CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/05/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per D'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di riciclaggio. Secondo la Corte, gli imputati, in concorso tra loro e con i ruoli meglio descritti esaminando le singole posizioni processuali, avevano effettuato operazioni di ripulitura di denaro, per complessivi euro 71 mila circa, proveniente dal reato di truffa commesso in danno di una società tedesca (la [OSCURATO:PERSONA]) in forza del quale tale somma (ed un'altra, dello stesso ammontare, tempestivamente bloccata dopo il bonifico da altra società tedesca, la [OSCURATO:PERSONA]) era stata accreditata su un conto corrente Bancoposta acceso in Bra dal ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] su sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in combutta con Testa e Madukam. La somma, dopo i bonifici, era stata in parte prelevata in contanti ed in parte trasferita su un conto acceso presso una banca ungherese, i cui dati erano stati comunicati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] d'accordo con [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto estero. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto che la ricorrente avesse preso parte al reato presupposto di truffa, che si era perfezionato nelle date dei bonifici, effettuati il 20 e 21 giugno 2017. La condotta della ricorrente sarebbe intervenuta nella fase antecedente e concomitante rispetto alla consumazione della truffa, alla quale ella avrebbe concorso offrendosi di indicare ad ignoti complici un conto ove far transitare le somme di denaro provenienti dalla società tedesca; 2) vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio. Le operazioni compiute e contestate, essendo tracciabili, non avrebbero avuto la capacità di ostacolare la provenienza delittuosa del danaro, specie ove si avesse avuto riguardo alla circostanza che la somma proveniente dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] era stata prontamente bloccata e restituita;3) vizio della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché autoriciclaggio, assunto consequenziale alla dedotta partecipazione della ricorrente al reato di truffa presupposto; 4) vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, determinato in termini distanti dal minimo edittale senza giustificazioni adeguate e senza tenere conto della ammissione dell'addebito e del risarcimento dei danno. 2.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva specifica. La Corte avrebbe tenuto conto, in modo illegittimo, dei procedimenti penali pendenti. L'unico precedente penale irrevocabile intervenuto prima della commissione del fatto per cui è processo sarebbe relativo ad una sentenza di applicazione della pena del 2010 per il reato di circonvenzione di incapace, non idoneo a giustificare l'applicazione dell'aggravante, motivata solo con il riferimento a tale precedente, senza tenere conto della distanza temporale e della diversità tra i reati; 2) vizio della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod.pen., avuto riguardo al ruolo marginale assunto dal ricorrente nella vicenda, non adeguatamente valutato dalla Corte di appello; 3) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto di alcune emergenze processuali, tratte dall'interrogatorio del ricorrente e da quello della coimputata [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva come egli, in uno alla ammissione dell'addebito, fosse stato all'oscuro delle specifiche modalità della operazione incriminata, essendosi solo prestato ad indicare alla [OSCURATO:PERSONA], fidandosi di lei, il conto corrente estero del suo amico [OSCURATO:PERSONA], tuttavia con riguardo ad operazioni differenti e non illecite, relative a transazioni da «conti dormienti o fondazioni» verso conti esteri, come dimostrato dai messaggi scambiati con la coimputata, attestanti la buona fede del ricorrente; 2) vizio della motivazione non avendo la Corte valutato che il ricorrente avrebbe fornito la sua disponibilità per una operazione del tutto diversa da quella realizzata, per le ragioni esplicitate nel primo motivo ed in forza degli elementi indicati ai fgg. 10 e 11 del ricorso; 3) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto della estraneità del ricorrente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi alla operazioni illecita contestata, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dall'intervento del ricorrente solo successivo;4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità. Richiamandosi ai precedenti motivi, il ricorrente insiste sulla carenza dell'elemento soggettivo, facendo riferimento a quanto emerso dagli interrogatori della [OSCURATO:PERSONA] ed all'assenza di altre indicazioni in ordine ad un suo coinvolgimento nella fase di programmazione del reato; rileva, altresì, la carenza dell'elemento oggettivo per quanto evidenziato con il terzo motivo; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indicazione della somma costituente il profitto del reato, corrispondente ad euro 35.948,10 proveniente solo da una delle società tedesche di cui all'imputazione, l'altra essendo stata bloccata. Con riguardo a tale ultima somma, il reato non sarebbe configurabile per assenza di operazioni illecite; 6) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché come truffa, essendosi esaurita la condotta illecita con il compimento del primo reato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio e del concorso in esso del ricorrente. La Corte non avrebbe considerato che tutta l'operazione avrebbe dovuto essere qualificata in termini di truffa e che, comunque, il ricorrente, dopo aver ricevuto la somma sul suo conto corrente ungherese, si sarebbe rifiutato, a nulla rilevando le ragioni di ciò, di effettuare altre operazioni richiestegli dai coimputati, sicché tale dissociazione avrebbe dovuto impedire di ritenere configurabile il suo concorso nel reato ascrittogli; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. L'imputato avrebbe operato al solo fine di fare uso personale della somma accreditata sul suo conto corrente, in forza dei rilievi di cui al primo motivo; 3) mancanza di motivazione circa la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del danaro; 4) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, che trae spunto dall'utilizzo del danaro per fini personali, come sostenuto nel secondo motivo; 5) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza tenere conto del fatto che le condotte del ricorrente avrebbero dovuto essere inquadrate nel reato di truffa, del quale era stato l'autore, logicamente non potendosi ammettere, sulla base delle risultanze, che gli ignoti autori della truffa non avessero percepito alcunché; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorso postula una concomitanza tra la commissione del reato di truffa presupposto e quello di riciclaggio, con il fine di sostenere la partecipazione della ricorrente al primo e finanche l'insussistenza del secondo. Tale assunto è scollato dalla ricostruzione della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, affrontando l'argomento, ha messo in luce, ai fgg. 20 e 21, in primo luogo la circostanza di fatto, non rivedibile in questa sede, che non erano emersi contatti tra la ricorrente e gli ignoti soggetti che avevano perpetrato le truffe all'estero ai danni delle due società tedesche, pur nella mole di messaggi tra gli imputati (circa 1300 secondo il primo giudice, cfr. fgg. 45 e 6 della sentenza del GUP). Tanto la ricorrente era estranea al reato presupposto da essere stata imprecisa, pur ammettendo sostanzialmente l'addebito, addirittura sull'indicazione dello Stato dal quale erano partiti i bonifici fraudolentemente ottenuti (fg. 21 della sentenza impugnata). Ciò vale anche per gli altri ricorrenti, compreso Madukam, come precisato dalla Corte territoriale a fg. 20. Oltre a quanto precisato, infatti, nessuno di essi aveva saputo dare la benché minima indicazione sulle modalità con le quali venivano perpetrate le truffe e su una concertazione a monte di esse che li vedesse coinvolti, intervenendo a valle dell'attività decettiva, attraverso le condotte contestate volte a ripulire il denaro proveniente illecitamente dall'estero. La tempistica delle attività illecite, siccome evidenziata dalla Corte di appello, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dà ragione alla ricostruzione dei giudici di merito, corretta sotto il profilo logico-giuridico; poiché laddove si portava a consumazione il reato presupposto, commesso da ignoti attraverso la canalizzazione del profitto per mezzo dei bonifici bancari dall'estero sul conto corrente messo a disposizione dall'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], aveva inizio l'attività di riciclaggio, con il ricevimento delle somme e con le condotte cronologicamente successive all'accredito, volte a far disperdere le tracce del danaro e la sua provenienza illecita, come risulta sia dalla indicazione del tempus commissi delicti contenuta nel capo di imputazione - che si estende fino al 27 giugno 2017, data successiva all'accredito dei bonifici, avvenuto il 20 e 21 giugno 2017 - sia dal ruolo dei ricorrenti, avvinti nella sola attività di riciclaggio in ragione della quale era loro riservata soltanto una «provvigione». 1.2. Quanto alla capacità delle condotte compiute - consistite, dopo l'accredito del danaro in Italia, in prelievi in contanti e nell'ulteriore trasferimento verso un conto estero (intestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) - di ostacolare la provenienza illecita del danaro, la statuizione di merito si conforma ai principi di diritto. La condotta, come descritta nelle sue modalità - specie se si consideri la provenienza estera della somma di danaro non da persona fisica, il transito su un conto corrente bancario e la successiva movimentazione immediata, anche attraverso ulteriore trasferimento all'estero - è pacificamente idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio e non la fattispecie meno grave di ricettazione, a nulla valendo che le operazioni fossero state effettuate attraverso circuiti bancari e fossero, dunque, tracciabili. Si deve ricordare che integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17 aprile del 2018, Ratto, Rv. 273183). Inoltre, è stato più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità che integra il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito" (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259485; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253795; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Argiri, Rv. 242372). Ancora, risulta pacifico il principio secondo il quale, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694).Ed, infine, è stato anche affermato che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114). Alla luce di questi principi, devono ritenersi superate le censure difensive volte a sminuire l'incidenza delle successive movimentazioni delle somme di danaro transitate sul conto corrente di D'[OSCURATO:PERSONA] e dopo l'accredito delle quali parte di esse erano state prelevate in contanti ed altre trasferite all'estero. Rimane, inoltre, smentita in fatto e nel merito non rivedibile del giudizio, la circostanza - comunque ininfluente rispetto alla configurazione oggettiva del reato contestato e non di quello di ricettazione alla luce dei principi prima ricordati - che una parte della somma transitata dalla Germania non avesse subito alcuna movimentazione bancaria essendo stata bloccata dalle autorità, il reato essendosi già perfezionato con il suo accredito. Infine, entrambe le sentenze di merito colgono nel segno allorché sottolineano, a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - del quale pure si è dubitato nei ricorsi - che i ricorrenti avevano offerto il loro ausilio alla [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna riserva, accettando quanto meno il rischio - che nel caso del Madukam diventava certezza - che le somme provenienti dalla Germania avessero illecita provenienza (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep.2014, Antonicelli, rv.259010; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, rv.256454). La punibilità della loro condotta a titolo di dolo eventuale è compatibile con la struttura dell'elemento soggettivo del reato, che la pacifica giurisprudenza di legittimità prima citata ritiene essere a dolo generico. 1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. La mancata configurazione di un concorso della ricorrente nel reato di truffa presupposto, in ragione di tutte le considerazioni che precedono, portano a ritenere del tutto infondata la tesi difensiva (subordinata) che l'imputata avesse commesso un fatto di autoriciclaggio, reato che presuppone, in punto di fatto, l'opposto accertamento inerente alla partecipazione dell'autore di esso al reato presupposto. 1.4. Del pari, in ordine all'ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello, a fg. 24 della sentenza impugnata, ha a-.-npiamente giustificato la statuizione relativa alla determinazione della pena, mettendo in risalto il ruolo principale assunto dalla ricorrente nella vicenda, dimostrativo della sua capacità criminale, ad onta della quale, è bene ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ammissione degli addebiti, ha già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche.Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2. D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto esplicito riferimento al precedente penale del ricorrente per un reato contro il patrimonio, ritenendolo segno tangibile della sua pericolosità sociale e capacità a delinquere rinnovata attraverso la commissione del reato per cui si procede (fgg. 28 e 29 della sentenza impugnata). Le ulteriori valutazioni relative ai procedimenti pendenti hanno solo arricchito tale valutazione e non risultano decisive. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 2.2. Ugualmente, la Corte ha offerto congrua motivazione circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., evidenziando, con valutazioni di merito non rivedibili, il contributo essenziale offerto dal ricorrente nella vicenda illecita, avendo egli messo a disposizione un conto corrente, appositamente aperto a proprio nome, ove erano transitate le somme rivenienti dalla truffa. Di tanto, il ricorso non tiene conto, dimostrando la sua genericità. 2.3. Anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, oltre al ruolo essenziale prima evidenziato, la Corte territoriale ha messo in risalto la gravità del reato ed i precedenti penali specifici. Si ricordi che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Si richiama, a proposito del calcolo della pena, quanto evidenziato al precedente punto 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto alle argomentazioni difensive inerenti alla sussistenza oggettiva del reato di riciclaggio ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto in questi termini, valga richiamare quanto evidenziato, anche in diritto, a proposito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai punti 1.1. e 1.2. delle presenti considerazioni giuridiche. 3.2. In ordine al dolo - ulteriormente richiamandosi i punti appena indicati a proposito dei principi di diritto che ineriscono all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, ove si include anche la rilevanza del dolo eventuale - il ricorso tenta di sminuire, addentrandosi in una alternativa ricostruzione di merito non ammessa in questa sede, la portata delle stesse ammissioni del ricorrente, siccome evidenziate dalla Corte a fg. 25 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che egli, collaborando con la [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca e ottenimento di un conto corrente estero ove accreditare le somme transitate in Italia sul conto del D'[OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole che l'operazione, comunque impostata, non era «pulita», eppure partecipandovi, nonostante consapevole del rischio, in cambio di una provvigione, direttamente facendo da tramite tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], soggetto del quale era amico e con cui si era personalmente relazionato così come con la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso oblitera, inoltre, il dato, assai significativo per la ricostruzione dell'elemento soggettivo, secondo il quale il ricorrente si era prestato ad offrire alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori conti esteri di appoggio, poi non utilizzati; a dimostrazione della pervicacia consapevole verso il raggiungimento degli obbiettivi illeciti comuni agli altri correi, ben messa in evidenza dai giudici di merito. Ne rimangono travolte tutte le argomentazioni difensive contenute in tutti i motivi di ricorso. 3.3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. Anche nel caso del Testa, la Corte ha richiamato la gravità del fatto dimostrativa della capacità criminale del ricorrente, anche in relazione al contesto altamente delinquenziale di riferimento, per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinare la pena in misura superiore al minimo edittale (cfr. fgg. 27 e 28 della sentenza impugnata).Di tanto il ricorso non tiene conto e a la motivazione è corretta rispetto ai principi giuridici che regolano la questione, come evidenziati ai paragrafi 2.3. e 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Quanto alle argomentazioni difensive inerenti alla sussistenza oggettiva del reato di riciclaggio ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto in questi termini, valga richiamare quanto evidenziato, anche in diritto, a proposito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai punti 1.1. e 1.2. delle presenti considerazioni giuridiche. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la sua disponibilità ad accreditare sul proprio conto ungherese una parte della somma proveniente dalla truffa e transitata in Italia sul conto corrente del coimputato D'[OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, egli aveva direttamente interloquito con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], dimostrando la piena consapevolezza della illiceità dell'operazione, secondo quanto la Corte ha evidenziato a fg. 34 della sentenza impugnata e nella parte della motivazione dedicata ad evidenziare come le imprese del [OSCURATO:PERSONA] in Ungheria fossero inattive, così da non potersi dare alcuna giustificazione al ricevimento del danaro, circostanza che era stata non a caso avvertita dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito della necessità di dare parvenza lecita al bonifico attraverso una causale di facciata, concordata con D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fg. 23 della sentenza impugnata). Di tanto il ricorso non dà contezza, dimostrando la sua genericità. 4.3. Essendosi consumato il reato - in ragione dei principi giuridici prima richiamati - ancora prima e comunque con il trasferimento delle somme sul conto corrente estero del ricorrente, rimane ininfluente la condotta da questi successivamente compiuta, peraltro significativa stante che il conto ungherese era stato immediatamente svuotato. Ogni altra argomentazione difensiva rimane assorbita. 4.4. Anche nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha richiamato la gravità del fatto dimostrativa della capacità criminale del ncorrente, anche in relazione al contesto altamente delinquenziale di riferimento, con la creazione all'estero di numerose società fantasma, per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. fgg. 34 e 35 della sentenza impugnata). Di tanto il ricorso non tiene conto e a la motivazione è corretta rispetto ai principi giuridici che regolano la questione, come evidenziati ai paragrafi 2.3. e 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. 5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Quanto alle argomentazioni difensive inerenti alla sussistenza oggettiva del reato di riciclaggio ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto in questi termini, valga richiamare quanto evidenziato, anche in diritto, a proposito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai punti 1.1. e 1.2. delle presenti considerazioni giuridiche. 5.2. In ordine alla asserita partecipazione del ricorrente alla truffa, tale argomento, a dimostrazione della sua inconsistenza rappresentativa, collide con la ricostruzione offerta dallo stesso ricorrente nell'atto di appello, laddove egli aveva sostenuto l'opposto, vale a dire di essere inconsapevole della provenienza illecita delle somme transitate in Italia (fg. 3 dell'atto di appello). La sua partecipazione concorsuale al reato di riciclaggio è ben scolpita, sotto il punto di vista oggettivo e soggettivo, a fg. 31 della sentenza impugnata e rimane sostanzialmente non contestata dalle generiche deduzioni difensive. 5.3. Anche nel caso del Madukam, la Corte ha richiamato la gravità del fatto dimostrativa della capacità criminale del rrcorrente, anche in relazione al contesto altamente delinquenziale di riferimento, con la creazione all'estero di una società fantasma, per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinare la pena in misura superiore al minimo edittale (cfr. fgg. 32 e 33 della sentenza impugnata). Di tanto il ricorso non tiene conto e a la motivazione è corretta rispetto ai principi giuridici che regolano la questione, come evidenziati ai paragrafi 2.3. e 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d'ella somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissib