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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36589/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 21/1/2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di MONZA il 21/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa e di appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 640 e 646 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 646, 61 numeri 7 e 11 e 81 cod. pen 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese.

1.3. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), l'appropriazione indebita.

1.4. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ritenuta dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 646, 61 numeri 7 e 11 e 81 cod. pen. rilevando che la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dai giudici di merito sarebbe errata.

Le condotte truffaldine contestate al capo A), infatti, non avrebbero indotto in errore le persone offese quanto, piuttosto, gli istituti di credito, che avrebbero rilasciato delle carte di credito senza così peraltro produrre alcun vantaggio patrimoniale al ricorrente.

Ad analoghe conclusioni, poi, dovrebbe pervenirsi anche quanto alle diverse e ulteriori somme che le banche avrebbero versato a fronte della presentazione delle fatture gonfiate o dalla duplicazione di presentazione delle fatture stesse, ciò in quanto il vantaggio patrimoniale in questo caso non lo avrebbe conseguito il ricorrente ma il Bellegotti, titolare della società che avrebbe ottenuto appunto il versamento non dovuto.

Sotto altro profilo, inoltre, alcune delle condotte, in specifico quelle indicate come A3 e B, cioè quelle qualificate come appropriazioni, considerate le concrete modalità poste in essere, l'avere utilizzato le credenziali attribuite in via esclusiva ai legale rappresentante dell'azienda, integrerebbero il diverso reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen.

Le doglianze sono infondate.

Le condotte contestate nel capo di imputazione sub A) costituiscono a ben vedere le articolazioni di una complessiva concatenazione nella quale le due truffe all'appropriazione indebita si inseriscono quali necessari segmenti di un unico raggiro.

La prima condotta aveva lo scopo di conseguire le carte di credito da utilizzare per la sottrazione di quanto successivamente, sempre illecitamente, acquisito con la condotta di cui al capo A.2), somme confluite nel patrimonio della Bellegotti che poi sono state così oggetto dell'appropriazione di cui al capo A.3), indispensabile a conseguire finalmente il profitto illecito in precedenza costituito.

Ragione questa, d'altro canto, per la quale, correttamente i giudici di merito hanno considerato il reato sub A) come unico e non hanno applicato gli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli segmenti, pure di rilevanza penale, in questo contestati.Sotto tale profilo, inoltre, benché gli artifici e raggiri siano stati commessi nei confronti della banca, deve ritenersi che il soggetto danneggiato ed effettiva persona offesa, quanto meno per gli effetti obbligatori che si venivano a determinare nei confronti della banca stessa, fosse comunque il [OSCURATO:PERSONA], il cui rappresentate legale era pertanto legittimato a proporre la querela, e di conseguenza corretta risulta anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante.

Come più volte ribadito da questa Corte, d'altro canto, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (così, da ultimo Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304 - 01; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820 - 01; Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015 dep. 2016, Della Monica, Rv. 265773 - 01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 - 01).

1.1. Corretta risulta anche la qualificazione giuridica di cui alle condotte di cui ai capi A.3) e B).

Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, le somme sono pervenute nel patrimonio delle due società, il [OSCURATO:PERSONA] e la CMP, e queste sono state distratte del ricorrente che ha operato in virtù e sfruttando la propria posizione e abusando delle relazioni d'ufficio esistenti.

Il ricorrente, infatti, nella propria qualità di responsabile amministrativo -al quale era attribuito il compito di gestire i conti correnti, per i quali gli era stata anche conferita la delega e aveva il compito di rappresentare le società quale unico ed effettivo referente delle banche, dei clienti e dei fornitori- aveva la disponibilità delle somme accreditate sui conti della società (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado, anche integralmente richiamata nella sentenza impugnata e pagine 9 e 10 della stessa).

Condotta questa, quindi, l'avere distratto somme di cui aveva la disponibilità, così appropriandosene, tipica del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e non del reato di furto che presuppone che il soggetto agente non abbia la possibilità di disporre del bene oggetto della sottrazione ovvero che la disponibilità a questo riconosciuta sia strettamente vincolata dalle istruzioni ricevute (così Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275215 - 01).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese evidenziando che la Corte territoriale, a fronte della peculiare situazione nella quale nessuno aveva mai rilevato alcuna anomalia nella condotta tenuta dal ricorrente nel corso degli anni, avrebbe del tutto omesso di verificare l'effettiva e concreta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese.

Il fatto che nessuno si fosse mai accorto delle irregolarità contestate, che invece avrebbero potuto rimanere nascoste per un periodo massimo di 60 o 90 giorni, quello della scadenza delle fatture, sarebbe infatti estremamente significativo in ordine alla credibilità delle persone offese che hanno affermato di non essersi accorte di nulla per un periodo di circa due anni e di avere capito quanto accaduto solo dopo che il ricorrente si era dimesso.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità").

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente, logica e articolata quanto alla credibilità delle persone offese, anche confermatq,dalle dichiarazioni della teste Faliva e dalle modalità delle operazioni, così come dall'asportazione della documentazione bancaria da parte dell'imputato (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Specifica risposta, poi, ha trovato anche l'argomento difensivo secondo il quale le le irregolarità commesse dall'imputato avrebbero potuto rimanere celate per un periodo massimo di 60 o 90 giorni.

Sul punto, infatti, la considerazione della Corte, che ha specificato come la totale gestione finanziaria delle società fosse demandata in piena fiducia al ricorrente, risulta logica e coerente e non è pertanto sindacabile in questa sede.

3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), l'appropriazione indebita in danno della CMP, rilevando che la Corte territoriale, oltre ad avere seguito un ragionamento complessivamente illogico e contraddittorio, avrebbe fondato la propria conclusione su di un "macroscopico errore di valutazione" costituito dall'avere confuso la CMP centro medico sas di [OSCURATO:PERSONA] con la diversa società Consorzio M.P., circostanza questa che emergerebbe dal verbale delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 gennaio 2017.

La doglianza è manifestamente infondata.

La motivazione della Corte territoriale quanto al rapporto di lavoro, quanto meno di fatto, intercorso tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., società che faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] e che era riferibile alla madre dell'amministratore unico dello stesso, risulta sul punto adeguata e coerente.

Sullo specifico punto, d'altro canto, il travisamento non espressamente dedotto come tale ma indicato dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese dal teste Grieco non sussiste.

Pur volendo prescindere dal fatto che il ricorso evidenzia l'esistenza di un errore di valutazione e non il travisamento di una prova nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente fa riferimento alla intestazione della fattura della consulenza e non alla circostanza specificamente indicata nella sentenza, cioè che il pagamento dell'immobile era stato effettuato dall'imputato effettuando un bonifico online dal conto corrente della società CMP.

Circostanza questa, quindi, diversa e distinta da quella evidenziata nel ricorso e che comunque, anche ove esistesse in ipotesi il "macroscopico errore" di valutazione sul punto, non risulta essere decisiva poiché non è idonea a disarticolare il ragionamento seguito dal giudice di merito quanto alla posizione assunta dal ricorrente anche con riferimento alla società CMP.

4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ritenuta dai giudici di merito evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla determinazione del danno come di grave entità sarebbe errata.

Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della citata aggravante non si sarebbe potuto fare riferimento alla somma complessivamente conseguita essendo i reati commessi avvinti dal vincolo della continuazione ma, invece, si sarebbe dovuto considerare ogni singolo reato, così come pure indicato dalle Sezioni Unite Chiodi.

La doglianza è infondata. 4.1 La difesa pone la questione se nel reato continuato l'entità del danno vada o meno riferita a quello prodotto da ciascuna violazione della norma, anche se la pluralità di violazioni leda la sfera patrimoniale di un unico soggetto.

Nello specifico il ricorso evidenzia che i giudici di merito non si sarebbero attenuti al principio enucleato dalle Sezioni Unite di questa Corte per il quale, nella valutazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di quella dell'intervenuto risarcimento del danno, "l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione "(testualmente Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755).

Secondo le Sezioni Unite, infatti, considerata anche l'evoluzione normativa della relativa disciplina (cfr. legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha eliminato la disposizione contenuta nella formulazione originaria dell'art. 158 cod. pen., per la quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione), deve ritenersi definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato così che "attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam".

In continuità con tale conclusione le stesse Sezioni unite, più di recente, hanno ribadito che i reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono, tanto che la concezione unitaria del reato continuato opera soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena e sempre che ciò garantisca un risultato favorevole al reo (così Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).

4.2. Ai fini della corretta lettura delle pronunce indicate, tuttavia, deve tersi conto che nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto).

Situazione questa che risulta ben diversa da quella nella quale il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce a ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio.In tale specifica ipotesi, infatti, come pure dì recente ribadito, "la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato" (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v.

Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non massimata).

4.2. Tale orientamento, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale conformandovisi e che non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite (ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza), appare corretto e deve essere pertanto ribadito in questa sede (cfr. da ultimo e specifica sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866 - 01: "In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni".) Nel caso di specie, infatti, tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione sono stati commessi in danno della medesima persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA], e hanno provocato un unico complessivo ingente danno, ragione questa per la quale, al di là del fatto che i giudici di merito non hanno poi in concreto applicato alcun aumento di pena, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata correttamente contestata e ritenuta in sentenza.

5. Il rigetto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 21/1/2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di MONZA il 21/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa e di appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 640 e 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 646, 61 numeri 7 e 11 e 81 cod. pen 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese. 1.3. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), l'appropriazione indebita. 1.4. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ritenuta dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 646, 61 numeri 7 e 11 e 81 cod. pen. rilevando che la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dai giudici di merito sarebbe errata. Le condotte truffaldine contestate al capo A), infatti, non avrebbero indotto in errore le persone offese quanto, piuttosto, gli istituti di credito, che avrebbero rilasciato delle carte di credito senza così peraltro produrre alcun vantaggio patrimoniale al ricorrente. Ad analoghe conclusioni, poi, dovrebbe pervenirsi anche quanto alle diverse e ulteriori somme che le banche avrebbero versato a fronte della presentazione delle fatture gonfiate o dalla duplicazione di presentazione delle fatture stesse, ciò in quanto il vantaggio patrimoniale in questo caso non lo avrebbe conseguito il ricorrente ma il Bellegotti, titolare della società che avrebbe ottenuto appunto il versamento non dovuto. Sotto altro profilo, inoltre, alcune delle condotte, in specifico quelle indicate come A3 e B, cioè quelle qualificate come appropriazioni, considerate le concrete modalità poste in essere, l'avere utilizzato le credenziali attribuite in via esclusiva ai legale rappresentante dell'azienda, integrerebbero il diverso reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen. Le doglianze sono infondate. Le condotte contestate nel capo di imputazione sub A) costituiscono a ben vedere le articolazioni di una complessiva concatenazione nella quale le due truffe all'appropriazione indebita si inseriscono quali necessari segmenti di un unico raggiro. La prima condotta aveva lo scopo di conseguire le carte di credito da utilizzare per la sottrazione di quanto successivamente, sempre illecitamente, acquisito con la condotta di cui al capo A.2), somme confluite nel patrimonio della Bellegotti che poi sono state così oggetto dell'appropriazione di cui al capo A.3), indispensabile a conseguire finalmente il profitto illecito in precedenza costituito. Ragione questa, d'altro canto, per la quale, correttamente i giudici di merito hanno considerato il reato sub A) come unico e non hanno applicato gli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli segmenti, pure di rilevanza penale, in questo contestati.Sotto tale profilo, inoltre, benché gli artifici e raggiri siano stati commessi nei confronti della banca, deve ritenersi che il soggetto danneggiato ed effettiva persona offesa, quanto meno per gli effetti obbligatori che si venivano a determinare nei confronti della banca stessa, fosse comunque il [OSCURATO:PERSONA], il cui rappresentate legale era pertanto legittimato a proporre la querela, e di conseguenza corretta risulta anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante. Come più volte ribadito da questa Corte, d'altro canto, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (così, da ultimo Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304 - 01; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820 - 01; Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015 dep. 2016, Della Monica, Rv. 265773 - 01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 - 01). 1.1. Corretta risulta anche la qualificazione giuridica di cui alle condotte di cui ai capi A.3) e B). Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, le somme sono pervenute nel patrimonio delle due società, il [OSCURATO:PERSONA] e la CMP, e queste sono state distratte del ricorrente che ha operato in virtù e sfruttando la propria posizione e abusando delle relazioni d'ufficio esistenti. Il ricorrente, infatti, nella propria qualità di responsabile amministrativo -al quale era attribuito il compito di gestire i conti correnti, per i quali gli era stata anche conferita la delega e aveva il compito di rappresentare le società quale unico ed effettivo referente delle banche, dei clienti e dei fornitori- aveva la disponibilità delle somme accreditate sui conti della società (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado, anche integralmente richiamata nella sentenza impugnata e pagine 9 e 10 della stessa). Condotta questa, quindi, l'avere distratto somme di cui aveva la disponibilità, così appropriandosene, tipica del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e non del reato di furto che presuppone che il soggetto agente non abbia la possibilità di disporre del bene oggetto della sottrazione ovvero che la disponibilità a questo riconosciuta sia strettamente vincolata dalle istruzioni ricevute (così Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275215 - 01). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese evidenziando che la Corte territoriale, a fronte della peculiare situazione nella quale nessuno aveva mai rilevato alcuna anomalia nella condotta tenuta dal ricorrente nel corso degli anni, avrebbe del tutto omesso di verificare l'effettiva e concreta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Il fatto che nessuno si fosse mai accorto delle irregolarità contestate, che invece avrebbero potuto rimanere nascoste per un periodo massimo di 60 o 90 giorni, quello della scadenza delle fatture, sarebbe infatti estremamente significativo in ordine alla credibilità delle persone offese che hanno affermato di non essersi accorte di nulla per un periodo di circa due anni e di avere capito quanto accaduto solo dopo che il ricorrente si era dimesso. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità"). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente, logica e articolata quanto alla credibilità delle persone offese, anche confermatq,dalle dichiarazioni della teste Faliva e dalle modalità delle operazioni, così come dall'asportazione della documentazione bancaria da parte dell'imputato (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Specifica risposta, poi, ha trovato anche l'argomento difensivo secondo il quale le le irregolarità commesse dall'imputato avrebbero potuto rimanere celate per un periodo massimo di 60 o 90 giorni. Sul punto, infatti, la considerazione della Corte, che ha specificato come la totale gestione finanziaria delle società fosse demandata in piena fiducia al ricorrente, risulta logica e coerente e non è pertanto sindacabile in questa sede. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), l'appropriazione indebita in danno della CMP, rilevando che la Corte territoriale, oltre ad avere seguito un ragionamento complessivamente illogico e contraddittorio, avrebbe fondato la propria conclusione su di un "macroscopico errore di valutazione" costituito dall'avere confuso la CMP centro medico sas di [OSCURATO:PERSONA] con la diversa società Consorzio M.P., circostanza questa che emergerebbe dal verbale delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 gennaio 2017. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione della Corte territoriale quanto al rapporto di lavoro, quanto meno di fatto, intercorso tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., società che faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] e che era riferibile alla madre dell'amministratore unico dello stesso, risulta sul punto adeguata e coerente. Sullo specifico punto, d'altro canto, il travisamento non espressamente dedotto come tale ma indicato dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese dal teste Grieco non sussiste. Pur volendo prescindere dal fatto che il ricorso evidenzia l'esistenza di un errore di valutazione e non il travisamento di una prova nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente fa riferimento alla intestazione della fattura della consulenza e non alla circostanza specificamente indicata nella sentenza, cioè che il pagamento dell'immobile era stato effettuato dall'imputato effettuando un bonifico online dal conto corrente della società CMP. Circostanza questa, quindi, diversa e distinta da quella evidenziata nel ricorso e che comunque, anche ove esistesse in ipotesi il "macroscopico errore" di valutazione sul punto, non risulta essere decisiva poiché non è idonea a disarticolare il ragionamento seguito dal giudice di merito quanto alla posizione assunta dal ricorrente anche con riferimento alla società CMP. 4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ritenuta dai giudici di merito evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla determinazione del danno come di grave entità sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della citata aggravante non si sarebbe potuto fare riferimento alla somma complessivamente conseguita essendo i reati commessi avvinti dal vincolo della continuazione ma, invece, si sarebbe dovuto considerare ogni singolo reato, così come pure indicato dalle Sezioni Unite Chiodi. La doglianza è infondata. 4.1 La difesa pone la questione se nel reato continuato l'entità del danno vada o meno riferita a quello prodotto da ciascuna violazione della norma, anche se la pluralità di violazioni leda la sfera patrimoniale di un unico soggetto. Nello specifico il ricorso evidenzia che i giudici di merito non si sarebbero attenuti al principio enucleato dalle Sezioni Unite di questa Corte per il quale, nella valutazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di quella dell'intervenuto risarcimento del danno, "l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione "(testualmente Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755). Secondo le Sezioni Unite, infatti, considerata anche l'evoluzione normativa della relativa disciplina (cfr. legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha eliminato la disposizione contenuta nella formulazione originaria dell'art. 158 cod. pen., per la quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione), deve ritenersi definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato così che "attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam". In continuità con tale conclusione le stesse Sezioni unite, più di recente, hanno ribadito che i reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono, tanto che la concezione unitaria del reato continuato opera soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena e sempre che ciò garantisca un risultato favorevole al reo (così Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). 4.2. Ai fini della corretta lettura delle pronunce indicate, tuttavia, deve tersi conto che nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto). Situazione questa che risulta ben diversa da quella nella quale il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce a ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio.In tale specifica ipotesi, infatti, come pure dì recente ribadito, "la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato" (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v. Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non massimata). 4.2. Tale orientamento, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale conformandovisi e che non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite (ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza), appare corretto e deve essere pertanto ribadito in questa sede (cfr. da ultimo e specifica sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866 - 01: "In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni".) Nel caso di specie, infatti, tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione sono stati commessi in danno della medesima persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA], e hanno provocato un unico complessivo ingente danno, ragione questa per la quale, al di là del fatto che i giudici di merito non hanno poi in concreto applicato alcun aumento di pena, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata correttamente contestata e ritenuta in sentenza. 5. Il rigetto del
Sentenza Cassazione n. 36589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris