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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04439/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 28/10/2022, aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi impropria, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso congiunto; -rilevato che le censure proposte, invero promiscue e per molti versi generiche, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche sia con riguardo all'attendibilità delle pp.00. che alla sussistenza dell'articolato apparato circostanziale, stante la commissione dei fatti in più persone riunite, avvalendosi di un soggetto minore d'età, in tempo di notte e sfruttando le condizioni di minorata difesa delle vittime nonché con l'uso di armi.

La ricostruzione del fatto alla stregua delle dichiarazioni dei denunzianti non è scalfita dagli assunti difensivi, del tutto apodittici, in ordine al mancato uso di armi improprie nell'azione delittuosa; -considerato che i giudici territoriali hanno dato ampio conto (pag. 5) delle ragioni a fondamento del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, valorizzando in senso ostativo sia le modalità della condotta che la gravità del danno nonchè la allarmante causale dichiarata dagli imputati in sede di interrogatorio; che, pertanto, la difesa sollecita una rivalutazione di profili già correttamente apprezzati, quali la parziale confessione e il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado non suscettibile di censura in questa sede; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M..

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 28/10/2022, aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi impropria, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; -letto il ricorso congiunto; -rilevato che le censure proposte, invero promiscue e per molti versi generiche, reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche sia con riguardo all'attendibilità delle pp.00. che alla sussistenza dell'articolato apparato circostanziale, stante la commissione dei fatti in più persone riunite, avvalendosi di un soggetto minore d'età, in tempo di notte e sfruttando le condizioni di minorata difesa delle vittime nonché con l'uso di armi. La ricostruzione del fatto alla stregua delle dichiarazioni dei denunzianti non è scalfita dagli assunti difensivi, del tutto apodittici, in ordine al mancato uso di armi improprie nell'azione delittuosa; -considerato che i giudici territoriali hanno dato ampio conto (pag. 5) delle ragioni a fondamento del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, valorizzando in senso ostativo sia le modalità della condotta che la gravità del danno nonchè la allarmante causale dichiarata dagli imputati in sede di interrogatorio; che, pertanto, la difesa sollecita una rivalutazione di profili già correttamente apprezzati, quali la parziale confessione e il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado non suscettibile di censura in questa sede; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il P
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