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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 03703/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto e ceduto dietro corrispettivo economico sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del medesimo tipo, ammontante complessivamente a grammi 111,8 da cui sono ricavabili 1.175,44 dosi medie singole.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio In ordine alla prima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, evidenziando che si riferiscono a reati specifici in materia di stupefacenti, circostanza che denota una persistente inclinazione a delinquere.

Al riguardo, si osserva che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione dell'art.99 cod. pen. (Sez.3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444).

Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale, la rilevante quantità di dosi ricavabili (1.175,44 circa di dosi medie singole), le modalità seriali e il contesto di sistematica operatività, come dimostrato dalla disponibilità di un quantitativo considerevole di sostanza già frazionata e pronta per la vendita al dettaglio, elementi che assumono valenza negativa e l'inclinazione a delinquere.

In ordine alla condotta del reo susseguente al reato, si osserva che la Corte territoriale ha vagliato espressamente tale profilo dando atto che il ricorrente non abbia manifestato effettivi atteggiamenti di resipiscenza e che la confessione del [OSCURATO:PERSONA] assume poca rilevanza, considerando che è stata resa quando le prove erano già incontrovertibili. i.

Per le medesime ragioni il giudice di merito ha ritenuto congrua e proporzionata la pena determinata dal primo giudice.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto e ceduto dietro corrispettivo economico sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del medesimo tipo, ammontante complessivamente a grammi 111,8 da cui sono ricavabili 1.175,44 dosi medie singole. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio In ordine alla prima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, evidenziando che si riferiscono a reati specifici in materia di stupefacenti, circostanza che denota una persistente inclinazione a delinquere. Al riguardo, si osserva che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione dell'art.99 cod. pen. (Sez.3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444). Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale, la rilevante quantità di dosi ricavabili (1.175,44 circa di dosi medie singole), le modalità seriali e il contesto di sistematica operatività, come dimostrato dalla disponibilità di un quantitativo considerevole di sostanza già frazionata e pronta per la vendita al dettaglio, elementi che assumono valenza negativa e l'inclinazione a delinquere. In ordine alla condotta del reo susseguente al reato, si osserva che la Corte territoriale ha vagliato espressamente tale profilo dando atto che il ricorrente non abbia manifestato effettivi atteggiamenti di resipiscenza e che la confessione del [OSCURATO:PERSONA] assume poca rilevanza, considerando che è stata resa quando le prove erano già incontrovertibili. i. Per le medesime ragioni il giudice di merito ha ritenuto congrua e proporzionata la pena determinata dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il
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