CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avv)do alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];: Motivi della decisione 1.LUCAJ Erjon ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis Len.+ SO cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Effa, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione al reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla verifica della correttezza e della adeguatezza della pena applicata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi all'interno della forchetta edittale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (nella specie, per essere stata applicata una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo sez.6, n.23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv.283284). La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 Novembre 2022 Il consigliere estenso