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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08699/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 28/06/2021 del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza impugnata «in relazione all'art.640 c.p. e 192 c.p.p.» con riguardo alla prova della propria responsabilità - è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della complessità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per come integrata da quelle richiamate e confermate del primo grado di giudizio, così risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv., 278231), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale di Salerno e, soprattutto, sul carattere ultroneo degli invocati accertamenti sull'indirizzo IP dal quale proveniva la richiesta di inserimento dell'annuncio truffaldino, tenuto conto della provata titolarità e disponibilità in capo agli imputati delle carte postepay sulle quali era stato accreditato il pagamento); Ritenuto che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista da tale articolo - è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Salerno, nell'esercizio della discrezionalità valutativa a essa spettante, ha ampiamente motivato sul punto, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata sulla non particolare tenuità del fatto in ragione del danno patrimoniale complessivamente cagionato alle parti civili); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 28/06/2021 del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza impugnata «in relazione all'art.640 c.p. e 192 c.p.p.» con riguardo alla prova della propria responsabilità - è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della complessità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per come integrata da quelle richiamate e confermate del primo grado di giudizio, così risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv., 278231), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale di Salerno e, soprattutto, sul carattere ultroneo degli invocati accertamenti sull'indirizzo IP dal quale proveniva la richiesta di inserimento dell'annuncio truffaldino, tenuto conto della provata titolarità e disponibilità in capo agli imputati delle carte postepay sulle quali era stato accreditato il pagamento); Ritenuto che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista da tale articolo - è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Salerno, nell'esercizio della discrezionalità valutativa a essa spettante, ha ampiamente motivato sul punto, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata sulla non particolare tenuità del fatto in ragione del danno patrimoniale complessivamente cagionato alle parti civili); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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