CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di XXXX, in funzione di giudicedell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA],avvocato [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., tra:a) il delitto di traffico illecito di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), commessotra il 10 e il 19 luglio 2002, accertato con sentenza irrevocabile pronunciata dalla Cortemedesima in data 15 novembre 2021;b) i delitti, già posti in continuazione esterna tra loro, di associazione dedita alnarcotraffico e spaccio di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), commessi tra il1989 e il 1996, da un lato, e di associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309 del1990) ed evasione (art. 385 cod. pen.), commessi tra gennaio e maggio 2002, dall’altro,accertati, rispettivamente, con sentenze irrevocabili pronunciate della Corte di appello diLecce, sezione distaccata di Taranto, in data 14 aprile 2008 e dal G.u.p. del Tribunale diLecce in data 17 luglio 2004;c) i delitti, già posti in continuazione interna tra di loro, di ricettazione (art. 648 cod.pen.) e violazione della normativa penale sulle armi (artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967),commessi l’11 ottobre 1992 e accertati con sentenza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale diTaranto in data 11 ottobre 1992.2. Il giudice dell’esecuzione rilevava, in rito, l’inidoneità del mandato difensivo conferitoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a consentire la valida instaurazione del procedimento, recando talemandato un oggetto non pertinente.Il medesimo giudice osservava, nel merito:- che il medesimo disegno criminoso, tra i reati rispettivamente inclusi nei titoli sub a) esub b), era stato già disconosciuto in executivis, per effetto di precedente proprioprovvedimento, non più soggetto ad impugnazione;- che la sopravvenienza del titolo sub c) non induceva a mutare decisione, né, tantomeno, ad orientare verso il riconoscimento onnicomprensivo della continuazione, posto che ireati ivi accertati, al pari di quelli oggetto della propria sentenza in data 15 novembre 2021,risultavano estranei al contesto associativo oggetto della sentenza della Corte di appello diXXXXX, sezione distaccata di XXXXXXX, in data 14 aprile 2008;- che si trattava, in ogni caso, di condotte significativamente distanziate nel tempo,realizzate secondo schemi concorsuali non coincidenti e prive di legame eziologico efinalistico con il dedotto stato di tossicodipendenza.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Esposito.Nell’unico motivo, di seguito illustrato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamentodella prova.A suo giudizio, i presupposti per il riconoscimento della continuazione sarebbero tuttiintegrati, a partire dalla pronuncia resa dalla Corte di appello di XXXXX, sezione distaccatadi XXXXXXX, che avrebbe già accertato l’esistenza di un organico programma criminoso, incapo a XXXXXXX, unificando -ex art. 81 cpv. cod. pen.- i reati di cui supra sub b);programma nel quale rientrerebbero tanto le condotte di detenzione, porto e ricettazione diarma da sparo sub c), realizzate durante la permanenza del primo reato associativo, quantola condotta di narcotraffico sub a), essa stessa contigua al fenomeno associativonuovamente rivelatosi e a quel contesto temporalmente ravvicinata.Sarebbe dunque evidente l’assoluta continuità di azione criminosa, costituenteespressione del medesimo unitario disegno, riflesso da ulteriori e pregnanti indici, qualil’omogeneità delle violazioni e dei beni protetti, l’unicità spazio-temporale delle violazioni,l’identità delle causali, la parziale comunanza dei compartecipi, le similari modalità diconsumazione; aspetti sui quali il motivo indugia, direttamente richiamando alcuni passaggimotivazionali delle sentenze di condanna.La condizione di tossicodipendente di XXXXXXX rafforzerebbe tale conclusione,essendo chiaro che la sua pluriennale attività criminale, e il perseverare nei traffici distupefacente, trovassero in tale condizione una concorrente origine, stante il bisogno delsoggetto di autofinanziarsi per procacciarsi nuova sostanza.4. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.La difesa ricorrente ha depositato memoria di replica, svolgendo ulteriormente leragioni a base della proposta impugnazione e insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Anche in materia esecutiva vale, come ripetutamente affermato da questa Corte(Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873-01; Sez. 1, n. 47041 del24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01), la preclusione derivante da preesistente giudicato, inoperante solo quando siano dedottielementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovverosiano prospettati elementi pregressi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto diconsiderazione, neppure implicita, da parte del primo decidente.Il ricorrente, obliterando tale principio, non si confronta con il ragionamento svoltodall’ordinanza impugnata, correttamente indirizzato ad evidenziare, a fronte della già negataidentità di disegno criminoso tra i reati rispettivamente inclusi nei titoli sub a) e sub b),sancita con provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’assenza di elementi diqualunque segno, idonei a consentire la rivisitazione del decisum, o addirittura ilriconoscimento del beneficio della continuazione in termini più estesi, ma pur sempreincompatibili con l’accertamento già definitivamente operato.3. Il giudice dell’esecuzione, nell’ottica di rivalutazione ristretta che gli era dunqueunicamente consentita, ha ineccepibilmente evidenziato, in primo luogo, che le condotte didetenzione, porto e ricettazione di arma da sparo, oggetto del titolo sub c) – che dovrebberocostituire l’elemento sopravvenuto di novità – non presentano, viceversa, aspetti dicollegamento ideale e funzionale rispetto al contesto associativo giudicato con i titoli sub b),contesto al quale era già risultata estranea la condotta di narcotraffico di cui al titolo sub a).Onde la radicale inettitudine delle prime condotte a costituire fattore genetico edidentificativo di una qualunque comune risoluzione criminosa. Tale apprezzamento, compiutamente argomentato mediante il puntuale richiamo allecircostanze fattuali emerse in sede di cognizione, non è ulteriormente sindacabile in questasede, alla luce del principio di diritto ulteriore, secondo cui, in tema di continuazione,l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione difatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento giudiziale sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senzavizi logici e travisamenti di sorta (da ultimo, Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F.,Rv. 28963-01), come è a dirsi nella specie. Quel che il ricorso addita come travisamentodella prova non risulta altro che un’unilaterale lettura delle predette circostanze fattuali,avente la pretesa di imporsi, come in realtà non ammesso, sulla analitica e puntualericostruzione operata dall’ordinanza impugnata.4. Il giudice dell’esecuzione, sotto altro aspetto, ha impeccabilmente affermato la pienavalidità delle argomentazioni a suo tempo spese a sostegno della decisione reiettiva giàassunta, di cui ha dunque confermato la vigenza, non essendo stati prospettati – aprescindere dalla sopravvenienza del nuovo titolo – elementi già non considerati, realmenteidonei ad incrinare la tenuta logico-giuridica della decisione stessa.Le confutazioni del ricorrente, a tale ultimo riguardo, sono di puro fatto, né tengonoconto dell’insegnamento di questa Corte di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 1534 del09/11/2017, Giglia, Rv. 271984-01), in base al quale l’identità di contesto associativo dellediverse condotte criminose, in tesi attuative del programma del sodalizio, quand’anche fossepostulabile (come l’ordinanza impugnata inappuntabilmente nega), non sarebbe sufficiente aradicare la continuazione, in quanto l’istituto può applicarsi solo ove risulti con chiarezza,come nel caso di specie da escludere, che i reati-fine siano stati programmati al momentodella costituzione del sodalizio, o dell’ingresso del reo al suo interno.4. A tanto segue la reiezione del ricorso, peraltro totalmente silente sulla questioneimpeditiva di rito, pure menzionata dall’ordinanza impugnata.Le spese processuali sono regolate secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.