Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02931/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21209/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4172/2022 depositata il 17/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della sola intimata che risulta avere dispiegato rituali difese con controricorso notificato, potendosi invece omettere ogni provvedimento nei rapporti tra il ricorrente e l’altra; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21209/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4172/2022 depositata il 17/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della sola intimata che risulta avere dispiegato rituali difese con controricorso notificato, potendosi invece omettere ogni provvedimento nei rapporti tra il ricorrente e l’altra; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/
Decreto Cassazione n. 02931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris