CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1 e 2 sulla ritenuta congruità della pena in rapporto alla tipologia della sostanza rinvenuta, al numero non irrisorio di dosi ricavabili e ai plurimi precedenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA ....... [OSCURATO:PERSONA]