CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 1991
Cassazione n. 12755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/03/1991 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata in data 14 febbraio 2020 dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti del ricorrente, che lo aveva condannato per il reato di cui all' art. 495 cod. pen., previa concessione delle circostanze generiche, alla pena di mesi otto di reclusione. L'accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo di polizia durante il quale, alla richiesta delle sue generalità, riferiva falsamente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere nato ad Algeri in data 1° gennaio 1991, laddove già risultavano le sue esatte generalità. [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2017. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il motivo proposto è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta così come ricondotta all'art. 495 cod. pen. In particolare, nel caso di specie la Corte di appello ha erroneamente motivato in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente di rendere dichiarazioni al pubblico ufficiale dal momento che il controllo in atto non era a lui rivolto e lo stesso ignorava che le dichiarazioni fossero destinate ad essere riportate in un atto pubblico (il ricorrente si trovava in un'abitazione all'interno della quale la polizia giudiziaria aveva fatto ingresso per eseguire un'ordinanza cautelare di cui non era destinatario l'imputato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato. Ha infatti la sentenza impugnata (p.3) chiarito con motivazione, né manifestamente illogica, né contraddittoria che: -il ricorrente fu richiesto di dichiarare le proprie generalità perché sprovvisto di documento; -la richiesta di scrivere le proprie generalità era una circostanza che inequivocabilmente lo rendeva consapevole delle finalità cui erano destinate quelle dichiarazioni e cioè alla sua corretta identificazione da parte del pubblico ufficiale.La sentenza risulta conforme ai principi stabiliti da questa Corte secondo la quale: "Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, (2022), Rv. 282650). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci