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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 17775/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IN FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il giudiziodi penale responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale diPescara con sentenza del 13/6/2024, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati ditentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, parzialmente riformando la sentenza delprimo grado limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale articolando a sostegno del ricorso due motivi di impugnazione:2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di prova decisiva edil vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione deldibattimento per espletare la perizia psichiatrica sulla persona del ricorrente, invocata dalladifesa sulla base di documentazione medica attestante disturbi della personalità di caratterenon transitorio, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che non poteva ritenersi sufficientea far dubitare della piena capacità di intendere e di volere del XXXXX, anche considerandoche questo all’udienza di convalida dell’arresto aveva presentato le sue scuse, giustificandola sua condotta della sera precedente con l’uso di sostanze stupefacenti.2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina di cui alcapo 1), nonostante l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non potendosiravvisare alcuna violenza o minaccia nel porre soltanto la mano sulla maniglia della portieradi una vettura allo scopo di aprirla, tentativo reso vano dal preventivo azionamento delblocco automatico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito specificati.1.

Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché, secondo l’insegnamento diquesta Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, la mancata effettuazione di unaccertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensidell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato,prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A,Rv. 270936 - 01).Peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell’insussistenza dielementi tali da indurre a ritenere la perizia richiesta necessaria ai fini della decisione, attesoche l’elaborato peritale prodotto dalla difesa era stato redatto diversi anni prima dei fatti percui si procede, mentre nel corso dell’interrogatorio reso in sede di udienza di convalidadell’arresto il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato dichiarazioni lineari e logiche, scusandosi per condotterelative ai fatti contestatigli, dallo stesso attribuite all’uso di sostanze stupefacenti, la seraprecedente.A fronte delle valutazioni dei giudici di merito in ordine all’insussistenza del requisitodella necessità della perizia, inoltre, ben avrebbe potuto il ricorrente reiterare la richiesta insede giudizio ordinario, salvo poi ottenere la riduzione della pena per il rito negato, qualorasi fosse verificata in virtù dell’espletata perizia la presenza di un vizio di mente al momentodel fatto.2.

E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto le sentenze di merito, conriferimento al capo n. 1 dell’imputazione, atteso che la sentenza impugnata, a fronte di unricorso in appello con il quale si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reatocontestato, ha riconosciuto gli elementi della tentata rapina nella condotta del XXXXX peravere questo “con violenza e minaccia, fermato l ’autovettura condotta dalXXXXXXXXXXXXXXXX cercato con forza di aprire la portiera della stessa…”, senza riuscirenell’intento “per la prontezza del conducente dell’autovettura nel bloccare le portiere dellastessa e ripartire”.

Con tali elementi, però, la Corte territoriale non ha specificato in alcunmodo quale possa essere stata la minaccia o “violenza alla persona” poste in essere aidanni della persona offesa, tale non potendo ritenersi, di per sé, il solo tentativo di aprire unaportiera, peraltro già bloccata dall’interno.3.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo1), ritenuto in sentenza unito dal vincolo della continuazione con gli altri contestati, con rinvioper nuova valutazione sul punto alla Corte di appello di Appello di Perugia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovogiudizio su detto capo alla Corte di Appello di PerugiaDichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il giudiziodi penale responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale diPescara con sentenza del 13/6/2024, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati ditentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, parzialmente riformando la sentenza delprimo grado limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale articolando a sostegno del ricorso due motivi di impugnazione:2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di prova decisiva edil vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione deldibattimento per espletare la perizia psichiatrica sulla persona del ricorrente, invocata dalladifesa sulla base di documentazione medica attestante disturbi della personalità di caratterenon transitorio, disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che non poteva ritenersi sufficientea far dubitare della piena capacità di intendere e di volere del XXXXX, anche considerandoche questo all’udienza di convalida dell’arresto aveva presentato le sue scuse, giustificandola sua condotta della sera precedente con l’uso di sostanze stupefacenti.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata rapina di cui alcapo 1), nonostante l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non potendosiravvisare alcuna violenza o minaccia nel porre soltanto la mano sulla maniglia della portieradi una vettura allo scopo di aprirla, tentativo reso vano dal preventivo azionamento delblocco automatico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito specificati.1. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché, secondo l’insegnamento diquesta Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, la mancata effettuazione di unaccertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensidell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato,prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A,Rv. 270936 - 01).Peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell’insussistenza dielementi tali da indurre a ritenere la perizia richiesta necessaria ai fini della decisione, attesoche l’elaborato peritale prodotto dalla difesa era stato redatto diversi anni prima dei fatti percui si procede, mentre nel corso dell’interrogatorio reso in sede di udienza di convalidadell’arresto il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato dichiarazioni lineari e logiche, scusandosi per condotterelative ai fatti contestatigli, dallo stesso attribuite all’uso di sostanze stupefacenti, la seraprecedente.A fronte delle valutazioni dei giudici di merito in ordine all’insussistenza del requisitodella necessità della perizia, inoltre, ben avrebbe potuto il ricorrente reiterare la richiesta insede giudizio ordinario, salvo poi ottenere la riduzione della pena per il rito negato, qualorasi fosse verificata in virtù dell’espletata perizia la presenza di un vizio di mente al momentodel fatto.2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto le sentenze di merito, conriferimento al capo n. 1 dell’imputazione, atteso che la sentenza impugnata, a fronte di unricorso in appello con il quale si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reatocontestato, ha riconosciuto gli elementi della tentata rapina nella condotta del XXXXX peravere questo “con violenza e minaccia, fermato l ’autovettura condotta dalXXXXXXXXXXXXXXXX cercato con forza di aprire la portiera della stessa…”, senza riuscirenell’intento “per la prontezza del conducente dell’autovettura nel bloccare le portiere dellastessa e ripartire”. Con tali elementi, però, la Corte territoriale non ha specificato in alcunmodo quale possa essere stata la minaccia o “violenza alla persona” poste in essere aidanni della persona offesa, tale non potendo ritenersi, di per sé, il solo tentativo di aprire unaportiera, peraltro già bloccata dall’interno.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo1), ritenuto in sentenza unito dal vincolo della continuazione con gli altri contestati, con rinvioper nuova valutazione sul punto alla Corte di appello di Appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovogiudizio su detto capo alla Corte di Appello di PerugiaDichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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