Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40769/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], CUI 051VMUS, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-06-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2023, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2020, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato il 4 febbraio 2020 in Palermo.

2. Avverso la decisione della Corte territoriale, Steven, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza di primo grado doveva essere tradotta all'imputato, che non parla la lingua italiana, tanto è vero che gli è stato nominato un interprete.

Ne consegue che l'appello proposto dal difensore il 22 dicembre 2020 doveva essere ritenuto tempestivo, in quanto a tale data l'imputato non aveva ancora ricevuto la notifica della sentenza di primo grado tradotta dall'interprete nella lingua a lui nota, notifica avvenuta solo in data 31 marzo 2021.

3. Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso veniva fissato dinanzi alla Terza Sezione Penale per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. La Corte di appello, nel dichiarare tardiva l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, ha rilevato che quest'ultima è stata emessa il 5 novembre 2020, senza la fissazione di termini per il deposito della motivazione, motivazione tempestivamente depositata il 10 novembre 2020, ossia entro il termine di 15 giorni, che scadeva il 20 novembre 2020, per cui il termine di 30 giorni per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale scadeva il 21 dicembre 2020 (il 20 dicembre 2020 era infatti una domenica).

Ciò posto, l'atto di appello è stato dichiarato tardivo, in quanto presentato, a mezzo di spedizione postale, martedì 22 dicembre 2020, circostanza questa invero non contestata.

Orbene, l'impostazione della sentenza impugnatanmune da censure, dovendosi considerare che, come emerge dalla disamina del fascicolo processuale, la sentenza è stata anche tradotta nella lingua parlata dall'imputato, con deposito della traduzione dell'interprete avvenuto il 19 novembre 2020, ossia nei 15 giorni dalla data di emissione della sentenza, per cui la scadenza del termine per proporre appello, anche per l'imputato, era quella di lunedì 21 dicembre 2020.Non hanno invece trovato il necessario conforto documentale le differenti date indicate nel ricorso che si assumono rilevanti ai fini della rimarcata tempestività dell'impugnazione, non potendosi sottacere che sul punto il ricorso sconta palesi limiti di autosufficienza, non essendo stati ad esso allegati gli atti processuali su cui si basa la differente ricostruzione processuale evocata dalla difesa.

2. In conclusione, stante l'infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Steven deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], CUI 051VMUS, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-06-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2023, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2020, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato il 4 febbraio 2020 in Palermo. 2. Avverso la decisione della Corte territoriale, Steven, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza di primo grado doveva essere tradotta all'imputato, che non parla la lingua italiana, tanto è vero che gli è stato nominato un interprete. Ne consegue che l'appello proposto dal difensore il 22 dicembre 2020 doveva essere ritenuto tempestivo, in quanto a tale data l'imputato non aveva ancora ricevuto la notifica della sentenza di primo grado tradotta dall'interprete nella lingua a lui nota, notifica avvenuta solo in data 31 marzo 2021. 3. Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso veniva fissato dinanzi alla Terza Sezione Penale per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La Corte di appello, nel dichiarare tardiva l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, ha rilevato che quest'ultima è stata emessa il 5 novembre 2020, senza la fissazione di termini per il deposito della motivazione, motivazione tempestivamente depositata il 10 novembre 2020, ossia entro il termine di 15 giorni, che scadeva il 20 novembre 2020, per cui il termine di 30 giorni per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale scadeva il 21 dicembre 2020 (il 20 dicembre 2020 era infatti una domenica). Ciò posto, l'atto di appello è stato dichiarato tardivo, in quanto presentato, a mezzo di spedizione postale, martedì 22 dicembre 2020, circostanza questa invero non contestata. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnatanmune da censure, dovendosi considerare che, come emerge dalla disamina del fascicolo processuale, la sentenza è stata anche tradotta nella lingua parlata dall'imputato, con deposito della traduzione dell'interprete avvenuto il 19 novembre 2020, ossia nei 15 giorni dalla data di emissione della sentenza, per cui la scadenza del termine per proporre appello, anche per l'imputato, era quella di lunedì 21 dicembre 2020.Non hanno invece trovato il necessario conforto documentale le differenti date indicate nel ricorso che si assumono rilevanti ai fini della rimarcata tempestività dell'impugnazione, non potendosi sottacere che sul punto il ricorso sconta palesi limiti di autosufficienza, non essendo stati ad esso allegati gli atti processuali su cui si basa la differente ricostruzione processuale evocata dalla difesa. 2. In conclusione, stante l'infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Steven deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 40769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris