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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29744/2026

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uratore Generale AlfredoPompeo Viola che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al reato di cui al capo b e all'aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. con rigetto nel resto.Udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento deimotivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2025 il GUP del Tribunale diNapoli ha affermato – in rito abbreviato - la penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXXXX in riferimento ai reati oggetto di contestazione (tentatoomicidio aggravato in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e lesioni personali indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per fatti avvenuti in data 4 febbraio 2024),con condanna del medesimo alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione.2.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 24 settembre2025 ha ridotto la pena, con quantificazione della stessa in anni otto e mesiquattro di reclusione, con conferma della prima decisione nel resto.La decisione di secondo grado, in sintesi, si è soffermata sui seguenti punti:a) qualificazione giuridica del reato più grave in termini di tentatoomicidio;b) sussistenza delle circostanze aggravanti dei motivi futili e dell’averagito con metodo mafioso;c) non meritevolezza delle attenuanti generiche.2.1 Nel trattare gli argomenti di cui sopra, la Corte di secondo grado si èsoffermata sulle modalità della condotta tenuta da XXXXXXXXXXXXXXX neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’antefatto è noto, nel senso che icomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] si erano avvicinati all’[OSCURATO:PERSONA] ed al suoaccompagnatore (senza conoscerli) al solo scopo di chiedere chiarimenti circaquanto era accaduto la sera precedente nei pressi della abitazione della famigliaGherardi.

Per tutta risposta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggredironobrutalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per quanto concerne il segmento di condotta tenuta nei confronti di GherardiValentino, costui fu raggiunto da colpi di coltello inferti con particolare violenza albraccio sinistro, spalla e cranio, sì da determinare «cospicua emorragia».

Se nededuce la volontà omicidiaria – peraltro manifestata anche verbalmente durantel’azione – in ragione di mezzo utilizzato e parti del corpo attinte.In riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito conferma lasussistenza di entrambe le circostanze aggravanti.

Quanto ai motivi futili sievidenzia l’assoluta sproporzione tra il gesto compiuto e la semplice richiesta dichiarimento ricevuta da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al metodo mafioso sievidenzia che l’azione è stata realizzata «in una area del territorio tipicamentepermeata dalla presenza di organizzazioni mafiose in un luogo centrale eaffollato, da parte di un individuo che andava in giro armato».

Si tratta dicaratteristiche che secondo la Corte di merito integrano la tipicità dellaparticolare circostanza aggravante.

Nella immediatezza del fatto i componentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA] hanno, inoltre, riferito di essere stati vittime di untentativo di rapina.Viene confermato, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche inrapporto alle gravi modalità del fatto ed alla assenza di sintomi di resipiscenza.La confessione viene ritenuta meramente strumentale e correlata alle numeroseevidenze a carico.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a cinque motivi.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento al mantenimento in essere della qualificazionegiuridica del fatto in termini di tentato omicidio.Si riproducono le doglianze in riferimento al capo a).

L’azione è statacaratterizzata da rapidità ed è avvenuta in un contesto concitato e caratterizzatoda movimenti del corpo anche da parte della vittima; dunque non può dirsisignificativo il colpo che ha raggiunto il capo, mentre gli altri due hannoraggiunto zone non vitali.La profondità delle ferite indica solo che i colpi sono stati inferti con unacerta forza ma non se ne può ricavare la volontà omicidiaria.

Né la qualificazionedel fatto può dipendere da aspetti valutati soltanto ex post, dovendosi porrenell’ottica del soggetto agente.La condotta andava qualificata in termini di lesioni volontarie anche inragione delle incertezze in punto di elemento soggettivo mostrate nelragionamento espresso in sentenza.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dei futili motivi.La tesi della manifestazione di una volontà di prevaricazione, espressa insentenza, non si basa su alcuna evidenza fattuale ed è pertanto figlia di unpregiudizio.

Peraltro il litigio iniziale vede coinvolti il Caiazza e Gherardideterminato dalla volontà di prestare ausilio al proprio amico.

Si pone il temadella estensione al concorrente di una volontà che al più poteva appartenere alCaiazza.3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenutaaggravante del cd. metodo mafioso.La motivazione valorizza in modo improprio circostanze di contesto e nonindividua una specifica correlazione tra la condotta e l’esistenza di un potere diintimidazione derivante dalla esistenza di sodalizi mafiosi.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla affermata responsabilità concorsuale per il delittodi lesioni di cui al capo b) .Si evidenzia che non vi è alcuna argomentazione sul punto nella decisioneimpugnata.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimentoalla determinazione del trattamento sanzionatorio.La doglianza si dirige essenzialmente al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che non sarebbe congruamente motivato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato al terzo motivo, con rigetto nel resto.2.

Ed invero, quanto al primo motivo la doglianza – in tema di qualificazionegiuridica del reato di cui al capo a) – è infondata.La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto percui la valutazione della idoneità degli atti – in caso di tentativo – va realizzata exante ed in concreto, dovendosi tener conto della tipologìa di mezzo utilizzato edella direzione dei colpi, nella complessiva dinamica dell’azione: l'idoneità degligiudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e dellemodalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanzadella possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità nonvi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo; così tra lemolte Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855 – 01.Nel caso in esame la condotta – per come ricostruita in fatto- è stataritenuta idonea a determinare la morte della persona presa di mira con unpercorso argomentativo pienamente logico, atteso che i colpi di coltello,penetranti, furono portati verso la vittima in modo reiterato, con particolareviolenza e anche al capo.

Non vi è alcuna possibilità di dare ingresso – in sede dilegittimità – a ricostruzioni alternative basate su elementi (ad es. i movimentidella vittima) non verificabili in fatto.Ancora, sotto il profilo della ricostruzione dell’elemento psicologico, la Cortedi merito ha affermato con nettezza che il dolo era di tipo diretto.

Soltanto in unacitazione di giurisprudenza in tema di dolo d’impeto ha finito con il compiere unimproprio riferimento al dolo eventuale, riferimento che va eliminato dal percorsoargomentativo.Va dunque ribadito che ponendosi nell'ottica dell'agente, è corretto ritenereche gli indicatori fattuali – prima ricordati in punto di modalità dell’azione -depongono per un dolo alternativo tale da ricomprendere l'omicidio e tale dasostenere la qualificazione espressa nella decisione impugnata.Il dolo è infatti fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà dellacondotta causativa dell'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamentein via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci disostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribaditoda Sez.

U. n. 38343 del 29.4.2014, ove si afferma che le difficoltà connesse alladimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiorenon possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di unragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spiritualile circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmentecostituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli statipsichici..» in senso analogo, tra le precedenti, v.

Sez.

I n. 31449 del 14.2.2012,Rv 254142 – 01) .Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione- non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatorenella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quelladella individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto,secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condottaverso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta inessere.

La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica ecoerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto allecircostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraversouna catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro asvelare la reale intenzione perseguita dall'agente.Ciò posto va qui ricordato che l'analisi relativa alla ricorrenza del dolo - neltentato omicidio - non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di undolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche inpresenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenutaincompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.Sul punto, va affermato - in via generale - che resta valida l'affermazione diprincipio risalente a Sez.

U n. 748 del 12.10.1993 (dep. 25.1.1994; rv 195804)per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livellicrescenti di intensità della volontà dolosa.

Nel caso di azione posta in essere conaccettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà,maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore laprobabilità di verificazione dell'evento.

Nel caso di evento ritenuto altamenteprobabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, maaccetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelleprecedenti.

Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca inun ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzonecessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito comescopo finale.

Il dolo va, poi, qualificato come eventualesolo nel caso diaccettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolodiretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, comeintenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, daSez.

VI n. 1367 del 26.10.2006, rv 235789; Sez.

VI n. 6880 del 15.4.1998, rv211082; Sez.

I n. 3277 del 29.1.1996, rv 204188) .Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'eventomorte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma èsufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamenteprobabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche - in via cumulativae alternativa - l'evento di lesioni.Corretta è pertanto l'affermazione per cui anche il cd. dolo alternativo è dolodiretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accantoad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabileprevisto anch'esso come scopo della condotta e non meramente accettato comeconseguenza possibile ( Sez.

I n.267 del 14.12.2011, rv 252046).Ora, per quanto sottile sia la linea di demarcazione tra dolo diretto di tipoalternativo, correlato ad una previsione e volizione di un evento altamenteprobabile e dolo eventuale (dipendente da una mera accettazione del rischio diun evento più grave) tale linea esiste e va identificata nelle sue manifestazioniesteriori concrete, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivoelemento psicologico.Nel caso in esame, pertanto, la valutazione di idoneità e univocità dellacondotta è stata elaborata in modo del tutto logico, atteso che la reiterazione deicolpi inferti con il coltello e la particolare violenza dei medesimi verso la personapresa di mira sostengono in modo del tutto logico la valutazione di sussistenzadel dolo diretto di tipo alternativo, includente l’evento morte della vittima.3.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.Va ricordato che lì dove il movente dell’azione delittuosa assuma non già unesclusivo valore probatorio - circa l'attribuzione del 'fatto’ all'imputato - quantosia oggetto di una specifica circostanza aggravante, lo stesso va accertato inconcreto e con motivazione idonea a resistere a ragionevoli ipotesi alternative.La futilità del motivo, in altre parole, impone di accertare in modo specificogli antecedenti causali del gesto delittuoso - allo scopo di qualificare il fatto comeespressione di 'spiccato istinto criminale', o comunque come manifestazione diun disvalore più accentuato derivante dalla spinta criminosa inquinata da motividel tutto sproporzionati rispetto alla gravità del fatto.Nel caso in esame simile accertamento risulta realizzato in fatto conmotivazione del tutto logica, non rivalutabile in questa sede.Va inoltre precisato che la futilità del motivo è ciò che «regge» il trattamentosanzionatorio determinato in secondo grado, come è stato evidenziato già nelladecisione impugnata.

Ed invero, per costante orientamento di questa Corte (v.Sez. 1, n. 30340 del 11/05/2017, Furbini, Rv. 270459 - 01), per determinare laforbice edittale del reato consumato in presenza di più circostanze aggravanti, dicui talune involgenti la pena dell'ergastolo ed altre che hanno effetto speciale,individuata la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato eoperata su di essa la riduzione del tentativo non è possibile operare ulterioriaumenti di pena (nella specie, la Suprema Corte ha rideterminato la pena per ildelitto tentato punito con l'ergastolo, eliminando l'aumento effettuato per larecidiva).4.

Il terzo motivo è fondato, per le ragioni che seguono.La circostanza aggravante del cd. metodo mafioso è stata rapportata dallaCorte territoriale a meri aspetti di contesto ambientale, che non colgono il nucleodi tipicità della previsione di legge.Sul tema va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dallegislatore del 1991 all'art. 7 l. n.203, attualmente art. 416-bis.1. cod. pen.(pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effettidel giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negliarticoli 98 e 114 cod.pen.) ha posto l'interprete nella necessità di individuare nontanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che puòdefinirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensionefenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggiorpunizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altroveincriminate.Sul punto, è ormai pacifica la considerazione dell’esistenza, nell'ambito dellanorma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissivadel delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cuiall'art. 416-bis cod. pen.Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza diintimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento eomertà che ne deriva tra i consociati.Si è ritenuto, sul punto, che tale 'corno' dell'aggravante – di naturaoggettiva – incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive inconcreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati(o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova: si veda Sez. 1, n.33245 del 09/05/2013, Rv. 256990 nonché Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013,Rv. 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata inmodo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per lacorrelata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria diun gruppo criminoso.In particolare, si è di recente ribadito – con orientamento condiviso dalCollegio – che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi dellecondizioni) non è sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti dicriminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto (menche mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l'effettivo utilizzodel metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivantedal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente allaconsumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v.

Sez. 1, n. 37621 del14/07/2023, Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365; Sez. 1,n. 39836 del 19/04/2023, Rv. 285059; vedi anche Sez. 1, n. 28861 del14/06/2013, Rv. 256740 e Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250357).In altre parole, il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416-bis cod. pen.evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v.Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628), o, comunque, la «visibilefacilitazione della condotta illecita», in rapporto alla particolare sicurezzamostrata dai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso –identificazioni o denunzie.Dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravitàdella condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attivitàdelle associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen.Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez.

U, Chioccini, del2020) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzionedell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice delsodalizio, come ritenuto già da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012) che unaconcreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dalgruppo criminoso di riferimento.Nel caso in esame il richiamo al contesto territoriale non ha alcun concretorilievo e quello alle modalità realizzative – contenuto nelle decisioni di merito –non risulta derivante da una maggior sicurezza correlata alla esistenza delsodalizio mafioso, posto che deriva da aspetti correlati alla particolareaggressività caratteriale manifestata dagli autori del fatto (aspetto che ha datoluogo al riconoscimento della diversa aggravante dei motivi futili).

Non può dirsi,pertanto, che la condotta illecita abbia ricevuto agevolazione commissiva dameccanismi intimidatori correlati alla esistenza di associazioni di stampo mafioso.In tale punto la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio,fermo restando il trattamento sanzionatorio, in ragione di quanto già detto alparagrafo che precede.5.

Il quarto motivo è inammissibile in riferimento a quanto previstodall’art.606 comma 3 cod.proc.pen., non essendo stata introdotta in secondogrado alcuna doglianza specifica in riferimento alla affermazione di responsabilitàdell’imputato per il reato di cui al capo b) della rubrica.6.

Il quinto motivo è infondato.

La determinazione della pena è statamotivata in sede di merito in modo del tutto congruo e le doglianze in punto didiniego delle circostanze attenuanti generiche sono mera riproduzione diargomenti vagliati in modo ampio e condivisibile in sede di merito.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al'aggravante di cuiall'art. 416 bis.1 codice penale che esclude, ferma restando la pena inflitta.Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore Generale AlfredoPompeo Viola che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al reato di cui al capo b e all'aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. con rigetto nel resto.Udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento deimotivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2025 il GUP del Tribunale diNapoli ha affermato – in rito abbreviato - la penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXXXX in riferimento ai reati oggetto di contestazione (tentatoomicidio aggravato in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e lesioni personali indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per fatti avvenuti in data 4 febbraio 2024),con condanna del medesimo alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione.2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 24 settembre2025 ha ridotto la pena, con quantificazione della stessa in anni otto e mesiquattro di reclusione, con conferma della prima decisione nel resto.La decisione di secondo grado, in sintesi, si è soffermata sui seguenti punti:a) qualificazione giuridica del reato più grave in termini di tentatoomicidio;b) sussistenza delle circostanze aggravanti dei motivi futili e dell’averagito con metodo mafioso;c) non meritevolezza delle attenuanti generiche.2.1 Nel trattare gli argomenti di cui sopra, la Corte di secondo grado si èsoffermata sulle modalità della condotta tenuta da XXXXXXXXXXXXXXX neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’antefatto è noto, nel senso che icomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] si erano avvicinati all’[OSCURATO:PERSONA] ed al suoaccompagnatore (senza conoscerli) al solo scopo di chiedere chiarimenti circaquanto era accaduto la sera precedente nei pressi della abitazione della famigliaGherardi. Per tutta risposta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggredironobrutalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per quanto concerne il segmento di condotta tenuta nei confronti di GherardiValentino, costui fu raggiunto da colpi di coltello inferti con particolare violenza albraccio sinistro, spalla e cranio, sì da determinare «cospicua emorragia». Se nededuce la volontà omicidiaria – peraltro manifestata anche verbalmente durantel’azione – in ragione di mezzo utilizzato e parti del corpo attinte.In riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito conferma lasussistenza di entrambe le circostanze aggravanti. Quanto ai motivi futili sievidenzia l’assoluta sproporzione tra il gesto compiuto e la semplice richiesta dichiarimento ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al metodo mafioso sievidenzia che l’azione è stata realizzata «in una area del territorio tipicamentepermeata dalla presenza di organizzazioni mafiose in un luogo centrale eaffollato, da parte di un individuo che andava in giro armato». Si tratta dicaratteristiche che secondo la Corte di merito integrano la tipicità dellaparticolare circostanza aggravante. Nella immediatezza del fatto i componentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA] hanno, inoltre, riferito di essere stati vittime di untentativo di rapina.Viene confermato, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche inrapporto alle gravi modalità del fatto ed alla assenza di sintomi di resipiscenza.La confessione viene ritenuta meramente strumentale e correlata alle numeroseevidenze a carico.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a cinque motivi.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento al mantenimento in essere della qualificazionegiuridica del fatto in termini di tentato omicidio.Si riproducono le doglianze in riferimento al capo a). L’azione è statacaratterizzata da rapidità ed è avvenuta in un contesto concitato e caratterizzatoda movimenti del corpo anche da parte della vittima; dunque non può dirsisignificativo il colpo che ha raggiunto il capo, mentre gli altri due hannoraggiunto zone non vitali.La profondità delle ferite indica solo che i colpi sono stati inferti con unacerta forza ma non se ne può ricavare la volontà omicidiaria. Né la qualificazionedel fatto può dipendere da aspetti valutati soltanto ex post, dovendosi porrenell’ottica del soggetto agente.La condotta andava qualificata in termini di lesioni volontarie anche inragione delle incertezze in punto di elemento soggettivo mostrate nelragionamento espresso in sentenza.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dei futili motivi.La tesi della manifestazione di una volontà di prevaricazione, espressa insentenza, non si basa su alcuna evidenza fattuale ed è pertanto figlia di unpregiudizio. Peraltro il litigio iniziale vede coinvolti il Caiazza e Gherardideterminato dalla volontà di prestare ausilio al proprio amico. Si pone il temadella estensione al concorrente di una volontà che al più poteva appartenere alCaiazza.3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenutaaggravante del cd. metodo mafioso.La motivazione valorizza in modo improprio circostanze di contesto e nonindividua una specifica correlazione tra la condotta e l’esistenza di un potere diintimidazione derivante dalla esistenza di sodalizi mafiosi.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla affermata responsabilità concorsuale per il delittodi lesioni di cui al capo b) .Si evidenzia che non vi è alcuna argomentazione sul punto nella decisioneimpugnata.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimentoalla determinazione del trattamento sanzionatorio.La doglianza si dirige essenzialmente al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che non sarebbe congruamente motivato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato al terzo motivo, con rigetto nel resto.2. Ed invero, quanto al primo motivo la doglianza – in tema di qualificazionegiuridica del reato di cui al capo a) – è infondata.La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto percui la valutazione della idoneità degli atti – in caso di tentativo – va realizzata exante ed in concreto, dovendosi tener conto della tipologìa di mezzo utilizzato edella direzione dei colpi, nella complessiva dinamica dell’azione: l'idoneità degligiudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e dellemodalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanzadella possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità nonvi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo; così tra lemolte Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855 – 01.Nel caso in esame la condotta – per come ricostruita in fatto- è stataritenuta idonea a determinare la morte della persona presa di mira con unpercorso argomentativo pienamente logico, atteso che i colpi di coltello,penetranti, furono portati verso la vittima in modo reiterato, con particolareviolenza e anche al capo. Non vi è alcuna possibilità di dare ingresso – in sede dilegittimità – a ricostruzioni alternative basate su elementi (ad es. i movimentidella vittima) non verificabili in fatto.Ancora, sotto il profilo della ricostruzione dell’elemento psicologico, la Cortedi merito ha affermato con nettezza che il dolo era di tipo diretto. Soltanto in unacitazione di giurisprudenza in tema di dolo d’impeto ha finito con il compiere unimproprio riferimento al dolo eventuale, riferimento che va eliminato dal percorsoargomentativo.Va dunque ribadito che ponendosi nell'ottica dell'agente, è corretto ritenereche gli indicatori fattuali – prima ricordati in punto di modalità dell’azione -depongono per un dolo alternativo tale da ricomprendere l'omicidio e tale dasostenere la qualificazione espressa nella decisione impugnata.Il dolo è infatti fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà dellacondotta causativa dell'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamentein via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci disostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribaditoda Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014, ove si afferma che le difficoltà connesse alladimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiorenon possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di unragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spiritualile circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmentecostituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli statipsichici..» in senso analogo, tra le precedenti, v. Sez. I n. 31449 del 14.2.2012,Rv 254142 – 01) .Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione- non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatorenella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quelladella individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto,secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condottaverso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta inessere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica ecoerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto allecircostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraversouna catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro asvelare la reale intenzione perseguita dall'agente.Ciò posto va qui ricordato che l'analisi relativa alla ricorrenza del dolo - neltentato omicidio - non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di undolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche inpresenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenutaincompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale.Sul punto, va affermato - in via generale - che resta valida l'affermazione diprincipio risalente a Sez. U n. 748 del 12.10.1993 (dep. 25.1.1994; rv 195804)per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livellicrescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere conaccettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà,maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore laprobabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamenteprobabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, maaccetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelleprecedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca inun ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzonecessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito comescopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come eventualesolo nel caso diaccettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolodiretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, comeintenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, daSez. VI n. 1367 del 26.10.2006, rv 235789; Sez. VI n. 6880 del 15.4.1998, rv211082; Sez. I n. 3277 del 29.1.1996, rv 204188) .Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'eventomorte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma èsufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamenteprobabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche - in via cumulativae alternativa - l'evento di lesioni.Corretta è pertanto l'affermazione per cui anche il cd. dolo alternativo è dolodiretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accantoad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabileprevisto anch'esso come scopo della condotta e non meramente accettato comeconseguenza possibile ( Sez. I n.267 del 14.12.2011, rv 252046).Ora, per quanto sottile sia la linea di demarcazione tra dolo diretto di tipoalternativo, correlato ad una previsione e volizione di un evento altamenteprobabile e dolo eventuale (dipendente da una mera accettazione del rischio diun evento più grave) tale linea esiste e va identificata nelle sue manifestazioniesteriori concrete, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivoelemento psicologico.Nel caso in esame, pertanto, la valutazione di idoneità e univocità dellacondotta è stata elaborata in modo del tutto logico, atteso che la reiterazione deicolpi inferti con il coltello e la particolare violenza dei medesimi verso la personapresa di mira sostengono in modo del tutto logico la valutazione di sussistenzadel dolo diretto di tipo alternativo, includente l’evento morte della vittima.3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.Va ricordato che lì dove il movente dell’azione delittuosa assuma non già unesclusivo valore probatorio - circa l'attribuzione del 'fatto’ all'imputato - quantosia oggetto di una specifica circostanza aggravante, lo stesso va accertato inconcreto e con motivazione idonea a resistere a ragionevoli ipotesi alternative.La futilità del motivo, in altre parole, impone di accertare in modo specificogli antecedenti causali del gesto delittuoso - allo scopo di qualificare il fatto comeespressione di 'spiccato istinto criminale', o comunque come manifestazione diun disvalore più accentuato derivante dalla spinta criminosa inquinata da motividel tutto sproporzionati rispetto alla gravità del fatto.Nel caso in esame simile accertamento risulta realizzato in fatto conmotivazione del tutto logica, non rivalutabile in questa sede.Va inoltre precisato che la futilità del motivo è ciò che «regge» il trattamentosanzionatorio determinato in secondo grado, come è stato evidenziato già nelladecisione impugnata. Ed invero, per costante orientamento di questa Corte (v.Sez. 1, n. 30340 del 11/05/2017, Furbini, Rv. 270459 - 01), per determinare laforbice edittale del reato consumato in presenza di più circostanze aggravanti, dicui talune involgenti la pena dell'ergastolo ed altre che hanno effetto speciale,individuata la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato eoperata su di essa la riduzione del tentativo non è possibile operare ulterioriaumenti di pena (nella specie, la Suprema Corte ha rideterminato la pena per ildelitto tentato punito con l'ergastolo, eliminando l'aumento effettuato per larecidiva).4. Il terzo motivo è fondato, per le ragioni che seguono.La circostanza aggravante del cd. metodo mafioso è stata rapportata dallaCorte territoriale a meri aspetti di contesto ambientale, che non colgono il nucleodi tipicità della previsione di legge.Sul tema va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dallegislatore del 1991 all'art. 7 l. n.203, attualmente art. 416-bis.1. cod. pen.(pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effettidel giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negliarticoli 98 e 114 cod.pen.) ha posto l'interprete nella necessità di individuare nontanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che puòdefinirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensionefenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggiorpunizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altroveincriminate.Sul punto, è ormai pacifica la considerazione dell’esistenza, nell'ambito dellanorma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissivadel delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cuiall'art. 416-bis cod. pen.Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza diintimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento eomertà che ne deriva tra i consociati.Si è ritenuto, sul punto, che tale 'corno' dell'aggravante – di naturaoggettiva – incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive inconcreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati(o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova: si veda Sez. 1, n.33245 del 09/05/2013, Rv. 256990 nonché Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013,Rv. 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata inmodo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per lacorrelata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria diun gruppo criminoso.In particolare, si è di recente ribadito – con orientamento condiviso dalCollegio – che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi dellecondizioni) non è sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti dicriminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto (menche mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l'effettivo utilizzodel metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivantedal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente allaconsumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. 1, n. 37621 del14/07/2023, Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365; Sez. 1,n. 39836 del 19/04/2023, Rv. 285059; vedi anche Sez. 1, n. 28861 del14/06/2013, Rv. 256740 e Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250357).In altre parole, il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416-bis cod. pen.evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v.Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628), o, comunque, la «visibilefacilitazione della condotta illecita», in rapporto alla particolare sicurezzamostrata dai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso –identificazioni o denunzie.Dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravitàdella condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attivitàdelle associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen.Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U, Chioccini, del2020) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzionedell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice delsodalizio, come ritenuto già da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012) che unaconcreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dalgruppo criminoso di riferimento.Nel caso in esame il richiamo al contesto territoriale non ha alcun concretorilievo e quello alle modalità realizzative – contenuto nelle decisioni di merito –non risulta derivante da una maggior sicurezza correlata alla esistenza delsodalizio mafioso, posto che deriva da aspetti correlati alla particolareaggressività caratteriale manifestata dagli autori del fatto (aspetto che ha datoluogo al riconoscimento della diversa aggravante dei motivi futili). Non può dirsi,pertanto, che la condotta illecita abbia ricevuto agevolazione commissiva dameccanismi intimidatori correlati alla esistenza di associazioni di stampo mafioso.In tale punto la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio,fermo restando il trattamento sanzionatorio, in ragione di quanto già detto alparagrafo che precede.5. Il quarto motivo è inammissibile in riferimento a quanto previstodall’art.606 comma 3 cod.proc.pen., non essendo stata introdotta in secondogrado alcuna doglianza specifica in riferimento alla affermazione di responsabilitàdell’imputato per il reato di cui al capo b) della rubrica.6. Il quinto motivo è infondato. La determinazione della pena è statamotivata in sede di merito in modo del tutto congruo e le doglianze in punto didiniego delle circostanze attenuanti generiche sono mera riproduzione diargomenti vagliati in modo ampio e condivisibile in sede di merito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al'aggravante di cuiall'art. 416 bis.1 codice penale che esclude, ferma restando la pena inflitta.Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris