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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2000

Cassazione n. 30046/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/06/2000 avverso la sentenza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG q. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di L'Aquila con sentenza del 9 gennaio 2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cessione di cocaina, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 20 ottobre 2023, con la diminuzione per il rito, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto la confisca del denaro e dei telefoni in sequestro.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.) sotto il profilo della motivazione giustificativa della confisca della somma di denaro e del telefono cellulare.

La sentenza, infatti, non spiegherebbe perché la somma in sequestro di 1.565,00 euro sia pertinenziale rispetto alla modesta quantità di droga ceduta, indicata nel capo di accusa come 10,4 grammi lordi di cocaina, né se vi sia nesso di pertinenzialità tra il reato ritenuto in sentenza ed i telefoni cellulari, non specificandosi alcunchè circa la eventuale mancanza da parte dell'imputato di redditi adeguati rispetto al valore commerciale degli apparecchi in questione.

Richiamati più precedenti di legittimità, sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici, stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 18 marzo 2024, rilevata la mancanza di motivazione circa la pertinenzialità del denaro e dei telefoni, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. 4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.

Appare di palese evidenza che la confisca della somma di denaro e dei telefoni sia stata disposta in mancanza di qualsiasi motivazione.

Onde, di necessità, l'annullamento della statuizione sul punto, in conformità, peraltro, alle conclusioni della Parte pubblica.

5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dei telefoni, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione personale.6.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dei telefoni con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa persona fisica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/06/2000 avverso la sentenza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG q. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di L'Aquila con sentenza del 9 gennaio 2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cessione di cocaina, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 20 ottobre 2023, con la diminuzione per il rito, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto la confisca del denaro e dei telefoni in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.) sotto il profilo della motivazione giustificativa della confisca della somma di denaro e del telefono cellulare. La sentenza, infatti, non spiegherebbe perché la somma in sequestro di 1.565,00 euro sia pertinenziale rispetto alla modesta quantità di droga ceduta, indicata nel capo di accusa come 10,4 grammi lordi di cocaina, né se vi sia nesso di pertinenzialità tra il reato ritenuto in sentenza ed i telefoni cellulari, non specificandosi alcunchè circa la eventuale mancanza da parte dell'imputato di redditi adeguati rispetto al valore commerciale degli apparecchi in questione. Richiamati più precedenti di legittimità, sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici, stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 18 marzo 2024, rilevata la mancanza di motivazione circa la pertinenzialità del denaro e dei telefoni, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. 4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti di cui appresso. Appare di palese evidenza che la confisca della somma di denaro e dei telefoni sia stata disposta in mancanza di qualsiasi motivazione. Onde, di necessità, l'annullamento della statuizione sul punto, in conformità, peraltro, alle conclusioni della Parte pubblica. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dei telefoni, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione personale.6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dei telefoni con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa persona fisica
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