendicazione; • sulle domande relative alla p.lla 468, ulteriori rispetto a quella dirivendicazione. 1.1 Il primo motivo di ricorso è i nfondato.

Il ricorrente ripropone il medesimo motivo di appello che la Corte ha esaminato, evidenziando come la qualificazione operata Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dal primo giudice fosse corretta trattandosi di una domanda di rivendica (vedi pag.5 della sentenza).

La Corte d’Appello, infatti , ha condiviso la qualificazione dell'azione proposta dal ricorrente allora appellante come azione di rivendica, valutando che l'attore con tutte le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciuto proprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenerne la restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed ha, quindi, ritenuto che l’appellante non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sitoin Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA], in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto per chi agisce in rivendicazione.

Deve ribadirsi in proposito che: i l giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 -01).

Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la proprietà ed il possesso della particella n. 467 (peraltro incontestati e pacificamente ammessi in grado d'appello).

Fatti storici decisivi per il giudizio sarebbero l'esistenza di un diritto di proprietà della particella 467 in capo al ricorrente (circostanza divenutaaddirittura incontestata in grado d'appello) e il possesso della stessaparticella uti dominus e, per oltre cinquanta anni da parte dei Campisi (circostanza anch'essa incontestata in grado d'appello).

La proprietà ed il pieno possesso della particella 467sarebbero ammessi anche dalla controparte nella memoria di costituzione in appello dove si legge che l’appellato non ha mai dichiarato di essere proprietario della particella 467 ma esclusivamente della particella

468. Non ha mai avuto il possesso della predetta particella che era ed è nella disponibilità dell’appellante.

Sul punto non sono mai esistiti contrasti tra le parti.

Né il giudizio ha mai avuto come oggetto la particella 467 con la quale l 'appellato non ha mai avuto alcun rapporto" (cfr. memoria dicostituzione appellato [OSCURATO:PERSONA], pag. 4, ultimi 7 righi).

Si osserva che in realtà, [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito nella scrittura privata di acquistoentrambe le particelle e, costituendosi in primo grado, aveva sostenutola proprietà e il possesso della sola particella 467 Tali circostanze oltre ad essere ammesse da controparte in grado d'appello, sarebbero documentalmente provate da: visura ipocatastale attestante la originaria titolarità del bene in capo aCampisi Giuseppe, padre e dante causa dell'attore; certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]; certificato di stato di Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 famiglia storico da cui risulta chel'attore [OSCURATO:PERSONA] era l'unico figlio e l'unico erede legittimo diCampisi Giuseppe; la dichiarazione di successione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], comprendente anche il bene per cui è causa; una visura ipocatastale attestante il trasferimento del bene, persuccessione, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le suddette prove sarebbero corroborate dalla prova per testi eda altra documentazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: esistenza del contratto di affitto del fondotra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Poggioreale dal 1968 al 1983.Un altro fatto storico decisivo per il giudizio sarebbe l'esistenza di un contratto di affitto del fondo con cui, nel 1968, [OSCURATO:PERSONA] (padre edante causa del ricorrente) concedeva il godimento dell'immobile al comune di Poggioreale.

Il contratto era statoreiteratamente prorogato fino al 1983.

Tale fatto storico proverebbeil possesso uti dominus del fondo da parte del dante causa del ricorrente per 15 anni (dal 1968 e fino al 31.07.1983).Il rapporto contrattuale di affitto delfondo tra il Campisi e il comune di Poggioreale risulterebbe comunque provato da numerosi altri documenti e dalle deposizioni dei testi e sarebbe stato del tutto omesso dalla Corte d’Appello.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: il possesso uti dominus , ultracinquantennale ed ininterrotto dellaparticella n. 468.

Un ulteriore fatto storico decisivo per il giudizio il cui esame sarebbestato totalmente omesso dal [OSCURATO:PERSONA] della corte Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 d'appello sarebbe il possesso uti dominusdella particella n. 468 da parte delricorrente e del di lui dante causa per oltre cinquanta anni.

La C orte d'Appello, nonostante ogni evidenza, non lo ha riconosciuto, affermando che dalle testimonianze risultava il possesso di parte del fondoin capo all’appellato.

Il giudice avrebbe fatto la suddetta affermazione in mancanza di prove a sostegno, in quanto nessuno dei testi aveva parlato di possesso della particella 468 da parte del Lipari e del suo dante causa.Il "possesso" della particella 468 da parte dei Lipari sarebbe, pertanto,un’invenzione del giudicante che, alterando radicalmente l'esito dell'istruttoria, a vrebbe omesso di esaminare e prendere in considerazione l'unico fatto veramente emergente dagli atti di causa: il possesso della particella 468 da parte delricorrente e del di lui dante causacome provato dalle testimonianze e dalle prove documentali. 4.1 I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili.

La motivazione della sentenza impugnata è conforme a quella della sentenza di primo grado il che rende inammissibile lecensure in esame.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter, comma 5,c.p.c. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 115, comma 1 , c.p.c. e 116 c.p.c. e consequenzialeviolazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.

La Corte d'Appello di Palermo, sul piano processuale, avrebbe violato e falsamente applicato gli articoli 115, comma 1 , e 116 c.p.c..

In conseguenza di tale violazione processuale, risulterebbe violato e falsamenteapplicato, sotto il profilo sostanziale, l'art.1158 c.c.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare le prove a favore del ricorrente e avrebbe “inventato” le altre.

Avrebbe affermato falsamente che i testimoni (addirittura "tutti i testimoni") avevano riconosciuto il "possesso" di parte del Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 fondo da parte dell'appellato ([OSCURATO:PERSONA]) e del di lui dante causa (il padre) e avrebbe totalmente omesso l'esame delle risultanze istruttorie sul possessodella particella 468 da parte del Campisi e del di lui dante causa. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura proposta è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01).

Del pari inammissibile è ladoglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c..

Infatti,la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).

Di conseguenza è inammissibile anche la censura di violazione dell’art. 1158 c.c. che il ricorrente afferma essere avvenuta in base ad un’erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie mostrando esplicitamente di richiedere una diversa valutazione dei fatti.Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando unnuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

6. In conclusione, il ricorso è rigettato.

7. Nulla sulle spese non essendosi difesa in questa sede la parte intimata.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Ric. 2020n. 14750sez.

S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14750/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO , n. 1935/2019 depositata il 02/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Marsala, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di essere proprietario di un fondo rustico sito in Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA],in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.16, part.lle nn. 467 e 468, pervenutogli in forza di dichiarazione di successione, del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], registrata all'[OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano in data 05.09.1992 al n. 724, vol.166. Sosteneva, quindi, che il suo dante causaaveva concesso in locazione il detto fondo, fino all'anno 1993, al Comune di Poggioreale e, successivamente, concesso in comodato d'uso a [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, la parte di fondo oggi corrispondente alla particella 468; di avere dall'anno 2002 chiesto il rilascio dell'immobile non ottenendolo e di avere scoperto che il fondo risultava, però, essere intestato a [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 84/2004 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna. Ciò premesso, chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva del suddetto fondo nella sua interezza , nonché la condanna del convenuto al rilascio, in favore dell'attore, della parte di fondo contraddistinto dalla part. 468 e la cancellazione dellatrascrizione di detta sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva il rigetto de l le domande attoree. 3.Il Tribunale di Marsala rigettava tutte le domande proposte . 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5.[OSCURATO:PERSONA] resisteva all’appello. 6. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame. Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 Secondo la Corte d’Appello: le informazioni fornite dal Comune non attestavano alcuna edificazione sugli immobili in oggetto dal 1968 con riferimento al terreno individuato al foglio 16, particella 467detto terreno risultava ricadeva in zona "E" agricola. Anche con riferimento alla particella 468 su richiesta della difesa attorea, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione delle medesime informazioni (in ordine ad eventuale attività edificatoria) del terreno. Tale richiesta, però, avevaavuto riscontro dopo più di due anni dalla richiesta e comunque attestava anche in questo caso l’assenza di attività edificatoria riferendo solo di una proroga di un contratto di fitto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il suddetto Comune, di uno spezzone di terreno ricadente nellaparticella 468 foglio di mappa 16 (porzione della ex particella 217) manient’altro suattività edificatorie riguardanti il detto lotto. L'appellante sostene va di avere proposto una pluralità di domande, ai sensidell'art. 104 c.p.c., e, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto esaminarle separatamente qualificandole come azione negatoria o di accertamento della proprietà e non come rivendica. Ciò premesso, il Tribunale di Marsala, condivisibilmente aveva qualificato l'azione proposta dall'appellante come azione di rivendica, perché l'attore con le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciutoproprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenernela restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed aveva quind i , ritenuto che non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sito in Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA], in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 per chi agisce in rivendicazione non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa. L’attore aveva fondato la propria domanda esclusivamente sulla dichiarazione di successione del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA], registrata all’[OSCURATO:PERSONA] di Castelvetrano in data 05. 09.1992 al n. 724, attestante l'acquisto per via ereditaria della originaria unica particella 217, oggi frazionata nelle partt. 467 e 468. Inoltre, nessun riscontro probatorio avevatrovato la circostanza, affermata dall'appellante, dell'avvenuta coltivazione di alcune porzioni del fondo (la part. 467) da parte de l proprio padre e dal medesimo personalmente, stante che tutti i testimo n i escussi, così come correttamente valutato dal primo giudice, avevano riconosciuto il possesso di parte del fondo (part. 468) in capo a l la controparte e prima di lui al suo dante causa, mentre erano staticontraddittori e poco precisi nel riferire sulla coltivazione dell'altro lotto(part. 467) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del di lui genitore. Tra l'altro, ai f ini della prova degli elementi costitutivi dell'accertamento del diritto di proprietà per possesso ultraventennale il cui onere gravava su chi invoca va la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non poteva, comunque, ritenersi indizio sufficiente, in quanto, di per sé, non esprimeva, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto diproprietà, fosse accompagnata da indizi, i quali consentisserodi presumere che fosse svolta "uti dominus" (V. Cass. Civ. Sez. II, 29-07-2013, n. 18215). 7. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e in prossimità Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. L’altra parte non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. La Corte d'Appello di Palermo avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su tutte le domande formulatedall'appellante. Così come già aveva fatto il T ribunale, anche il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attore, in conformità alla previsione dall'art. 104 c.p.c., aveva promosso, nello stesso giudizio, una pluralità di azioni nei confronti del medesimo convenuto : 1) azione negatoria per entrambe le particelle; 2) azione di accertamento della proprietà per entrambe le particelle); 3) (azione di rivendicazione [OSCURATO:PERSONA] N. 468);4. domanda consequenziale alla azione negatoria e a quella di accertamento della proprietà, per entrambe le particelle). La Corte d'Appello di Palermo avrebbe, pertanto, violato l'art.112 c.p.c.,omettendo di pronunciarsi: • sulle domande relative alla p.lla n. 467, tra le quali non vi era quelladi rivendicazione; • sulle domande relative alla p.lla 468, ulteriori rispetto a quella dirivendicazione. 1.1 Il primo motivo di ricorso è i nfondato. Il ricorrente ripropone il medesimo motivo di appello che la Corte ha esaminato, evidenziando come la qualificazione operata Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dal primo giudice fosse corretta trattandosi di una domanda di rivendica (vedi pag.5 della sentenza). La Corte d’Appello, infatti , ha condiviso la qualificazione dell'azione proposta dal ricorrente allora appellante come azione di rivendica, valutando che l'attore con tutte le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciuto proprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenerne la restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed ha, quindi, ritenuto che l’appellante non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sitoin Poggioreale (TP), C.da [OSCURATO:PERSONA], in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto per chi agisce in rivendicazione. Deve ribadirsi in proposito che: i l giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 -01). Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la proprietà ed il possesso della particella n. 467 (peraltro incontestati e pacificamente ammessi in grado d'appello). Fatti storici decisivi per il giudizio sarebbero l'esistenza di un diritto di proprietà della particella 467 in capo al ricorrente (circostanza divenutaaddirittura incontestata in grado d'appello) e il possesso della stessaparticella uti dominus e, per oltre cinquanta anni da parte dei Campisi (circostanza anch'essa incontestata in grado d'appello). La proprietà ed il pieno possesso della particella 467sarebbero ammessi anche dalla controparte nella memoria di costituzione in appello dove si legge che l’appellato non ha mai dichiarato di essere proprietario della particella 467 ma esclusivamente della particella 468. Non ha mai avuto il possesso della predetta particella che era ed è nella disponibilità dell’appellante. Sul punto non sono mai esistiti contrasti tra le parti. Né il giudizio ha mai avuto come oggetto la particella 467 con la quale l 'appellato non ha mai avuto alcun rapporto" (cfr. memoria dicostituzione appellato [OSCURATO:PERSONA], pag. 4, ultimi 7 righi). Si osserva che in realtà, [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito nella scrittura privata di acquistoentrambe le particelle e, costituendosi in primo grado, aveva sostenutola proprietà e il possesso della sola particella 467 Tali circostanze oltre ad essere ammesse da controparte in grado d'appello, sarebbero documentalmente provate da: visura ipocatastale attestante la originaria titolarità del bene in capo aCampisi Giuseppe, padre e dante causa dell'attore; certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]; certificato di stato di Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 famiglia storico da cui risulta chel'attore [OSCURATO:PERSONA] era l'unico figlio e l'unico erede legittimo diCampisi Giuseppe; la dichiarazione di successione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], comprendente anche il bene per cui è causa; una visura ipocatastale attestante il trasferimento del bene, persuccessione, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le suddette prove sarebbero corroborate dalla prova per testi eda altra documentazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: esistenza del contratto di affitto del fondotra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Poggioreale dal 1968 al 1983.Un altro fatto storico decisivo per il giudizio sarebbe l'esistenza di un contratto di affitto del fondo con cui, nel 1968, [OSCURATO:PERSONA] (padre edante causa del ricorrente) concedeva il godimento dell'immobile al comune di Poggioreale. Il contratto era statoreiteratamente prorogato fino al 1983. Tale fatto storico proverebbeil possesso uti dominus del fondo da parte del dante causa del ricorrente per 15 anni (dal 1968 e fino al 31.07.1983).Il rapporto contrattuale di affitto delfondo tra il Campisi e il comune di Poggioreale risulterebbe comunque provato da numerosi altri documenti e dalle deposizioni dei testi e sarebbe stato del tutto omesso dalla Corte d’Appello. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: il possesso uti dominus , ultracinquantennale ed ininterrotto dellaparticella n. 468. Un ulteriore fatto storico decisivo per il giudizio il cui esame sarebbestato totalmente omesso dal [OSCURATO:PERSONA] della corte Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 d'appello sarebbe il possesso uti dominusdella particella n. 468 da parte delricorrente e del di lui dante causa per oltre cinquanta anni. La C orte d'Appello, nonostante ogni evidenza, non lo ha riconosciuto, affermando che dalle testimonianze risultava il possesso di parte del fondoin capo all’appellato. Il giudice avrebbe fatto la suddetta affermazione in mancanza di prove a sostegno, in quanto nessuno dei testi aveva parlato di possesso della particella 468 da parte del Lipari e del suo dante causa.Il "possesso" della particella 468 da parte dei Lipari sarebbe, pertanto,un’invenzione del giudicante che, alterando radicalmente l'esito dell'istruttoria, a vrebbe omesso di esaminare e prendere in considerazione l'unico fatto veramente emergente dagli atti di causa: il possesso della particella 468 da parte delricorrente e del di lui dante causacome provato dalle testimonianze e dalle prove documentali. 4.1 I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili. La motivazione della sentenza impugnata è conforme a quella della sentenza di primo grado il che rende inammissibile lecensure in esame. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter, comma 5,c.p.c. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 115, comma 1 , c.p.c. e 116 c.p.c. e consequenzialeviolazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. La Corte d'Appello di Palermo, sul piano processuale, avrebbe violato e falsamente applicato gli articoli 115, comma 1 , e 116 c.p.c.. In conseguenza di tale violazione processuale, risulterebbe violato e falsamenteapplicato, sotto il profilo sostanziale, l'art.1158 c.c. La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare le prove a favore del ricorrente e avrebbe “inventato” le altre. Avrebbe affermato falsamente che i testimoni (addirittura "tutti i testimoni") avevano riconosciuto il "possesso" di parte del Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 fondo da parte dell'appellato ([OSCURATO:PERSONA]) e del di lui dante causa (il padre) e avrebbe totalmente omesso l'esame delle risultanze istruttorie sul possessodella particella 468 da parte del Campisi e del di lui dante causa. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La censura proposta è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01). Del pari inammissibile è ladoglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c.. Infatti,la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Di conseguenza è inammissibile anche la censura di violazione dell’art. 1158 c.c. che il ricorrente afferma essere avvenuta in base ad un’erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie mostrando esplicitamente di richiedere una diversa valutazione dei fatti.Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando unnuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 6. In conclusione, il ricorso è rigettato. 7. Nulla sulle spese non essendosi difesa in questa sede la parte intimata. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ric. 2020n. 14750sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenz
Sentenza Cassazione n. 17787/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris