CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto con fine pena fissato al 18/05/2026 - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla inosservanza o erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., che sarebbero asseritamente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 30/07/2022 al 30/01/2023 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale - di una condotta irregolare, segnalata dai Carabinieri, i quali hanno dato atto del fatto che il Darida, ristretto in regime di arresti domiciliari - non rispondeva al citofono, più volte azionato e, una volta rintracciato nelle immediate vicinanze dell'appartamento, negava l'accesso agli operanti); Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto rilievo, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; Considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 apr