CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di LECCE(da-to avviSd-aR-Oartir/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentato furto aggravato, composto da un unico motivo, inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, ma anzitutto perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-272011). 2. Considerato, inoltre, che, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., quanto all'inammissibilità del ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione). Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta. Orbene, il ricorrente, nel caso di specie, non deduce l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì, del tutto genericamente e in modo confuso, la mancanza di elementi di prova di alcune delle ritenute aggravanti, nonché della recidiva pure riconosciuta sussistente, in presenza delle condizioni di legge, sicchè il motivo (peraltro del tutto genericamente evocato quanto alla qualità della "reiterazione" della recidiva, senza addurre alcun interesse specifico alla doglianza) è manifestamente inammissibile. 3. Ritenuto, altresì, che, in ogni caso, la pena concordata non è illegale, sicchè non è configurabile neppure la diversa ragione di ricorso prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite di questa Corte regolatrice. 4. Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve disporsi la condanna del ricorrente che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a