CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1975
Cassazione n. 32560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato 'Lo la pronuncia del Tribunale di Chieti, ufficio del GIP, del maggio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due e mesi E:éj di re-clusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73 D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: a) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'unicità della condotta e della continuazione del reato; b) Vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; c) Vizio di motiva-zione in ordine ai criteri di valutazione dei parametri di cui all'art.133 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non deducibili in questa sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì afferendo, quanto al terzo motivo, il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2.1. Il primo motivo di censura, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella condivisa dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg.3-4 del provvedimento impugnato). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi-gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando che tra il primo sequestro di sostanza stupefacente sotterrata in un campo a disposizione dell'imputato, effettuato il 22 giugno 2024, e il secondo, intervenuto il 18 no-vembre 2024, intercorreva un notevole lasso di tempo che rende inverosimile l'as-sunto che il quantitativo di sostanza, pari ad oltre un chilogrammo, fosse stato occultato nel medesimo momento e quindi frutto della medesima condotta, senza considerare che anche l'eventuale permanenza della medesima detenzione ri-spetto al primo sequestro, comporta un nuovo illecito poichè la condotta persiste nei mesi successivi, a prescindere da quando abbia avuto inizio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha motivato il diniego della richiesta di pene sostitu-tive con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall'art. 58 n. 689/1981, trattandosi di sog-getto che aveva dimostrato assenza di resipiscenza e indifferenza all'effetto deter-rente derivante dalle precedenti condanne, nei confronti del quale, pertanto, sus-sistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adem-piute e che la sostituzione della pena non sarebbe stata funzionale all'esigenza di rieducazione (si veda, in particolare, pagg. 4-5). 2.3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, occorre osservare che una spe-cifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella deter-minazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 33. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] T A IN CANCELLERiA Sezione 'Ai O 1 S T 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat lenzente 4