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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18874/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, Sezione riesame, con ordinanza del 4 ottobre 2021, ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 14 settembre 2021, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, indagato per il reato di cui all'alt 73 T.U. stup. per la coltivazione di 305 piante di cannabis indica di varie altezze (la maggior parte superiore ai due metri), con la possibilità di ricavare dalla sostanza n. 1.808.040 dosi medie singole.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; violazione di legge (art. 87, secondo comma T.U. stup.).

La campionatura e la distruzione delle piante è stata effettuata in violazione della disposizione di cui all'art. 87, secondo comma, T.U. stup., non è stato dato l'avviso al difensore ex art.364 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità in considerazione della ripetibilità dell'esame.

La difesa aveva eccepito la nullità del procedimento di campionatura non l'invalidità del sequestro e degli accertamenti sul principio attivo.

Venivano analizzate solo 6 campioni "di matrice fogliare" e non 6 piante intere.

Il peso al netto delle piante risultava di kg 793; non si comprende, quindi, come sia stato possibile ricavare il principio attivo totale, delle piante in sequestro, in relazione all'analisi di soli 6 campioni.

E' stato moltiplicato, erroneamente, il valore del principio attivo dei campioni analizzati anche con il peso dei fusti, terra e radici delle piante. i Una corretta analisi avrebbe consentito di qualificare i fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. 2.

2. Violazione di legge (art. 274, lettera C) e 275 bis cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.

Il ricorrente ha un unico precedente penale che è stato amplificato nella portata dall'ordinanza oggi impugnata.

Del resto, nessun elemento che facesse riferire al Cavallaro la piantagione risulta dimostrato dal Tribunale del riesame.

Il pericolo di reiterazione dei reati è stato, quindi, desunto dalla sola gravità del reato in accertamento.

Sono stati altresì ritenuti inidonei i domiciliari anche con il controllo del braccialetto elettronico, con una motivazione solo apparente.

Non sono stati esplicitati gli elementi concreti dai quali desumere il pericolo concreto ed attuale della reiterazione dei reati.

Non risulta ipotizzabile che il ricorrente coltivi la droga nel suo appartamento o abbondoni lo stesso per recarsi a coltivare un campo di marijuana.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come lo stesso aveva coltivato un'estesa piantagione di cannabis sativa, 305 piante, idonee, per il contenuto medio di principio attivo, a confezionare 1.808.040 dosi singole medie.

La PG con un appostamento notava [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] - dipendente del ricorrente - arrivare nella piantagione con paletti (identici a quelli che sostenevano le piante) e forbici da pot ct; i due si davano alla fuga ma immediatamente là33 bloccati ed arrestati dalla P.G. jrji 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).3.

2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente della qualificazione del reato nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. (se la sostanza fosse stata correttamente analizzata e pesata), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

Sul punto l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva, con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come l'omesso avviso al difensore per il prelievo dei campioni e l'analisi della sostanza non inficia il sequestro e il risultato delle analisi (sempre ripetibili): "In caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso" (Sez. 4, Sentenza n. 43184 del 20/09/2013 Ud., dep. 22/10/2013, Rv. 258094 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 5529 del 24/01/2018 Ud., dep. 06/02/2018, Rv. 272213 - 0).

Del resto, non risulta contestata neanche l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup.

Del tutto destituita di rilevo la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., questione comunque non proposta in sede di riesame.

L'ordinanza impugnata evidenzia come dalle piante coltivate era ricavabile "un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente per 1.808.040 dosi singole medie; si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio.

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con questa motivazione, ma si reitera il motivo di erprzth evidenziando la necessità dell'analisi del principio attivo pianta per pianta e non a campione.

Del resto, le dosi singole medie ricavabili erano un numero elevatissimo.

Il contenuto medio verificato a campione risulta certamente sufficiente in sede cautelare per la qualificazione del reato, in considerazione dell'entità dello stupefacente.

4. Assolutamente generico e, comunque, manifestamente infondato il motivo sulla scelta della misura cautelare, la custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando i precedenti del ricorrente (uno specifico proprio per coltivazione con la condanna nel 2020) sintomatici della sua incapacità a rispettare le regole, e la gravità della condotta in considerazione della sua durata, relativamente all'altezza delle piante (coltivazionèralia molto tempo) e alla vastità della piantagione.

La quantità della sostanza ricavabile evidenziava il sicuro collegamento con canali di smercio organizzati.

L'ordinanza analizza anche la inidoneità degli arresti domiciliari a contenere la propensione a delinquere del ricorrente, già gravato da specifici precedenti.

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con queste motivazioni ma in modo alquanto generico si reiterano gli stessi argomenti del riesame adeguatamente analizzati con l'ordinanza impugnata, prospettando, genericamente, una misura cautelare diversa, meno afflittiva.

5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101).

Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le esigenze cautelari gravi, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale della custodia cautelare domiciliare.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione riesame, con ordinanza del 4 ottobre 2021, ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 14 settembre 2021, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, indagato per il reato di cui all'alt 73 T.U. stup. per la coltivazione di 305 piante di cannabis indica di varie altezze (la maggior parte superiore ai due metri), con la possibilità di ricavare dalla sostanza n. 1.808.040 dosi medie singole. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; violazione di legge (art. 87, secondo comma T.U. stup.). La campionatura e la distruzione delle piante è stata effettuata in violazione della disposizione di cui all'art. 87, secondo comma, T.U. stup., non è stato dato l'avviso al difensore ex art.364 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità in considerazione della ripetibilità dell'esame. La difesa aveva eccepito la nullità del procedimento di campionatura non l'invalidità del sequestro e degli accertamenti sul principio attivo. Venivano analizzate solo 6 campioni "di matrice fogliare" e non 6 piante intere. Il peso al netto delle piante risultava di kg 793; non si comprende, quindi, come sia stato possibile ricavare il principio attivo totale, delle piante in sequestro, in relazione all'analisi di soli 6 campioni. E' stato moltiplicato, erroneamente, il valore del principio attivo dei campioni analizzati anche con il peso dei fusti, terra e radici delle piante. i Una corretta analisi avrebbe consentito di qualificare i fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. 2. 2. Violazione di legge (art. 274, lettera C) e 275 bis cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha un unico precedente penale che è stato amplificato nella portata dall'ordinanza oggi impugnata. Del resto, nessun elemento che facesse riferire al Cavallaro la piantagione risulta dimostrato dal Tribunale del riesame. Il pericolo di reiterazione dei reati è stato, quindi, desunto dalla sola gravità del reato in accertamento. Sono stati altresì ritenuti inidonei i domiciliari anche con il controllo del braccialetto elettronico, con una motivazione solo apparente. Non sono stati esplicitati gli elementi concreti dai quali desumere il pericolo concreto ed attuale della reiterazione dei reati. Non risulta ipotizzabile che il ricorrente coltivi la droga nel suo appartamento o abbondoni lo stesso per recarsi a coltivare un campo di marijuana. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come lo stesso aveva coltivato un'estesa piantagione di cannabis sativa, 305 piante, idonee, per il contenuto medio di principio attivo, a confezionare 1.808.040 dosi singole medie. La PG con un appostamento notava [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] - dipendente del ricorrente - arrivare nella piantagione con paletti (identici a quelli che sostenevano le piante) e forbici da pot ct; i due si davano alla fuga ma immediatamente là33 bloccati ed arrestati dalla P.G. jrji 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente della qualificazione del reato nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. (se la sostanza fosse stata correttamente analizzata e pesata), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Sul punto l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva, con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come l'omesso avviso al difensore per il prelievo dei campioni e l'analisi della sostanza non inficia il sequestro e il risultato delle analisi (sempre ripetibili): "In caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso" (Sez. 4, Sentenza n. 43184 del 20/09/2013 Ud., dep. 22/10/2013, Rv. 258094 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 5529 del 24/01/2018 Ud., dep. 06/02/2018, Rv. 272213 - 0). Del resto, non risulta contestata neanche l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. Del tutto destituita di rilevo la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., questione comunque non proposta in sede di riesame. L'ordinanza impugnata evidenzia come dalle piante coltivate era ricavabile "un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente per 1.808.040 dosi singole medie; si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con questa motivazione, ma si reitera il motivo di erprzth evidenziando la necessità dell'analisi del principio attivo pianta per pianta e non a campione. Del resto, le dosi singole medie ricavabili erano un numero elevatissimo. Il contenuto medio verificato a campione risulta certamente sufficiente in sede cautelare per la qualificazione del reato, in considerazione dell'entità dello stupefacente. 4. Assolutamente generico e, comunque, manifestamente infondato il motivo sulla scelta della misura cautelare, la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando i precedenti del ricorrente (uno specifico proprio per coltivazione con la condanna nel 2020) sintomatici della sua incapacità a rispettare le regole, e la gravità della condotta in considerazione della sua durata, relativamente all'altezza delle piante (coltivazionèralia molto tempo) e alla vastità della piantagione. La quantità della sostanza ricavabile evidenziava il sicuro collegamento con canali di smercio organizzati. L'ordinanza analizza anche la inidoneità degli arresti domiciliari a contenere la propensione a delinquere del ricorrente, già gravato da specifici precedenti. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con queste motivazioni ma in modo alquanto generico si reiterano gli stessi argomenti del riesame adeguatamente analizzati con l'ordinanza impugnata, prospettando, genericamente, una misura cautelare diversa, meno afflittiva. 5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101). Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le esigenze cautelari gravi, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale della custodia cautelare domiciliare. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma
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