CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 23246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BARI, con decreto deciso nella camera di consiglio del 18/11/2021, riformava il provvedimento col quale il TRIBUNALE di BARI in data 21/01/2021 aveva disposto la confisca di prevenzione di una abitazione con autorimessa in BARI, della quota pari al 50% della [OSCURATO:SOCIETA] & c. e dei saldi attivi dei conti correnti silurati superiori a 1.000 euro intestati a [OSCURATO:PERSONA] Ivana, perché ritenuti nella disponibilità del padre [OSCURATO:PERSONA] Domenico, del quale era stata accertata la pericolosità sociale con riferimento agli anni 2014-2016. La CORTE decideva il dissequestro e la restituzione dell'abitazione, confermando per il resto. 2. Propongono ricorsi per cassazione il PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di BARI e, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] Ivana.2.1. Il rappresentante della pubblica accusa deduce come motivo la violazione dell'art. 10 co. 2 d. Igs. n. 159/2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen., rilevando la carenza di motivazione su elementi decisivi relativi all'immobile restituito. Rispetto all'avere la CORTE barese fondato la valutazione sull'acquisito del bene avvenuto il 27/05/2013, al di fuori della perpetrazione di pericolosità del padre, richiama quanto in proposito osservato dal TRIBUNALE, per il quale la concessione - finalizzata alla acquisizione del bene - di un mutuo ipotecario pari a 180.000 euro era incompatibile con le modeste entrate della figlia, e pertanto quel mutuo doveva considerarsi contratto nella consapevolezza del contare su redditi di provenienza illecita: tanto più che i relativi ratei, dell'importo di circa 675 euro al mese, sarebbero ricaduti nel periodo di acclarata pericolosità del proposto. Su tale elemento la CORTE non avrebbe articolato alcun argomento. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] Ivana deduce la violazione dell'art. 24 d. Igs. n. 159/2011 e censura la carenza di motivazione sulla conferma della confisca del 50% della quote della menzionata società. Sostiene che le conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, dalle quali la CORTE aveva tratto ragioni di conferma della disponibilità di fatto dell'esercizio commerciale in capo al padre, in realtà avrebbero provocato la formulazione di congetture, tenendo conto della modestia del locale in questione, che non avrebbe giustificato l'investimento ipotizzato alla stregua delle captazioni. 3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. di BARI e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ivana. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono dichiararsi entrambi inammissibili. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. Repaci e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. 2. Non è condivisibile la censura del P.G. di BARI, ripresa nelle conclusioni dal P.G. in sede, in ordine alla asserita omessa motivazione da parte della CORTEterritoriale sull'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] Ivana dell'abitazione con autorimessa. Il rappresentante della pubblica accusa non si confronta per un verso con un dato pregiudiziale della motivazione del Collegio barese, cioè l'assenza del presupposto per attingere quel bene, costituito dalla riscontrata pericolosità sociale del proposto nel momento in cui esso veniva acquistato, nel maggio 2013: sul punto il decreto impugnato ha precisato l'assenza di imputazioni o di condanne, tali da anticipare il periodo di riferimento; per altro verso, con la irrilevanza del carattere effettivo o simulato della provenienza del denaro servito per l'acquisizione dell'immobile, se da mutui o da aiuti di famiglia, spiegando che la conseguenza sarebbe stata eguale: nel senso che il primo caso avrebbe fatto escludere l'apporto di proventi delittuosi da parte del padre della ricorrente, mentre il secondo, ipotizzando una provvista illecita occultata, avrebbe preteso l'individuazione di delitti che avessero concorso a formarla, che invece non sussistono. A fronte di tale motivazione, di sicuro non qualificabile come apparente, la parte pubblica ricorrente replica con un argomento di merito, in quanto tale non proponibile in questa sede di legittimità, poiché - riprendendo il contenuto del decreto del TRIBUNALE - sostiene che nel momento in cui il mutuo veniva sottoscritto vi fosse la consapevolezza da parte dell'acquirente, derivante dagli scarsi redditi di cui disponeva, che i suoi ratei sarebbero stati coperti da proventi illeciti. Oltre che costituire un motivo in fatto inidoneo a superare il denunciato - e insussistente - vizio di omessa motivazione, tale ragionamento appare in sé illogico, poiché attribuisce alla ricorrente, quale spinta per l'accensione del mutuo, l'aspettativa di introiti dalla futura attività illecita che il padre avrebbe commesso. Sul piano dello stretto diritto, nella prospettiva di anticipare o posticipare, comunque estendendolo, il periodo della pericolosità sociale, come sollecitato dal P.G. ricorrente, non viene in soccorso la sentenza delle Sez. U di questa S.C. n. 27421 del 25/02/2021 (dep.15/07/2021 Rv. 281561 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che ha enunciato il criterio di "ragionevolezza temporale", collegato alla identificazione del c.d. "reato spia", perché è vero che tale pronuncia fa "salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza", purché tuttavia ciò avvenga "con risorse finanziarie possedute prima": e nella specie, come si è detto, non vi è alcun elemento di fatto che permetta di ritenere il previo possesso di tali risorse. 3. Nemmeno condivisibile è la censura di [OSCURATO:PERSONA] Ivana, poiché il decreto di appello contiene una motivazione più che congrua, comunque non apparente, in ordine alla riferibilità dell'esercizio commerciale in capo al padre, e non invece con provvista rinveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA], appartenente al marito della ricorrente. Tale valutazione viene fondata sulle conversazioni oggetto di intercettazione, analiticamente elencate, e riportate alla lettera nei passaggi più significativi, riguardanti l'investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] Domenico nei lavori del bar della somma di 60.000 euro, e la preoccupazione della ricorrente che quelle somme risultassero regolarmente versate, a tal fine intestando le fatture alla società Givi, oltre che le frasi inequivoche della moglie del proposto su chi avesse realmente messo a disposizione il denaro necessario. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, quando a quello di [OSCURATO:PERSONA] Ivana, la condanna di costei al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] Ivana al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2022 Il