CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPO_I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n.2 cod. pen., la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza di appello, dedu- cendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riguardo alla mancanza della condizione di procedi- bilità in virtù del d.lgs. n.150 del 2022. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, va osservato che„ in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di ac- cedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Si è poi ribadito che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo ricono- sciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. iproc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato il principio affermato da questa Corte e che si ritiene di condividere, secondo cui, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibiilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio crimi- nis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467, in fattispecie re- lativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata pro- posizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successi- vamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Pertanto, per effetto dell'inammissibilità dell'altro motivo di ricorso, la causa di improcedibilità per difetto di querela deve essere ritenuta inoperante. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis