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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31866/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono ala affermazione di responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen., al di là della sua formale enunciazione, si risolvono, al più, nella denuncia di vizi di motivazione (se non in doglianze di mero fatto) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ; spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono ala affermazione di responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen., al di là della sua formale enunciazione, si risolvono, al più, nella denuncia di vizi di motivazione (se non in doglianze di mero fatto) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ; spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così de
Sentenza Cassazione n. 31866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris