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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (O PAJTIM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 6537/2020, ha annullato la sentenza in data 16 maggio 2017, con la quale la Corte di assise di appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio volontario, consumato in Foggia l'8 settembre 1999 in concorso con Edmond e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito da cinque colpi di arma da fuoco all'interno di un podere, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari, da compiersi mediante una «nuova e più accurata delibazione della questione controversa - ossia «la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato in contestazione» - se del caso supportata da opportuni approfondimenti istruttori in ordine, in primo luogo, all'effettivo rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1978, ed i fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle sue caratteristiche somatiche e, ove possibile, all'identità del soggetto, conosciuto come «Timi», che prestò attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

2. La Corte di assise di Appello di Bari, con la sentenza in data 13 dicembre 2021 emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa dalla Corte di assise di Foggia in data 24 novembre 2009, argomentando, in ordine al tema devolutole, ossia quello dell'individuazione dell'imputato come componente del commando omicida, nel modo che segue: I) non poteva essere messo in discussione l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] - attinto da un colpo durante la sparatoria -, il quale, escusso in dibattimento, aveva identificato il terzo componente della spedizione di fuoco indicandolo con il nome di «Timi», cugino dei fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], avendolo, lo stesso giudice rescindente, stimato attendibile, anche perché «coerente, oltre che con le dichiarazioni acquisite per sopravvenuta irreperibilità (ossia, quelle rese nella fase delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con il contatto telefonico registrato, alla presenza dei militi, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto, di nome «Timi» che, subito dopo l'omicidio, si era allontanato alla volta del Nord Italia, e con le dichiarazioni rese da coloro alle cui dipendenze i Luan e «Timi» erano stati occupati, concordi nell'attestare che i tre, il giorno successivo al fatto di sangue, non si erano presentati sul luogo di lavoro»; II) sebbene [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero effettuato alcuna individuazione fotografica del terzo partecipante alla violenta aggressione, costoro, tuttavia, l'avevano chiaramente identificato, indicandone il nome ([OSCURATO:PERSONA]), la nazionalità (albanese), l'apparente età (venti anni), le caratteristiche fisiche (alto circa m 1,70, con i capelli neri) e la qualità di «cugino del fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA]», di modo che l'indicazione dell'omicida non si era limitata al diminutivo «Timi», ma si era concretizzata nell'indicazione del nome, cognome ed età approssimativa, dati, questi, poi confermati in dibattimento e che avevano trovato riscontro nell'età anagrafica dell'imputato al momento fatto (ventuno anni e mezzo); III.) il dubbio circa eventuali omonimie era stato fugato, pur in assenza di accertamenti anagrafici relativi al rapporto di parentela esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Vrapi, mediante implementazione istruttoria in appello, escutendo i datori e i compagni di lavoro dei tre albanesi coinvolti nell'omicidio, nonché l'Ufficiale dei Carabinieri che a suo tempo aveva condotto le indagini ed acquisendo il cartellino foto- segnaletico dell'imputato - come pure la sentenza di condanna pronunciata a suo carico per un fatto di sangue analogo commesso in Carapelle un anno e mezzo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] -, avendo i compagni di lavoro riconosciuto nella foto segnaletica di [OSCURATO:PERSONA] colui da loro conosciuto come «Tim» o «Timi», che lavorava con loro presso i fratelli Placentino, tanto consentendo, oltretutto, di valutare come gravemente reticenti le dichiarazioni negatorie rese da questi ultimi, atteso che era improbabile che nei giorni in cui si consumò l'omicidio potesse trovarsi nelle campagne di Foggia un soggetto con le stesse caratteristiche fisiche di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa età, appellato con il nomignolo di «Tim o Timi».

Donde, identificato con certezza il soggetto che materialmente uccise [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ha ritenuto del tutto congruo il trattamento sanzionatorio applicatogli.

3. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore, consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo, il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 627, 512, 526, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

E' dedotto che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto formulato con la sentenza rescindente, non avendo disposto gli accertamenti anagrafici richiesti onde elidere il residuo margine d'incertezza nell'identificazione del «Timi» con il ricorrente, tanto più che l'interprete Vasa, sentito in sede di implementazione istruttoria, aveva fatto emergere dubbi quanto alle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo offrire alcuna ragione concreta a sostegno del concentrarsi delle indagini sulla sola persona del ricorrente, la cui immagine, peraltro, era stata acquisita a distanza di molti anni dal fatto, così compromettendo l'attendibilità del riconoscimento.

Incertezza che, peraltro, si era accresciuta all'esito della nuova audizione dei fratelli Placentino e dei compagni di lavoro del presunto omicida, che l'avevano indifferentemente chiamato «Tim o Timi». - Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione degli artt. 192, 533 e 627 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi il giudice del rinvio attenuto alle regole di valutazione degli indizi, non avendone soppesato la capacità dimostrativa di ciascuno, di modo che il giudizio inferenziale si era risolto in una mera elencazione di elementi di prova senza alcun apprezzamento critico della loro interrelazione in funzione dell'esito divisato.

4. Il difensore del ricorrente ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va disattesa, in quanto manifestamente infondata, la censura di cui al primo motivo.

Il compito assegnato al giudice del rinvio con la sentenza rescindente era quello di colmare la riscontrata lacuna motivazionale in ordine alla questione dell'identificazione del terzo componente del commando che pose in atto la spedizione omicidiaria in danno di [OSCURATO:PERSONA], procedendo al relativo giudizio, «libero nell'esito», «se del caso» disponendo «opportuni approfondimenti istruttori in ordine .. all'effettivo rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA]... e i fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle sue caratteristiche somatiche e, ove possibile, all'identità del soggetto, conosciuto come 'Timi'» Tanto rilevato, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, unanime nell'affermare che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861; conf.

Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep.

Rv. 278629): questo perché - si è spiegato - il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811).

Alla stregua di tali criteri direttivi, è evidente come la Corte di assise di appello di Bari non sia incorsa nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non essendo affatto vincolata, nell'approfondire la questione dell'identificazione del 'Timi' - indicato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] come coautore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - con [OSCURATO:PERSONA], al compimento di accertamenti anagrafici sul conto di questi, atti a verificare se fosse o meno, effettivamente, il cugino dei fratelli Vrapi.

2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e denunciano vizi non consentiti nel giudizio di legittimità.Integralmente richiamata la sintesi della motivazione rassegnata dal giudice del rinvio, a sostegno della raggiunta conclusione circa la certa identificazione del soggetto che materialmente uccise [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], per come riportata nel punto

2. dell'esposizione in fatto della presente sentenza, va dato atto che tutti i rilevi censori articolati con i motivi in disamina (in particolare, quelli formulati sulla base delle dichiarazioni rese dall'interprete Vasa e dal [OSCURATO:PERSONA]), lungi dall'individuare e documentare specifici elementi di prova atti a mettere decisivamente in crisi la tenuta del ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, si limitano ad avanzare dubbi circa la correttezza del ragionamento stesso rispetto alla ricostruzione in fatto della vicenda, per come operata nella sede propria, e a ventilare la possibilità che ben altra sarebbe stata la soluzione del caso se fossero stati tempestivamente effettuati taluni incombenti istruttori (come, ad esempio, se fosse stato da subito acquisito il cartellino foto-segnaletico di [OSCURATO:PERSONA] e tempestivamente sottoposto in visione alle persone informate dei fatti e ai testimoni, in funzione del riconoscimento, già nel corso delle indagini e del giudizio di primo grado).

Tale modalità di redazione del motivo di ricorso in cassazione avente ad oggetto il vizio di motivazione è, però, in contrasto con il diritto vivente, che ha stabilito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Del resto, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Per queste ragioni, non possono trovare ingresso in questa sede, pur se formulate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, censure che si risolvano in una critica frammentaria dei singoli punti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091).

Ne viene, dunque, che anche la lettura parcellizzata e parziale delle dichiarazioni rese (nell'ambito dell'implementazione istruttoria disposta dal giudice del rinvio) da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali «hanno riconosciuto nella foto segnaletica dell'imputato il 'Tim' o 'Timi' che con altri albanesi lavorava nell'azienda di Placentino a [OSCURATO:PERSONA] - di cui si era parlato il giorno dopo dell'omicidio (tanto vero che, a dire del Ricco, era stato uno dei due fratelli Placentino a riferirgli che Tim aveva sparato, tra gli altri, a «quel ragazzo là», per cui il citato Placentino aveva commentato: «Ecco perché stamattina non ci sono neanche venuti», pag. 53/54 del verbale del 9 febbraio 2009) - e che era stato personalmente accompagnato dai luoghi di lavoro al luogo di abitazione in molteplici occasioni» (cfr. pag. 10, secondo capoverso, della sentenza impugnata), nonché dai reticenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dissimula il tentativo di rimettere in discussione l'accertamento in fatto condotto in sede di giudizio di rinvio e del quale si è dato conto nella sentenza impugnata secondo cadenze argomentative improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento.

Tentativo, peraltro, contrassegnato pure da patente genericità, dal momento che, fondamentalmente, non coglie la ratio decidendi della questione devoluta, ossia che proprio il menzionato riconoscimento fotografico, effettuato dai compagni di lavoro di 'Timi', Gervasio e Ricco, offriva riscontro alle dichiarazione rese da [OSCURATO:PERSONA], rimasto ferito a sua volta nell'agguato, che anche in dibattimento aveva riferito che: «il cognome di Timi, autore materiale dei colpi che uccisero Telharaj (come da lui visto direttamente), e cugino dei Vrapi, da lui conosciuto perché avevano lavorato insieme, è Celhaka, di 25 anni, 27, più o meno questa età» (cfr, pag. 8, della sentenza impugnata, che richiama le pagine da 33 a 60 del verbale delle dichiarazioni rese da Tragaj all'udienza del 14 aprile 2009); dichiarazioni a loro volta riscontrate da quelle rese dall'informatore, resosi irreperibile, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, in data 15 dicembre 2008, alla [OSCURATO:PERSONA] che: «la terza persona del gruppo di fuoco si chiama [OSCURATO:PERSONA], un ragazzo dall'età apparente di anni 20» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Quanto precede toglie concreto rilevo censorio alla denuncia di violazione del combinato disposto degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo evidente che le dichiarazioni dei sommari informatori resisi irreperibili non sono state poste a fondamento, in modo esclusivo o significativo, dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250199).

3. Generici e manifestamente infondati risultano il quarto e il quinto motivo.

3.1. Per tutto quanto esposto nel punto

2. che precede - cui si fa integrale e recettizio rinvio - non sussiste la denunciata violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in primo luogo perché il giudice del rinvio ha risolto la questione devolutagli tramite elementi di fatto, desunti da altre prove dichiarative, idonei a confermare quanto già dichiarato dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che in dibattimento aveva riferito che: «il cognome di Timi, autore materiale dei colpi che uccisero Telharaj, è Celhaka».

3.2. Ad ogni buon conto il giudice censurato si è attenuto al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente, secondo il quale, posto che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario, una volta acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, è proprio attraverso l'esame globale ed unitario di tutte le evidenze a disposizione, che la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi: ciò, perché «nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (O PAJTIM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 6537/2020, ha annullato la sentenza in data 16 maggio 2017, con la quale la Corte di assise di appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio volontario, consumato in Foggia l'8 settembre 1999 in concorso con Edmond e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito da cinque colpi di arma da fuoco all'interno di un podere, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari, da compiersi mediante una «nuova e più accurata delibazione della questione controversa - ossia «la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato in contestazione» - se del caso supportata da opportuni approfondimenti istruttori in ordine, in primo luogo, all'effettivo rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1978, ed i fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle sue caratteristiche somatiche e, ove possibile, all'identità del soggetto, conosciuto come «Timi», che prestò attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». 2. La Corte di assise di Appello di Bari, con la sentenza in data 13 dicembre 2021 emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa dalla Corte di assise di Foggia in data 24 novembre 2009, argomentando, in ordine al tema devolutole, ossia quello dell'individuazione dell'imputato come componente del commando omicida, nel modo che segue: I) non poteva essere messo in discussione l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] - attinto da un colpo durante la sparatoria -, il quale, escusso in dibattimento, aveva identificato il terzo componente della spedizione di fuoco indicandolo con il nome di «Timi», cugino dei fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], avendolo, lo stesso giudice rescindente, stimato attendibile, anche perché «coerente, oltre che con le dichiarazioni acquisite per sopravvenuta irreperibilità (ossia, quelle rese nella fase delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con il contatto telefonico registrato, alla presenza dei militi, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto, di nome «Timi» che, subito dopo l'omicidio, si era allontanato alla volta del Nord Italia, e con le dichiarazioni rese da coloro alle cui dipendenze i Luan e «Timi» erano stati occupati, concordi nell'attestare che i tre, il giorno successivo al fatto di sangue, non si erano presentati sul luogo di lavoro»; II) sebbene [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero effettuato alcuna individuazione fotografica del terzo partecipante alla violenta aggressione, costoro, tuttavia, l'avevano chiaramente identificato, indicandone il nome ([OSCURATO:PERSONA]), la nazionalità (albanese), l'apparente età (venti anni), le caratteristiche fisiche (alto circa m 1,70, con i capelli neri) e la qualità di «cugino del fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA]», di modo che l'indicazione dell'omicida non si era limitata al diminutivo «Timi», ma si era concretizzata nell'indicazione del nome, cognome ed età approssimativa, dati, questi, poi confermati in dibattimento e che avevano trovato riscontro nell'età anagrafica dell'imputato al momento fatto (ventuno anni e mezzo); III.) il dubbio circa eventuali omonimie era stato fugato, pur in assenza di accertamenti anagrafici relativi al rapporto di parentela esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Vrapi, mediante implementazione istruttoria in appello, escutendo i datori e i compagni di lavoro dei tre albanesi coinvolti nell'omicidio, nonché l'Ufficiale dei Carabinieri che a suo tempo aveva condotto le indagini ed acquisendo il cartellino foto- segnaletico dell'imputato - come pure la sentenza di condanna pronunciata a suo carico per un fatto di sangue analogo commesso in Carapelle un anno e mezzo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] -, avendo i compagni di lavoro riconosciuto nella foto segnaletica di [OSCURATO:PERSONA] colui da loro conosciuto come «Tim» o «Timi», che lavorava con loro presso i fratelli Placentino, tanto consentendo, oltretutto, di valutare come gravemente reticenti le dichiarazioni negatorie rese da questi ultimi, atteso che era improbabile che nei giorni in cui si consumò l'omicidio potesse trovarsi nelle campagne di Foggia un soggetto con le stesse caratteristiche fisiche di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa età, appellato con il nomignolo di «Tim o Timi». Donde, identificato con certezza il soggetto che materialmente uccise [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ha ritenuto del tutto congruo il trattamento sanzionatorio applicatogli. 3. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore, consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo, il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 627, 512, 526, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. E' dedotto che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto formulato con la sentenza rescindente, non avendo disposto gli accertamenti anagrafici richiesti onde elidere il residuo margine d'incertezza nell'identificazione del «Timi» con il ricorrente, tanto più che l'interprete Vasa, sentito in sede di implementazione istruttoria, aveva fatto emergere dubbi quanto alle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo offrire alcuna ragione concreta a sostegno del concentrarsi delle indagini sulla sola persona del ricorrente, la cui immagine, peraltro, era stata acquisita a distanza di molti anni dal fatto, così compromettendo l'attendibilità del riconoscimento. Incertezza che, peraltro, si era accresciuta all'esito della nuova audizione dei fratelli Placentino e dei compagni di lavoro del presunto omicida, che l'avevano indifferentemente chiamato «Tim o Timi». - Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione degli artt. 192, 533 e 627 cod. pen. e vizio di motivazione, non essendosi il giudice del rinvio attenuto alle regole di valutazione degli indizi, non avendone soppesato la capacità dimostrativa di ciascuno, di modo che il giudizio inferenziale si era risolto in una mera elencazione di elementi di prova senza alcun apprezzamento critico della loro interrelazione in funzione dell'esito divisato. 4. Il difensore del ricorrente ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va disattesa, in quanto manifestamente infondata, la censura di cui al primo motivo. Il compito assegnato al giudice del rinvio con la sentenza rescindente era quello di colmare la riscontrata lacuna motivazionale in ordine alla questione dell'identificazione del terzo componente del commando che pose in atto la spedizione omicidiaria in danno di [OSCURATO:PERSONA], procedendo al relativo giudizio, «libero nell'esito», «se del caso» disponendo «opportuni approfondimenti istruttori in ordine .. all'effettivo rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA]... e i fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle sue caratteristiche somatiche e, ove possibile, all'identità del soggetto, conosciuto come 'Timi'» Tanto rilevato, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, unanime nell'affermare che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861; conf. Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. Rv. 278629): questo perché - si è spiegato - il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811). Alla stregua di tali criteri direttivi, è evidente come la Corte di assise di appello di Bari non sia incorsa nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non essendo affatto vincolata, nell'approfondire la questione dell'identificazione del 'Timi' - indicato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] come coautore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - con [OSCURATO:PERSONA], al compimento di accertamenti anagrafici sul conto di questi, atti a verificare se fosse o meno, effettivamente, il cugino dei fratelli Vrapi. 2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e denunciano vizi non consentiti nel giudizio di legittimità.Integralmente richiamata la sintesi della motivazione rassegnata dal giudice del rinvio, a sostegno della raggiunta conclusione circa la certa identificazione del soggetto che materialmente uccise [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], per come riportata nel punto 2. dell'esposizione in fatto della presente sentenza, va dato atto che tutti i rilevi censori articolati con i motivi in disamina (in particolare, quelli formulati sulla base delle dichiarazioni rese dall'interprete Vasa e dal [OSCURATO:PERSONA]), lungi dall'individuare e documentare specifici elementi di prova atti a mettere decisivamente in crisi la tenuta del ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, si limitano ad avanzare dubbi circa la correttezza del ragionamento stesso rispetto alla ricostruzione in fatto della vicenda, per come operata nella sede propria, e a ventilare la possibilità che ben altra sarebbe stata la soluzione del caso se fossero stati tempestivamente effettuati taluni incombenti istruttori (come, ad esempio, se fosse stato da subito acquisito il cartellino foto-segnaletico di [OSCURATO:PERSONA] e tempestivamente sottoposto in visione alle persone informate dei fatti e ai testimoni, in funzione del riconoscimento, già nel corso delle indagini e del giudizio di primo grado). Tale modalità di redazione del motivo di ricorso in cassazione avente ad oggetto il vizio di motivazione è, però, in contrasto con il diritto vivente, che ha stabilito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Del resto, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Per queste ragioni, non possono trovare ingresso in questa sede, pur se formulate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, censure che si risolvano in una critica frammentaria dei singoli punti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091). Ne viene, dunque, che anche la lettura parcellizzata e parziale delle dichiarazioni rese (nell'ambito dell'implementazione istruttoria disposta dal giudice del rinvio) da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali «hanno riconosciuto nella foto segnaletica dell'imputato il 'Tim' o 'Timi' che con altri albanesi lavorava nell'azienda di Placentino a [OSCURATO:PERSONA] - di cui si era parlato il giorno dopo dell'omicidio (tanto vero che, a dire del Ricco, era stato uno dei due fratelli Placentino a riferirgli che Tim aveva sparato, tra gli altri, a «quel ragazzo là», per cui il citato Placentino aveva commentato: «Ecco perché stamattina non ci sono neanche venuti», pag. 53/54 del verbale del 9 febbraio 2009) - e che era stato personalmente accompagnato dai luoghi di lavoro al luogo di abitazione in molteplici occasioni» (cfr. pag. 10, secondo capoverso, della sentenza impugnata), nonché dai reticenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dissimula il tentativo di rimettere in discussione l'accertamento in fatto condotto in sede di giudizio di rinvio e del quale si è dato conto nella sentenza impugnata secondo cadenze argomentative improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento. Tentativo, peraltro, contrassegnato pure da patente genericità, dal momento che, fondamentalmente, non coglie la ratio decidendi della questione devoluta, ossia che proprio il menzionato riconoscimento fotografico, effettuato dai compagni di lavoro di 'Timi', Gervasio e Ricco, offriva riscontro alle dichiarazione rese da [OSCURATO:PERSONA], rimasto ferito a sua volta nell'agguato, che anche in dibattimento aveva riferito che: «il cognome di Timi, autore materiale dei colpi che uccisero Telharaj (come da lui visto direttamente), e cugino dei Vrapi, da lui conosciuto perché avevano lavorato insieme, è Celhaka, di 25 anni, 27, più o meno questa età» (cfr, pag. 8, della sentenza impugnata, che richiama le pagine da 33 a 60 del verbale delle dichiarazioni rese da Tragaj all'udienza del 14 aprile 2009); dichiarazioni a loro volta riscontrate da quelle rese dall'informatore, resosi irreperibile, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, in data 15 dicembre 2008, alla [OSCURATO:PERSONA] che: «la terza persona del gruppo di fuoco si chiama [OSCURATO:PERSONA], un ragazzo dall'età apparente di anni 20» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Quanto precede toglie concreto rilevo censorio alla denuncia di violazione del combinato disposto degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo evidente che le dichiarazioni dei sommari informatori resisi irreperibili non sono state poste a fondamento, in modo esclusivo o significativo, dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250199). 3. Generici e manifestamente infondati risultano il quarto e il quinto motivo. 3.1. Per tutto quanto esposto nel punto 2. che precede - cui si fa integrale e recettizio rinvio - non sussiste la denunciata violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in primo luogo perché il giudice del rinvio ha risolto la questione devolutagli tramite elementi di fatto, desunti da altre prove dichiarative, idonei a confermare quanto già dichiarato dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che in dibattimento aveva riferito che: «il cognome di Timi, autore materiale dei colpi che uccisero Telharaj, è Celhaka». 3.2. Ad ogni buon conto il giudice censurato si è attenuto al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente, secondo il quale, posto che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario, una volta acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, è proprio attraverso l'esame globale ed unitario di tutte le evidenze a disposizione, che la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi: ciò, perché «nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 22629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris