CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione del suo concorso nel reato di detenzione di stupefacente contestato all'amante - che si era accollato l'esclusiva responsabilità - per essere stato utilizzato, in sede di giudizio abbreviato, un dato probatorio inesistente negli atti d'indagine contenuti nel fascicolo processuale, vale a dire che lo stupefacente sarebbe stato contemporaneamente lanciato dai due finestrini (lato guida e lato passeggero) dell'auto sulla quale viaggiavano la donna ed il coimputato; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che si contesta la ricostruzione del fatto, riproducendosi in ricorso la medesima censura già adeguatamente vagliata dal giudice d'appello e richiedendosi a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di legittimità, senza che sia stato dimostrato il travisamento probatorio, posto che la sentenza utilizza un elemento ricavato dalla comunicazione notizia di reato che, in violazione del principio di autosufficienza, non viene neppure allegata al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] R ynaud Gastone hidreazza [OSCURATO:PERSONA] C