Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 40210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-4062/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29 novembre 2021 ha confermato la sentenza deliberata, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 23 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 cod. pen. ed altri, in questa sede non impugnanti.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla contestata responsabilità penale, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].

Ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione: (v. n particolare la giurisprudenza di questa sezione e, segnatamente, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01, oltre ai numerosi successivi arresti conformi: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021., Rv. 280883-02), secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una spiegazione alternativa in ordine alla presenza degli oggetti di provenienza illecita.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-4062/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29 novembre 2021 ha confermato la sentenza deliberata, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 23 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 cod. pen. ed altri, in questa sede non impugnanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla contestata responsabilità penale, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]. Ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione: (v. n particolare la giurisprudenza di questa sezione e, segnatamente, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01, oltre ai numerosi successivi arresti conformi: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021., Rv. 280883-02), secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una spiegazione alternativa in ordine alla presenza degli oggetti di provenienza illecita. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2022.
Sentenza Cassazione n. 40210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris