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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37012/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo impugnata ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale di Palermo il 16.9.2020, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della cooperativa a responsabilità limitata "Vigilant team", di cui era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 11.10.2010, incarico dal quale aveva rassegnato le dimissioni il 6.12.2010, anche se queste, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non potevano considerarsi efficaci, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 cod. civ., essendo dimissionario l'intero consiglio di amministrazione (cda) dal 25.11.2010.

La liquidazione coatta amministrativa della società era stata dic:hiarata il 3.11.2011, mentre lo stato di insolvenza il 17.12.2014.

2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputati:), tramite il difensore, deducendo due motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, tenuta ferma nonostante già in appello si fosse fatto rilevare che le dimissioni presentate al cda della cooperativa erano da considerarsi efficaci e sollevavano, quindi, l'imputato dal coinvolgimento nella gestione documentale della società, mentre non poteva essere accolta la tesi della sentenza impugnata, secondo cui egli continuava a rivestire l'incarico in regime di prorogati°, dovendo ritenersi inefficaci le dimissioni.

In realtà, il ricorrente, proprio perché accortosi dello stato di difficoltà economica e dissesto della cooperativa subito dopo la nomina, difficoltà che gli impedivano qualsiasi operatività di gestione, aveva deciso di lasciare l'incarico dopo appena due mesi dall'investitura.

E che il passivo si fosse accumulato in epoca ben più risalente rispetto alla sua nomina è accertato in giudizio dalla testimonianza del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiarito come, sin dal 2002, la situazione fosse in atto.

Del resto, la stessa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ha evidenziato che tale stato era conclamato già al momento della dichiarazione della liquidazione coatta, con disequilibrio tra esposizioni debitorie (per oltre 4,216.000 euro) ed attività (pari a 18.690 euro).

Dalla non riconducibilità delle condotte causative del dissesto al ricorrente la difesa fa derivare la conseguenza che anche la tenuta delle scritture contabili relative a quegli anni non si possono ricondurre alla sua responsabilità.

Si contesta ancora la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, desunto dai giudici di merito dal comportamento obliquo del ricorrente, che avrebbe ritardato la consegna delle scritture contabili con varie scuse proposte al liquidatore, effettuandola poi in modo incompleto; in realtà, l'unico dato rilevante sarebbe in senso favorevole all'imputato: egli è proprio colui il quale ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione coatta, così dimostrando buona fede e trasparenza di azione rispetto alla difficoltà economico- gestionale della cooperativa e non già la volontà di proseguire l'attività a dispetto di questa e nascondendo i contenuti delle scritture contabili.

Inoltre, il ricorrente non aveva poteri di firma, rimasti in capo al precedente amministratore, sicchè neppure aveva poteri gestionali, a dispetto di quanto afferma la sentenza d'appello.

A riprova dell'estraneità alla gestione aziendale del ricorrente, la difesa pone la sentenza di assoluzione nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, emessa dal Tribunale di Palermo il 19.12.2018, che ha stabilito proprio la non riferibilità di detta gestione a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo fiscale dell'anno 2010, dato il ruolo solo formale da lui rivestito e l'incapacità operativa in concreto.

Infine, si lamenta difetto di motivazione della sentenza impugnata, là dove non precisa quali scritture contabili siano state non consegnate e come la loro mancanza abbia cagionato un danno ai creditori.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato meno grave di bancarotta semplice documentale, nonostante l'indicatore della buona fede del ricorrente, costituito dalla richiesta di liquidazione coatta amministrativa formulata da lui stesso, confliggente con la volontà di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

3. [OSCURATO:PERSONA] Epidendio ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso, reiterativo dei motivi d'appello.

3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve essere rigettato.

2. La sentenza d'appello ha chiarito in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta, superando le obiezioni della difesa esposte con l'atto di appello (puntualmente riportate nella pronuncia della Corte territoriale), che in qualche modo sono riproposte nel ricorso all'esame del Collegio.Ad un'analisi attenta della motivazione della decisione impugnata, si rivela, quindi, infondata la tesi del ricorrente, secondo cui, il 6.12.2010, egli avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della cooperativa, sicchè, per tale ragione, avrebbe perso la qualifica soggettiva idonea al deterrninarsi delle condizioni giuridiche ed obiettivi per attribuirgli la responsabilità della tenuta della documentazione contabile della società.

Anzitutto, i giudici d'appello sottolineano che le dimissioni rassegnate non sono state in realtà formalizzate con valore esterno, ma sono state prese in considerazione solo con valenza interna all'ente, visto che la delibera assembleare di accettazione delle dimissioni non è stata pubblicizzata in alcun modo.

In ogni caso, la cessazione dall'incarico di amministratore unico di una società, per qualsiasi ragione, determina l'operatività dell'istituto della "prorogatio imperii", previsto dall'art. 2385 cod. civ., secondo cui detta cessazione ha effetto (se resta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione) soltanto in forza della sua avvenuta sostituzione con altro amministratore, con la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore, di talchè l'efficacia delle dimissioni o di qualsiasi altro istituto da cui derivi che la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore dipende e decorre dall'avvenuta sostituzione (in tal senso anche la giurisprudenza della Cassazione civile, a partire da Sez. 3, n. 281 del 24/1/1975, Rv. 373494; si vedano anche Sez.

L, n. 6454 del 11/12/1979, Rv. 403190; Sez. 1, n. 28 del 3/1/2013, Rv. 625191).

Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha messo in risalto la circostanza che le missive dell'imputato, nelle quali rappresentava le SUE! dimissioni, davano atto proprio delle dimissioni anche di tutto il consiglio di amministrazione, praticamente azzerato; né risulta sia stato nominato un amministratore in sostituzione.

Pertanto, anche dal punto di vista formale, per la proroga nelle funzioni, il ricorrente rivestiva comunque il ruolo di amministratore unico della cooperativa in liquidazione.

Ed il secondo comma dell'art. 2385 cod. civ. non è norma limitativa delle attribuzioni dell'amministratore nel periodo di proroga, sicchè deve escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione (Sez. 1, n. 8912 del 4/6/2003, Rv. 563895) e, dunque, che al ricorrente fossero estranei compiti di tenuta regolare della documentazione contabile della cooperativa.

Da tali elementi si è tratta agevolmente, e convincentemente, la responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli, su di un piano oggettivo, rilevato che l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Sez. 5, n. 20514 del 22/1/2019, Martino, Rv. 275261, in tema di bancarotta semplice documentale).2.1.

Si è valutata correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

La consegna delle scritture contabili da parte del ricorrente è stata parziale e inidonea a consentire la ricostruzione dei movimenti contabili e del patrimonio della società; dal 2009 non si era più provveduto alla redazione del bilancio.

Sussistono, pertanto, elementi univoci della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a carico dell'amministratore, responsabile della tenuta della documentazione sociale rilevante.

Infatti, costituisce orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455).

2.2. Quanto alle osservazioni difensive sulla sussistenza dell'elemento psicologico doloso del reato, si evidenziano nella sentenza impugnata alcuni indicatori che contraddicono in concreto la volontà di dismettere l'interesse gestionale ed operativo per le sorti della società cooperativa: il 2.11.2011, vale a dire il giorno precedente alla messa in liquidazione della cooperativa - e, dunque, molti mesi dopo alla data delle dimissioni - risulta essere stata effettuata l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dell'imputato quale Presidente del cda della cooperativa stessa "con durata in carica illimitata"; dopo le dimissioni, il ricorrente ha preso in consegna i libri e le scritture contabili della società dal precedente contabile (vi è un verbale di consegna del 11.11.2011 in atti) ed ha richiesto la revisione ordinaria della cooperativa, tanto che l'AGCI aveva chiesto a lui stesso - quale Presidente - di mettere a disposizione del revisore la documentazione (anche per tale circostanza vi è documentazione acquisita al processo).

La qualità di legale rappresentante della società era, quindi, esercitata con consapevolezza dall'imputato, anche dopo le sue dimissioni, tanto che il commissario liquidatore aveva chiesto proprio a lui la consegna delle scritture contabili, compiuta in data 10.9.2011, all'esito della diffida ad adempiere da parte del commissario, viste le "continue scuse" addotte dal ricorrente per il ritardo nella consegna.

Gli indicatori del dolo specifico richiesto dalla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, ancorchè parziale (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 8/11/2020, Martinenghi, Rv. 279838), sono stati, quindi, enunciati nella motivazione del provvedimento impugnato, che pur esplicitamente fa riferimento al solo dolo generico (cfr., in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza d'appello).

Nessun rilievo, poi, ha la circostanza valorizzata dalla difesa che, in un diverso processo e per diversa ipotesi di reato (l'art. 10-ter c .Igs. n. 74 del 2000), vi siano state valutazioni differenti sull'amministrazione della società cooperativa.

2.3. Infine, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterativo e aspecifico.

La sentenza impugnata ha già escluso la configurabilità della condotta del ricorrente nel meno grave delitto di bancarotta semplice documentale, sia pur facendo riferimento ad un argomento giuridico inesatto, che coagula nel dolo generico l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, laddove invece vanno distinte le diverse ipotesi previste dall'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall. e, nel caso di specie, come si è già precisato, deve essere individuato il dolo specifico quale coefficiente psicologico del reato di sottrazione fraudolenta delle scritture contabili, indicato espressamente a pag. 9 della sentenza d'appello (cfr. la giurisprudenza già citata, compendiata nella più recente sentenza Martinenghi del 2020, cit.).

Gli indicatori enucleati, di fatto, comunque, dalla decisione di secondo grado, nel corso dell'intero suo argomentare, evidenziano senza dubbio la ricorrenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, per la condotta strumentale ad occultare le significative passività anche nei confronti dell'Erario.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo impugnata ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale di Palermo il 16.9.2020, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della cooperativa a responsabilità limitata "Vigilant team", di cui era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 11.10.2010, incarico dal quale aveva rassegnato le dimissioni il 6.12.2010, anche se queste, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non potevano considerarsi efficaci, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 cod. civ., essendo dimissionario l'intero consiglio di amministrazione (cda) dal 25.11.2010. La liquidazione coatta amministrativa della società era stata dic:hiarata il 3.11.2011, mentre lo stato di insolvenza il 17.12.2014. 2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputati:), tramite il difensore, deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, tenuta ferma nonostante già in appello si fosse fatto rilevare che le dimissioni presentate al cda della cooperativa erano da considerarsi efficaci e sollevavano, quindi, l'imputato dal coinvolgimento nella gestione documentale della società, mentre non poteva essere accolta la tesi della sentenza impugnata, secondo cui egli continuava a rivestire l'incarico in regime di prorogati°, dovendo ritenersi inefficaci le dimissioni. In realtà, il ricorrente, proprio perché accortosi dello stato di difficoltà economica e dissesto della cooperativa subito dopo la nomina, difficoltà che gli impedivano qualsiasi operatività di gestione, aveva deciso di lasciare l'incarico dopo appena due mesi dall'investitura. E che il passivo si fosse accumulato in epoca ben più risalente rispetto alla sua nomina è accertato in giudizio dalla testimonianza del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiarito come, sin dal 2002, la situazione fosse in atto. Del resto, la stessa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ha evidenziato che tale stato era conclamato già al momento della dichiarazione della liquidazione coatta, con disequilibrio tra esposizioni debitorie (per oltre 4,216.000 euro) ed attività (pari a 18.690 euro). Dalla non riconducibilità delle condotte causative del dissesto al ricorrente la difesa fa derivare la conseguenza che anche la tenuta delle scritture contabili relative a quegli anni non si possono ricondurre alla sua responsabilità. Si contesta ancora la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, desunto dai giudici di merito dal comportamento obliquo del ricorrente, che avrebbe ritardato la consegna delle scritture contabili con varie scuse proposte al liquidatore, effettuandola poi in modo incompleto; in realtà, l'unico dato rilevante sarebbe in senso favorevole all'imputato: egli è proprio colui il quale ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione coatta, così dimostrando buona fede e trasparenza di azione rispetto alla difficoltà economico- gestionale della cooperativa e non già la volontà di proseguire l'attività a dispetto di questa e nascondendo i contenuti delle scritture contabili. Inoltre, il ricorrente non aveva poteri di firma, rimasti in capo al precedente amministratore, sicchè neppure aveva poteri gestionali, a dispetto di quanto afferma la sentenza d'appello. A riprova dell'estraneità alla gestione aziendale del ricorrente, la difesa pone la sentenza di assoluzione nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, emessa dal Tribunale di Palermo il 19.12.2018, che ha stabilito proprio la non riferibilità di detta gestione a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo fiscale dell'anno 2010, dato il ruolo solo formale da lui rivestito e l'incapacità operativa in concreto. Infine, si lamenta difetto di motivazione della sentenza impugnata, là dove non precisa quali scritture contabili siano state non consegnate e come la loro mancanza abbia cagionato un danno ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato meno grave di bancarotta semplice documentale, nonostante l'indicatore della buona fede del ricorrente, costituito dalla richiesta di liquidazione coatta amministrativa formulata da lui stesso, confliggente con la volontà di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. 3. [OSCURATO:PERSONA] Epidendio ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso, reiterativo dei motivi d'appello. 3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve essere rigettato. 2. La sentenza d'appello ha chiarito in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta, superando le obiezioni della difesa esposte con l'atto di appello (puntualmente riportate nella pronuncia della Corte territoriale), che in qualche modo sono riproposte nel ricorso all'esame del Collegio.Ad un'analisi attenta della motivazione della decisione impugnata, si rivela, quindi, infondata la tesi del ricorrente, secondo cui, il 6.12.2010, egli avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della cooperativa, sicchè, per tale ragione, avrebbe perso la qualifica soggettiva idonea al deterrninarsi delle condizioni giuridiche ed obiettivi per attribuirgli la responsabilità della tenuta della documentazione contabile della società. Anzitutto, i giudici d'appello sottolineano che le dimissioni rassegnate non sono state in realtà formalizzate con valore esterno, ma sono state prese in considerazione solo con valenza interna all'ente, visto che la delibera assembleare di accettazione delle dimissioni non è stata pubblicizzata in alcun modo. In ogni caso, la cessazione dall'incarico di amministratore unico di una società, per qualsiasi ragione, determina l'operatività dell'istituto della "prorogatio imperii", previsto dall'art. 2385 cod. civ., secondo cui detta cessazione ha effetto (se resta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione) soltanto in forza della sua avvenuta sostituzione con altro amministratore, con la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore, di talchè l'efficacia delle dimissioni o di qualsiasi altro istituto da cui derivi che la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore dipende e decorre dall'avvenuta sostituzione (in tal senso anche la giurisprudenza della Cassazione civile, a partire da Sez. 3, n. 281 del 24/1/1975, Rv. 373494; si vedano anche Sez. L, n. 6454 del 11/12/1979, Rv. 403190; Sez. 1, n. 28 del 3/1/2013, Rv. 625191). Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha messo in risalto la circostanza che le missive dell'imputato, nelle quali rappresentava le SUE! dimissioni, davano atto proprio delle dimissioni anche di tutto il consiglio di amministrazione, praticamente azzerato; né risulta sia stato nominato un amministratore in sostituzione. Pertanto, anche dal punto di vista formale, per la proroga nelle funzioni, il ricorrente rivestiva comunque il ruolo di amministratore unico della cooperativa in liquidazione. Ed il secondo comma dell'art. 2385 cod. civ. non è norma limitativa delle attribuzioni dell'amministratore nel periodo di proroga, sicchè deve escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione (Sez. 1, n. 8912 del 4/6/2003, Rv. 563895) e, dunque, che al ricorrente fossero estranei compiti di tenuta regolare della documentazione contabile della cooperativa. Da tali elementi si è tratta agevolmente, e convincentemente, la responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli, su di un piano oggettivo, rilevato che l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Sez. 5, n. 20514 del 22/1/2019, Martino, Rv. 275261, in tema di bancarotta semplice documentale).2.1. Si è valutata correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La consegna delle scritture contabili da parte del ricorrente è stata parziale e inidonea a consentire la ricostruzione dei movimenti contabili e del patrimonio della società; dal 2009 non si era più provveduto alla redazione del bilancio. Sussistono, pertanto, elementi univoci della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a carico dell'amministratore, responsabile della tenuta della documentazione sociale rilevante. Infatti, costituisce orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455). 2.2. Quanto alle osservazioni difensive sulla sussistenza dell'elemento psicologico doloso del reato, si evidenziano nella sentenza impugnata alcuni indicatori che contraddicono in concreto la volontà di dismettere l'interesse gestionale ed operativo per le sorti della società cooperativa: il 2.11.2011, vale a dire il giorno precedente alla messa in liquidazione della cooperativa - e, dunque, molti mesi dopo alla data delle dimissioni - risulta essere stata effettuata l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dell'imputato quale Presidente del cda della cooperativa stessa "con durata in carica illimitata"; dopo le dimissioni, il ricorrente ha preso in consegna i libri e le scritture contabili della società dal precedente contabile (vi è un verbale di consegna del 11.11.2011 in atti) ed ha richiesto la revisione ordinaria della cooperativa, tanto che l'AGCI aveva chiesto a lui stesso - quale Presidente - di mettere a disposizione del revisore la documentazione (anche per tale circostanza vi è documentazione acquisita al processo). La qualità di legale rappresentante della società era, quindi, esercitata con consapevolezza dall'imputato, anche dopo le sue dimissioni, tanto che il commissario liquidatore aveva chiesto proprio a lui la consegna delle scritture contabili, compiuta in data 10.9.2011, all'esito della diffida ad adempiere da parte del commissario, viste le "continue scuse" addotte dal ricorrente per il ritardo nella consegna. Gli indicatori del dolo specifico richiesto dalla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, ancorchè parziale (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 8/11/2020, Martinenghi, Rv. 279838), sono stati, quindi, enunciati nella motivazione del provvedimento impugnato, che pur esplicitamente fa riferimento al solo dolo generico (cfr., in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza d'appello). Nessun rilievo, poi, ha la circostanza valorizzata dalla difesa che, in un diverso processo e per diversa ipotesi di reato (l'art. 10-ter c .Igs. n. 74 del 2000), vi siano state valutazioni differenti sull'amministrazione della società cooperativa. 2.3. Infine, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterativo e aspecifico. La sentenza impugnata ha già escluso la configurabilità della condotta del ricorrente nel meno grave delitto di bancarotta semplice documentale, sia pur facendo riferimento ad un argomento giuridico inesatto, che coagula nel dolo generico l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, laddove invece vanno distinte le diverse ipotesi previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. e, nel caso di specie, come si è già precisato, deve essere individuato il dolo specifico quale coefficiente psicologico del reato di sottrazione fraudolenta delle scritture contabili, indicato espressamente a pag. 9 della sentenza d'appello (cfr. la giurisprudenza già citata, compendiata nella più recente sentenza Martinenghi del 2020, cit.). Gli indicatori enucleati, di fatto, comunque, dalla decisione di secondo grado, nel corso dell'intero suo argomentare, evidenziano senza dubbio la ricorrenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, per la condotta strumentale ad occultare le significative passività anche nei confronti dell'Erario. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s
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