CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29092-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 4002 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 993/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2020 R.G.N. 2422/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 29092/2020 - Adunanza camerale del 22 novembre 0222 - causa numero 24. Con sentenza del 5.5.20 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato proponibile la domanda di ricostituzione della pensione con i benefici ex articolo 13 comma 8 legge 227 del 1992, ma ha rigettato nel merito la domanda in quanto la pretesa era prescritta, in applicazione del termine prescrizionale decennale. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la domanda amministrativa all'INPS, presentata dal Cellini in data 09.11.2015, fosse intervenuta dopo oltre dieci anni dalla presentazione dell'istanza per la certificazione dell'esposizione ad amianto, inoltrata all'INAIL il [OSCURATO:DATA_NASCITA], momento dal quale ha ritenuto maturata in capo al lavoratore la consapevolezza dell'esposizione necessaria alla concreta rivendicazione in giudizio del diritto al godimento della maggiorazione previdenziale. Ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso l'Istituto. Le parti hanno presentato memorie.Con l'unico motivo di ricorso si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 20 I. 247/07 dell'art.1A e art. 2 n.2 del decreto Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 2008 nonché errata e falsa interpretazione della circ. INPS 58/2005 e dei doc. n.1-2-4 in atti del ricorso di primo grado (art.360 n.3 c.p.c.) nonché omesso esame della certificazione rilasciata dall'INAIL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art.360 n.5 c.p.c.)", per avere la Corte d'appello individuato quale dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, la data di presentazione della domanda di certificazione all'INAIL, e non la data di esito del relativo procedimento dinnanzi all'Istituto. Il motivo è infondato. questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 - 01) ha già precisato che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione). Nella specie, l'INPS - che ha ricevuto la domanda amministrativa per i benefici in questione solo in data 11.4.13 - ha fondatamente dedotto che la consapevolezza dell'esposizione in questione era maturata sin dall'epoca della presentazione da parte del lavoratore della domanda all'INAIL di accertamento delle condizioni lavorative di esposizione al patogeno (nella specie presentata pacificamente il 6.11.96), non occorrendo la conclusione favorevole del relativo procedimento amministrativo attivato presso l'INAIL, con conseguente irrilevanza del momento. Tale conclusione è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n. 3586 del 2019), i quali ricollegano il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, desumibile dal fatto stesso dell'inoltro all'INAIL della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa." (Cass.civ., sez.lav. 19/01/2022, Uud. 07/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1609).Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna i? ricorrente: al 74,k,- pagamento in favorevdelle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del